Prepensionamenti PA. Sentenza Collegio Garanti

Prepensionamenti PA. Sentenza Collegio Garanti

REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME
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SENTENZA 28 MARZO 2011 N.6
Nel Nome della Serenissima Repubblica di San Marino
Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme
nel Sindacato di Legittimità Costituzionale n. 0002/2011, sollevato in via diretta da membri del Consiglio Grande e Generale
sentita la relazione del Presidente del Collegio Garante Prof. Augusto Barbera
uditi gli avv.ti avvocati Silvia Cecchetti e Alfredo Manzaroli per i ricorrenti
udito, per lo Stato, l’Avvocato dello Stato Barbara Reffi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Fatto
In forza dell’art.12 della Legge Qualificata n.55 del 2003, 25 membri del Consiglio Grande e Generale (Signori Fiorenzo Stolfi, Denise Bronzetti, Marino Riccardi, Mauro Chiaruzzi, Giuseppe Maria Morganti, Claudio Felici, Marco Tomassoni, Stefano Macina, Iro Belluzzi, Gian Carlo Capicchioni, Enzo Colombini, Ivan Foschi, Francesca Michelotti, Vanessa Muratori, Alessandro Rossi, Giovanni Lonfernini, Pier Marino Mularoni, Paolo Crescentini, Paride Andreoli, Simone Celli, Silvia Cecchetti Federico Pedini Amati, Germano de Biagi, Alessandro Mancini, Alfredo Manzaroli), chiedono la verifica di legittimità costituzionale dell’articolo 72 della Legge 22 dicembre 2010 n.194, ritenuto in contrasto con l’art.4 – relativo al principio di eguaglianza – e l’art.14 della Dichiarazione dei Diritti – relativo al principio di legalità e imparzialità dell’amministrazione.
Detto articolo prevede disposizioni di “carattere straordinario per gli anni 2011 e 2012”, fatto salvo quanto sarà previsto in sede di riforma del sistema pensionistico. In particolare tali disposizioni prevedono che il dipendente del Settore Pubblico Allargato che, entro febbraio 2011, abbia maturato i requisiti previsti dall’art.2 (primo comma lettere a e b) e dall’art.6 della Legge n.157/2005 e successive modifiche e integrazioni sia collocato a riposo a fare data dal 1 marzo 2011 (o da data anteriore per domanda dell’interessato oppure per avere raggiunto il sessantacinquesimo anno di età).
Tali norme vengono estese anche al personale comunque dipendente per nomina e/o contratto. Per le posizioni dirigenziali è previsto che il Congresso di Stato per “necessità organizzative” ritardi detto collocamento per un periodo fino a tre mesi, fatti salvi i casi di domanda dell’interessato o il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età. Sono poi previste scadenze particolari per il personale docente onde evitare interruzioni nella continuità didattica.
Di conseguenza i dipendenti collocati a riposo in base a questa normativa perderebbero la facoltà di raggiungere il sessantacinquesimo anno di età per il collocamento a riposo, così, tra l’altro, essendo impedito loro di raggiungere una maggiore anzianità contributiva.
Secondo i ricorrenti questo regime pensionistico violerebbe il principio di eguaglianza essendo limitato ai dipendenti che maturino i requisiti previsti negli anni 2011 e 2012, lasciando intatta la possibilità per gli altri dipendenti di raggiungere il sessantacinquesimo anno di età.
Sempre secondo i ricorrenti, verrebbe altresì violato l’art 14 della Dichiarazione dei Diritti relativo all’efficienza e imparzialità della Pubblica Amministrazione in quanto gli atti adottati in modo ravvicinato, a partire dal primo marzo, pregiudicherebbero la possibilità di usufruire di eventuali pronunce di illegittimità.
Il ricorso è stato depositato in data 7 febbraio 2011, allo scadere dei 45 giorni previsti per l’impugnazione diretta. Tuttavia, in data 4 febbraio 2011 era intervenuto il Decreto Legge 4 febbraio 2011 n.23 che ha “sostituito” il secondo comma dell’art.72 prevedendo che il pensionamento sia limitato a coloro i quali abbiano maturato, entro febbraio 2011, i requisiti previsti dal comma 4 dell’art.6 della citata Legge n. 157/2005, aggiungendo all’art. 2 che gli atti intervenuti sono da “considerarsi privi di effetti e decaduti” e restano validi solo per coloro i quali abbiano fatto domanda, da confermare però entro il 21 febbraio 2011. In base al decreto legge, quindi, il pensionamento riguarda coloro i quali abbiano compiuto 60 anni e abbiano maturato una anzianità contributiva di 40 anni.
Nella camera di consiglio del 9 marzo, convocata alla conclusione dell’Udienza, questo Collegio, dopo avere accertato che detto decreto sostituisce espressamente il secondo comma dell’art.72 della Legge 22 dicembre 2010 n.23 e avendo valutato che il punto centrale del ricorso di cui in epigrafe è rappresentato proprio da detto comma, nella versione approvata il 22 dicembre 2011, giungeva alla conclusione che la norma impugnata dai ricorrenti non era in vigore in forza di quanto statuito dal decreto stesso. Tuttavia detta disposizione avrebbe potuto riacquistare vigore ove il decreto, per mancata approvazione o per decadenza dei termini, non fosse stato ratificato; in tal caso i ricorrenti non avrebbero avuto la possibilità di riproporre il ricorso in quanto i termini per la proposizione dello stesso sarebbero stati già scaduti. Pertanto con Ordinanza n.1 del 9 marzo u.s. questo Collegio disponeva la sospensione del procedimento in corso fino alla ratifica del citato decreto o comunque, in assenza della stessa, fino alla data di scadenza dei termini per la ratifica.

Successivamente, in data 18 marzo 2011, interveniva la ratifica del Decreto Legge 4 febbraio 2011 n.23 da parte del Consiglio Grande e Generale (delibera del Consiglio Grande e Generale n. 24 del 18 marzo 2011) per cui con Decreto n.5 del 28 marzo 2011 il Presidente del Collegio disponeva l’invio a Sentenza del ricorso in epigrafe, convocando la Camera di Consiglio da horas per lo stesso 28 marzo, essendo comunque già fissata per tale data una camera di consiglio per altra questione.

 

DIRITTO
Il ricorso in epigrafe, depositato in data 7 febbraio 2011 allo scadere dei 45 giorni previsti per l’impugnazione diretta, riguarda l’art. 72 della Legge 22 dicembre 2010 n.194. Tuttavia, in data 4 febbraio 2011, era intervenuto il Decreto Legge 4 febbraio 2011 n.23 che ha “sostituito” il secondo comma dell’art.72 prevedendo che il pensionamento sia disposto a partire dal 1 marzo ma limitatamente a coloro i quali abbiano maturato entro febbraio 2011 i requisiti previsti dal comma 4 dell’art.6 della citata Legge n.157/2005, aggiungendo all’art.2 che gli atti intervenuti sono da “considerarsi privi di effetti e decaduti” e gli stessi restino validi solo per coloro i quali abbiano già fatto domanda, da confermare però entro il 21 febbraio 2011.
L’intervenuto decreto legge tocca il punto centrale del ricorso, il citato secondo comma dell’art.72, procedendo alla implicita abrogazione dello stesso, sostituito con altra disposizione di diverso contenuto normativo. Né dal ricorso stesso, depositato il 7 febbraio 2011, può trarsi che oggetto dello stesso sia l’art.72 così come modificato dal decreto legge che aveva sostituito il secondo comma qualche giorno prima in data 4 febbraio 2011. Non depongono in tal senso né le motivazioni né le conclusioni del ricorso in epigrafe nelle quali non si fa cenno di detto decreto legge. Del resto le procure ricorrenti hanno lamentato, in sede di discussione, di non avere potuto avere conoscenza tempestiva del decreto prima del deposito del ricorso. Né, altresì, può ritenersi che le norme rimaste in vigore, diverse dal secondo comma dell’art.72, abbiano una loro sostanziale autonomia rispetto allo stesso; rappresentano, infatti, disposizioni di mera attuazione e graduazione di quanto ivi previsto.
Essendo intervenuta la ratifica del decreto de qua con atto del Consiglio Grande e Generale in data 18 marzo 2011 (delibera n.24) appaiono dunque fondate a questo Collegio le richieste formulate dall’Avvocatura dello Stato che ha eccepito la inammissibilità del ricorso di cui in epigrafe perché avanzato avverso norme non più in vigore e che in ogni caso per il periodo in cui sono rimaste in vigore non hanno prodotto effetti giuridici irreversibili per i soggetti ivi contemplati.
PQM
Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme
Dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

 

Manda
 

ai sensi dell’art. 14, della L.Q. n. 55/2003 alla Cancelleria per la notifica ai ricorrenti e allo Stato e per la trasmissione alla Reggenza

 

San Marino 28 marzo 2011/1710 d.F.R.

 

Il Collegio Garante
Prof. Augusto Barbera (Presidente -Relatore – Redattore)
Prof. Carlo Bottari (Membro effettivo)
Avv. Giovanni Nicolini (Membro supplente)

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