Procedura per la domanda di acquisto di esigue porzioni o relitti di terreno. Segreteria Territorio

Procedura per la domanda di acquisto di esigue porzioni o relitti di terreno. Segreteria Territorio

La Segreteria di Stato per il Territorio e Ambiente informa che sul sito www.territorio.sm è disponibile il download dell’Allegato “A” al decreto delegato 16 aprile 2015 n. 50 “Procedure per la vendita di esigue porzioni o relitti di terreno di proprietà dell’Ecc.ma Camera”, da compilare quale domanda di acquisto di esigue porzioni o relitti di terreno di proprietà dell’Ecc.ma Camera secondo quanto previsto dal decreto delegato stesso. Alla domanda dovrà essere apposta dal richiedente una marca da bollo di importo pari a 10,00 euro.

Il provvedimento prevede che siano posti in vendita esigue porzioni o relitti di terreno di proprietà dell’Ecc.ma Camera che non abbiano alcun interesse pubblico o storico, siano privi di idoneità edificatoria, non siano strategici per la realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche e la cui alienazione non arrechi pregiudizio al patrimonio dello Stato. 

Tali porzioni o relitti di terreno non devono avere superficie maggiore di mq. 150 e devono essere direttamente confinanti con la proprietà del richiedente. In caso di proprietà condominiali o indivise è ammessa la presentazione di una sola richiesta da parte di tutti i proprietari.

Le domande dovranno essere presentate alla Segreteria di Stato per il Territorio e Ambiente entro il 15 giugno 2015 corredate dalla seguente documentazione:

partita catastale relativa alla proprietà del richiedente;

planimetria catastale che individui esattamente l’esigua porzione o relitto di terreno oggetto di richiesta;

documentazione fotografica della porzione di terreno in oggetto. 

Una apposita commissione esaminerà tutte le pratiche che saranno presentate, onde valutare il rispetto di tutte le condizioni previste nel decreto e proporre l’elenco delle pratiche da accogliere e quelle da non accogliere. La vendita dovrà essere successivamente deliberata dal Congresso di Stato ed autorizzata dal Consiglio Grande e Generale con la maggioranza qualificata dei due terzi.

San Marino, 27 aprile 2015/1714 d.F.R.

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