Nuovo regolamento per le finanziarie a San Marino. Agenzia Dire

Nuovo regolamento per le finanziarie a San Marino. Agenzia Dire

Parametri di patrimonializzazione piu’ elevati da un lato; nuovi criteri di valutazione del rischio creditizio dall’altro. La Banca centrale di San Marino ha spedito una decina di giorni fa a tutte le societa’ finanziarie della Repubblica la bozza del nuovo regolamento che le riguarda. C’e’ tempo fino al 31 marzo per presentare le osservazioni.     Pochi giorni fa il comandante della Guardia di finanza di Rimini, Enrico Cecchi, aveva duramente attaccato le finanziarie sammarinesi, sostenendo che alcune di esse sarebbero oggetto di una sorta di spartizione da parte della criminalita’ organizzata.
 “Accuse false e ingenerose”, replica oggi, a margine di una conferenza stampa, il segretario di Stato per l’Industria, Marco Arzilli, sottolineando comunque che con la nuova normativa e’ stato fatto “un passo in avanti importante”. La riservatezza, aggiunge, e’ ormai “limitata” e la legislazione “in linea con quella internazionale”. Sul Titano c’e’ ancora posto per le finanziarie, ma a patto che rispettino le leggi in vigore.
    Commenti ufficiali sulla bozza di nuovo regolamento da parte dei diretti interessati ancora non ce ne sono, ma in un momento di gia’ estrema debolezza potrebbe essere il de profundis per le finanziarie del Titano, gia’ ridotte nel corso di questa legislatura da 53 a 37. E il primo grido di allarme e’ stato gia’ lanciato, durante l’ultima sessione del Consiglio grande e generale, dalle file della maggioranza. Il consigliere del Pdcs Clelio Galassi, parlando del momento difficile per il sistema bancario e finanziario, ha infatti bacchettato Banca centrale che “ultimamente, con i suoi interventi in sordina, obbliga le finanziarie ad alzare il capitale sociale, misura i cui contraccolpi si sentiranno presto”. In particolare sugli istituti di credito sammarinesi piu’ esposti verso questo tipo di societa’. Il documento, si legge nella bozza, “accorpa in un unico provvedimento organico e tendenzialmente esaustivo le norme di vigilanza applicabili all’esercizio dell’attivita’ creditizia da parte di societa’ finanziarie”.
 Prevedendo, per esempio, i requisiti minimi per potere esercitare l’attivita’, che vanno dalla forma della societa’ per azioni con un cda composto almeno da tre membri, fino a un “capitale sociale, interamente sottoscritto e versato non inferiore ai 2,5 milioni di euro”.
    Per quanto riguarda il personale, le finanziarie dovranno avere una “disponibilita’ in termini qualitativi e quantitativi di adeguate risorse umane”; la struttura esecutiva dovra’ fare capo a un amministratore delegato o a un direttore generale; dovra’ esistere un “efficace funzionamento del sistema dei controlli interni”, diviso in tre strutture: internal auditing per l’attivita’ di revisione interna; compliance officer per i controlli di compliance; risk management per i controlli dei rischi. Il programma di attivita’ dovra’ contenere tra l’altro il piano degli investimenti, i prodotti e i servizi che si intendono offrire e il sistema dei controlli. Andra’ inoltre accantonato il 20% degli utili conseguiti al termine di ogni esercizio nel fondo di riserva ordinario. Il coefficiente di solvibilita’, vale a dire il rapporto tra patrimonio di vigilanza e il totale delle attivita’ di rischio, dovra’ essere almeno del l’8%. Il patrimonio di vigilanza, la somma al netto delle deduzioni, del patrimonio di base e di quello supplementare, non dovra’ mai risultare inferiore al maggiore tra il capitale iniziale minimo richiesto per il rilascio dell’autorizzazione; o alla somma delle coperture patrimoniali minime. Il regolamento mette nero su bianco anche “i fattori di ponderazione” da applicare alle diverse categorie di attivita’ in base a tre parametri principali, che determinano congiuntamente il coefficiente di ponderazione del rischio di credito: le controparti debitrici; il rischio-Paese; le garanzie ricevute. Nel primo caso si va dallo 0% per le attivita’ di rischio verso i governi centrali, le banche centrali, le banche multilaterali di sviluppo, l’Unione Europea, l’amministrazione pubblica ed il settore pubblico allargato della Repubblica di San Marino; fino al 200% per le partecipazioni in imprese non finanziarie con risultati di bilancio negativi negli ultimi due esercizi e per i crediti in sofferenza.     I Paesi sono invece divisi tra A, che fanno parte dell’Ocse e hanno ponderazione 0% o 20%, e B, non appartenenti all’Ocse e con ponderazione 100%. Il patrimonio di vigilanza ha anche la funzione di assicurare una adeguata copertura dei rischi operativi: la copertura patrimoniale minima richiesta e’ pari al 15% della media del margine di intermediazione lordo (“gross income”) degli ultimi 3 esercizi.     Definito anche il “grande rischio”, che si verifica quando l’esposizione complessiva e’ superiore al 10% del patrimonio di vigilanza. “La finanziaria non puo’ assumere grandi rischi verso una singola controparte in misura complessivamente superiore al 25% del proprio patrimonio di vigilanza”. Sui finanziamenti a medio-lungo temine non dovra’ essere superata la somma del patrimonio di vigilanza al netto degli investimenti. A Bcsm dovra’ essere fornito inoltre periodicamente un report con la documentazione contabile e informativa.

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