Progetto di Legge a tutela della maternita’ e relazione. Gruppo consiliare UPR

Progetto di Legge a tutela della maternita’ e relazione. Gruppo consiliare UPR

RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE 

TUTELA DELLA MATERNITA’ 

Il presente progetto di legge ha lo scopo di integrare e potenziare le normative vigenti per la gravidanza e puerperio e più in generale per la maternità. 

In particolare il progetto di legge proposto dal gruppo consiliare Unione per la Repubblica intende mettere a disposizioni dei genitori che hanno un parto antecedente le 37 settimane di gravidanza completa, uno strumento normativo che possa sostenere i genitori, lavoratori, in una fase delicata e complessa. 

Il progetto prevede in particolare di aggiungere al periodo previsto dal congedo di maternità i giorni antecedenti alla data di nascita ai fini del calcolo del periodo di congedo maternità. 

Inoltre è prevista la facoltà di sospendere il congedo per maternità in caso di ricovero del bambino. 

Ogni anno, circa 15 milioni di bambini nascono prima del termine di 37 settimane per una gravidanza completa.  

L’Organizzazione Mondiale per la Sanità ha dato delle raccomandazioni molto precise in merito, lanciando nel settembre 2015 una nuova strategia globale per la donna, la salute dei bambini e degli adolescenti , una tabella di marcia di 15 anni per porre fine a morti evitabili e migliorare la salute di donne, bambini e adolescenti. 

Data l’importanza del tema e le connotazioni sociali che riveste, il gruppo consiliare UPR, manifesta piena disponibilità a confronti e contributi che possano migliorare la proposta di legge, offrendo un sostegno ancora più forte alla maternità conciliandola con le esigenze lavorative dei genitori.

Il provvedimento di legge che il gruppo consiliare di Unione per la Repubblica sottopone all’attenzione del Consiglio Grande e Generale intende portare un contributo fattivo in questo settore.

Gruppo Consiliare Unione per la Repubblica 

Marco Podeschi,Nicola Selva,Roger Zavoli 

San Marino, 14 luglio 2016 

 

PROGETTO DI LEGGE 

TUTELA DELLA MATERNITA’ 

Art. 1 

(Oggetto e finalità) 

1.    Le disposizioni della presente legge hanno l’obbiettivo di tutelare la maternità delle  lavoratrici integrando quanto già disposto dalle Legge 29 ottobre 2003 n. 137 “Interventi a sostegno della famiglia” in caso di parto pretermine o prematuro. 

Art.2 

(Parto anticipato) 

1.    Durante i giorni non goduti prima del parto, qualora  il  parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta i giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il  parto, anche qualora la somma dei periodi superi il limite complessivo di centocinquanta giorni. 

2.    I disposti del comma 1 si applicano anche al padre lavoratore nei casi previsti all’art. 1 “Gravidanza e puerperio” Legge 2003 n. 137. 

3.    Il padre e la madre presenteranno certificazione della nascita rilasciata dalla struttura ospedaliera, anche estera, da presentare all’Istituto Sanità e Sicurezza Sociale per attivare i termini previsti dalla norma. 

Art. 3 

(Sospensione del congedo di maternità) 

1.    In caso di ricovero del neonato in una struttura ospedaliera la madre ha  diritto  di  chiedere  la  sospensione  del  congedo  di maternità per il periodo e di godere del congedo, in tutto o in  parte,  dalla  data  di dimissione del bambino. 

2.    Il diritto di cui al comma 1,  può  essere  esercitato  due volte  per  ogni  figlio  ed  è subordinato  alla   produzione di attestazione medica che dichiari la  compatibilità  dello  stato  di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa. 

Art. 4 

(Nascita in strutture sanitarie estere) 

1.    In caso di parto presso strutture sanitarie estere è facoltà dalla madre e del padre chiedere all’Ufficio di Stato Civile e Servizi demografici ed elettorali l’iscrizione del neonato specificando che la nascita del neonato è avvenuta all’estero per motivi sanitari. 

2.    L’Ufficio di Stato Civile e Servizi demografici ed elettorali, in collaborazione con l’Istituto Sicurezza Sociale e le autorità estere predisporrà le procedure per l’applicazione del comma 1 nel rispetto delle norme in materia di cittadinanza e residenza. 

Art. 5

(Norma finali e transitorie) 

1.    L’Istituto Sicurezza Sociale con proprie disposizioni regolerà il raccordo con la Legge n.  2003/137 e con il Decreto Delegato 2008/116. 

Art. 41 

(Abrogazioni) 

1.    Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge 

Art. 42 

(Entrata in vigore) 

1.    La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione. 

Gruppo Consiliare Unione per la Repubblica 

Marco Podeschi, Nicola Selva, Roger Zavoli

Unione per la Repubblica

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