Osservazioni conclusive sul terzo rapporto periodico di San Marino. Comitato per i Diritti Umani

Osservazioni conclusive sul terzo rapporto periodico di San Marino. Comitato per i Diritti Umani

1. Il Comitato per i Diritti Umani ha preso in considerazione il terzo rapporto periodico di San Marino (CCPR/C/SMR/3) durante le sue 3203a e 3205a riunioni (CCPR/C/SR.3203 e 3205), tenutesi il 19 e 20 ottobre 2015. Durante la sua 3225a riunione (CCPR/C/SR.3225) tenutasi il 3 novembre 2015, il Comitato ha adottato le seguenti osservazioni conclusive.

A. Introduzione 

2. Il Comitato ringrazia lo Stato parte per aver accettato la nuova procedura facoltativa di presentazione dei rapporti e per aver presentato il suo terzo rapporto periodico in risposta all’elenco di questioni prima dell’esame dei rapporti (CCPR/C/SMR/Q/3), ai sensi di tale procedura. Esso esprime apprezzamento per l’opportunità di rinnovare il proprio dialogo costruttivo con lo Stato parte relativamente alle misure adottate da San Marino nel periodo di riferimento per attuare le disposizioni del Patto.  Il Comitato ringrazia lo Stato parte per le risposte fornite verbalmente dalla delegazione e per le informazioni supplementari che ha presentato per iscritto.

B. Aspetti positivi

3. Il Comitato accoglie con favore le misure legislative adottate dallo Stato parte per tutelare i diritti umani, tra cui: 

(a) L’adozione della Legge n. 28 del 10 marzo 2015 “Legge-quadro per l’assistenza, l’inclusione sociale e i diritti delle persone con disabilità”;

(b) L’adozione della Legge n. 140 del 4 settembre 2014, in base alla quale il minore ha diritto alla tutela e alla sicurezza e non può essere soggetto a punizioni corporali o ad altri trattamenti lesivi dell’integrità fisica e psicologica;

(c) L’adozione della Legge n. 41 del 31 marzo 2014 “Norme in materia di estradizione”, che tra l’altro limita l’estradizione se vi è ragione di ritenere che l’estradato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori, ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, o se il reato per il quale si richiede l’estradizione è punito con la pena di morte nel paese richiedente.

(d) L’adozione della Legge n. 35 del 30 marzo 2012 “Disposizioni straordinarie della Naturalizzazione”, nella misura in cui essa modifica le condizioni per l’acquisizione della cittadinanza per i figli minori, in linea con la precedente raccomandazione del Comitato (si veda CCPR/C/SMR/CO/2, paragrafo 9).

4. Il Comitato accoglie con favore la ratifica o l’adesione dello Stato parte ai seguenti strumenti internazionali:

(a) Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, 4 agosto 2015;

(b) Protocolli opzionali alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernenti la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile e il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, 26 settembre 2011.

5. Il Comitato accoglie favorevolmente la dichiarazione dello Stato parte formulata il 4 agosto 2015, ai sensi dell’Articolo 41 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, secondo cui riconosce la competenza del Comitato per i Diritti Umani a ricevere ed esaminare comunicazioni interstatali.

C. Principali questioni che destano preoccupazione e raccomandazioni 

Istituzione nazionale per i diritti umani

6. Pur riconoscendo l’esistenza di strutture istituzionali per il monitoraggio dell’attuazione dei diritti umani, come la Commissione per le pari opportunità, il Comitato è preoccupato del fatto che lo Stato parte non abbia ancora creato un’istituzione consolidata nazionale per i diritti umani in conformità con i principi relativi allo status delle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani (Principi di Parigi) (Risoluzione 48/134 dell’Assemblea Generale, allegato) (art. 2).

7. Ricordando la sua precedente raccomandazione (si veda CCPR/C/SMR/CO/2, paragrafo 6), il Comitato raccomanda allo Stato parte di creare un’istituzione nazionale indipendente ed efficace per i diritti umani con ampia competenza in materia di diritti umani in linea con i Principi di Parigi.

Legislazione anti-discriminazione

8. Pur prendendo atto delle disposizioni legislative esistenti contro la discriminazione, il Comitato è preoccupato del fatto che lo Stato parte non abbia ancora adottato una legislazione completa anti-discriminazione e che gli Articoli 90 e 179 bis del Codice Penale in materia di discriminazione facciano riferimento unicamente alla discriminazione basata su motivi di razza, etnia, nazionalità, religione e orientamento sessuale, e non su altri motivi di discriminazione quali l’identità di genere (Articoli 2 e 26).

9. Lo Stato parte dovrebbe attuare le misure necessarie a rafforzare il proprio quadro giuridico contro la discriminazione, in particolare adottando una legislazione anti-discriminazione completa che contempli tutti i motivi di discriminazione, compresa l’identità di genere. Inoltre, esso dovrebbe compiere ogni possibile sforzo per sensibilizzare il pubblico in generale e formare giudici e avvocati sulle disposizioni penali esistenti contro la discriminazione.

Non discriminazione e parità di genere

10. Il Comitato osserva che la rappresentanza femminile nella vita politica resta debole, nonostante le misure adottate dallo Stato parte per porre rimedio alla situazione, come l’adozione della Legge Qualificata n. 1/2008 che prevede che ciascuna lista di candidati dei partiti che concorrono alle elezioni generali non debba includere più di due terzi di candidati dello stesso sesso. A questo proposito, il Comitato rileva con preoccupazione che solo dieci dei 60 membri del Consiglio Grande e Generale e uno dei nove Segretari di Stato sono donne (Articoli 3 e 26).

11. Lo Stato parte dovrebbe intensificare i propri sforzi per aumentare la rappresentanza femminile nella vita politica, in particolare in seno al Consiglio Grande e Generale e ai massimi livelli del Governo, se necessario attraverso l’adozione di adeguate misure temporanee speciali per dare effetto alle disposizioni del Patto. Esso dovrebbe inoltre intensificare i propri sforzi per eliminare gli stereotipi di genere sul ruolo e le responsabilità di uomini e donne nella famiglia e nella società.

Diritti delle donne

12. Pur accogliendo con favore l’adozione della Legge n. 97 del 20 giugno 2008 sulla “Prevenzione e l’eliminazione della violenza contro le donne e la violenza di genere” e l’istituzione dell’Authority per le Pari Opportunità, il Comitato esprime preoccupazione per quanto segnalato circa le limitate risorse dell’Authority (Articoli 3 e 7).

13. Lo Stato parte dovrebbe continuare a compiere sforzi per prevenire e combattere tutte le forme di violenza di genere, in particolare la violenza contro le donne, vale a dire assicurando che vengano stanziate risorse sufficienti alle istituzioni competenti.

Interruzione volontaria di gravidanza

14. Il Comitato nota con preoccupazione che l’interruzione volontaria di gravidanza è un reato ai sensi del Codice Penale ed è stato riferito che ciò porta le donne ad abortire all’estero, cosa che potrebbe mettere in pericolo la loro vita e la loro salute. Pur rilevando dalle informazioni fornite dallo Stato parte che l’Articolo 42 del Codice Penale prevede lo “stato di necessità” come giustificazione della non punibilità di chiunque sia costretto a commettere un reato al fine di proteggere se stesso o altri dal rischio di un grave danno personale, il Comitato è preoccupato del fatto che nessuna deroga al divieto giuridico generale in materia di aborto sia stata esplicitamente riconosciuta nel Codice Penale (Articoli 3, 6, 7 e 17).

15. Lo Stato parte dovrebbe modificare la propria legislazione al fine di prevedere in modo esplicito deroghe al divieto giuridico generale in materia di aborto, anche a fini terapeutici e quando la gravidanza è il risultato di stupro o incesto. Esso dovrebbe inoltre garantire l’accesso a programmi di istruzione e di sensibilizzazione incentrati sull’importanza della contraccezione e dei diritti alla salute sessuale e riproduttiva.

Diritto ad un equo processo 

16. Pur prendendo atto della Delibera del Congresso di Stato n. 20/2013 che istituisce un gruppo di lavoro per la redazione del nuovo Codice di Procedura Penale, il Comitato osserva che tale gruppo di lavoro non ha ancora completato il proprio mandato (Articoli 9 e 14).

17. Ricordando la sua precedente raccomandazione (si veda CCPR/C/SMR/CO/2, paragrafo 11), il Comitato raccomanda allo Stato parte di accelerare l’adozione di un nuovo Codice di Procedura Penale generale e di garantire che esso sia pienamente conforme al Patto.

Libertà di espressione

18. Il Comitato prende atto delle informazioni fornite dallo Stato parte sulla giurisprudenza in materia di diffamazione e onore, con particolare riferimento alla sentenza del Giudice d’Appello del 3 novembre 2009 secondo cui le critiche espresse in merito alle attività pubbliche dei politici, anche se offensive, “non possono mai costituire un reato contro il principio o l’onore della persona.” Tuttavia, il Comitato si rammarica del fatto che gli Articoli 183, 184, 185, 342 e 344 del Codice Penale criminalizzano ancora la diffamazione e altri reati contro l’onore, tra cui l’onore dei Capitani Reggenti e di altri funzionari pubblici (Art. 19).

19. Alla luce dell’Articolo 19 del Patto e del Commento Generale del Comitato n. 34 (2011) sulle libertà di opinione e di espressione, lo Stato parte dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di depenalizzare la condotta prevista dagli Articoli 183, 184, 185, 342 e 344 del Codice Penale e, in ogni caso, di limitare l’applicazione del diritto penale ai casi più gravi, tenendo presente che la prigionia non è mai una pena adeguata in questi casi. 

Diritti dei minori 

20. Pur rilevando che il reclutamento obbligatorio nei corpi militari non è mai avvenuto e che un gruppo di lavoro è stato recentemente istituito per rivedere la legislazione in materia di corpi militari, il Comitato rimane preoccupato del fatto che, sebbene applicabile solo nella circostanza eccezionale di mobilitazione generale, l’Articolo 3 della Legge n. 15/1990, che prevede il servizio militare obbligatorio anche per i minori di 16 anni, resti in vigore (Art. 24).

21. Ricordando la sua precedente raccomandazione (si veda CCPR/C/SMR/CO/2, paragrafo 15), il Comitato raccomanda allo Stato parte di accelerare la revisione della sua legislazione in materia di corpi militari e di garantire che sia pienamente conforme al Patto e ai pertinenti standard internazionali sui diritti umani, anche innalzando l’età minima per il servizio militare in tutte le circostanze a 18 anni. 

Partecipazione alla vita pubblica  

22. Il Comitato nota con preoccupazione che l’Articolo 2 della Legge n. 6/1996 “Legge elettorale”, modificata nel 2007, esclude le “persone interdette per infermità mentale” dal voto (Articoli 25 e 26).

23. Lo Stato parte dovrebbe rivedere la propria legislazione al fine di garantire che essa non discrimini le persone con disabilità mentali, intellettuali o psicosociali, negando loro il diritto di voto per motivi che non hanno alcuna relazione ragionevole e obiettiva con la loro capacità di votare.

Divulgazione delle informazioni relative al Patto

24. Lo Stato parte dovrebbe divulgare in maniera ampia il Patto, i due Protocolli Opzionali alla Convenzione, il testo del suo terzo rapporto periodico e le presenti osservazioni conclusive alle autorità giudiziarie, legislative e amministrative, alla società civile e alle organizzazioni non governative che operano nel paese, nonché al pubblico in generale. Lo Stato parte dovrebbe garantire che il rapporto e le presenti osservazioni conclusive vengano tradotti nella sua lingua ufficiale.

25. Ai sensi del paragrafo 5 della norma 71 del regolamento interno del Comitato, lo Stato parte dovrebbe fornire, entro un anno, le informazioni pertinenti in merito all’attuazione delle raccomandazioni formulate dal Comitato ai paragrafi 7 (Istituzione nazionale per i diritti umani) e 9 (Legislazione anti-discriminazione) di cui sopra.

26. Il Comitato richiede allo Stato parte di includere nel suo prossimo rapporto periodico, che dovrebbe essere presentato entro il 6 novembre 2022, informazioni specifiche aggiornate sull’attuazione di tutte le sue raccomandazioni e del Patto nel suo insieme. Il Comitato richiede inoltre allo Stato parte, nella preparazione del rapporto, di consultare ampiamente la società civile e di incoraggiare i rappresentanti della società civile a confrontarsi con il Comitato prima del dialogo.

27. Dato che lo Stato parte ha aderito alla procedura di semplificata di presentazione dei rapporto, il Comitato trasmetterà ad esso un elenco di questioni prima della presentazione del rapporto a tempo debito, e le sue risposte ad esso costituiranno il quarto rapporto periodico dello Stato parte. Il rapporto non dovrà superare le 21.200 parole, conformemente alla risoluzione 68/268 dell’Assemblea Generale. 

 

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