Referendun San Marino – Ue. Il comitato promotore sulla data

Referendun San Marino – Ue. Il comitato promotore sulla data

Per una  giusta informazioneIl referendum di indirizzo non è una “invenzione” del Collegio Garante, ma è previsto dalla legge n. 101 del 1994 che all’articolo 2 definisce i vari tipi di referendum e al comma 2 recita: “Il referendum propositivo o di indirizzo ha luogo allorquando il corpo elettorale vanga chiamato a determinare i principi e i criteri direttivi ai quali occorrerà attenersi nel disciplinare con legge la materia oggetto di referendum…”
Nella relazione illustrativa che, a norma di legge, va depositata contestualmente alla domanda  referendaria, il Comitato Promotore ha precisato come: “La distinzione propositivo o di indirizzo fatta dal legislatore è significativa dell’intendimento di permettere al corpo elettorale sia di esprimersi su una proposta dettagliata e circoscritta sia di dettare un orientamento, per l’appunto un indirizzo.”:
Il Collegio Garante con la propria sentenza n. 4 del 15 novembre u.s. ha dichiarato l’ammissibilità del referendum di indirizzo concernente la richiesta di adesione all’Unione Europea, confermando che “tali tipi di referendum possono avere caratteristiche sia propositive, volte cioè a promuovere l’approvazione di una puntuale legge, sia di puro indirizzo politico, volte cioè ad indirizzare l’attività degli organi costituzionali ad una complessiva attività politica e legislativa  riferita ad un determinato obiettivo.”.
Il quesito “Volete Voi che la Repubblica di San Marino chieda di far parte dell’Unione Europea?” è chiarissimo nel chiedere agli elettori se sono d’accordo che la Repubblica e per essa il Governo pro tempore avanzi domanda di adesione all’Unione Europea.
E’ ancora il Collegio Garante a confermare che “ il quesito referendario non fissa condizioni o direttive vincolanti per il negoziato con l’Unione Europea ma si limita a chiedere l’avvio dello stesso.”.
Dopo l’avvenuta pronuncia di ammissibilità, a norma dell’articolo 14 comma 2 della legge 101/1994 la Reggenza fissa la data di svolgimento del referendum, il quale si terrà in giorno di domenica compreso tra il 60° e il 90° giorno dalla data del decreto di indizione del referendum.
Tenuto conto di quanto disposto agli articoli 15 e 23, secondo cui nel corso dell’anno solare non può tenersi più di una tornata referendaria, il referendum di indirizzo per la richiesta di adesione all’U.E. e il referendum abrogativo della legge n. 82/2010, già dichiarato ammissibile lo scorso ottobre, si dovranno tenere nella stessa data.
E’ ragionevole, dunque, attendersi che la Reggenza emetta il decreto per indire i referendum.
E’ invece  completamente fuori dai limiti fissati dalla legge l’iniziativa annunciata dal Governo di presentare una relazione al Collegio Garante circa i passi compiuti in direzione della maggiore integrazione della Repubblica con l’U.E. che nulla ha a che vedere con quanto richiesto dal referendum.
E’ anche vero, così come previsto dalla legge, che esiste la possibilità per il Governo di attivare la procedura di interruzione di questo referendum con buona pace di tutti e relativa eliminazione dei costi, inviando a Bruxelles la domanda di adesione all’Unione Europea della Repubblica di San Marino in conformità all’articolo 49 del Trattato dell’Unione.
Se il Governo non è deciso a fare questo passo – e ciò è pienamente legittimo –  abbia rispetto per la legge e lasci ai cittadini di esprimersi democraticamente anche sulla questione dell’adesione all’Unione Europea, posto che – come ha ribadito il Collegio Garante – “la regola è rappresentata dal potere del Corpo Elettorale di pronunciarsi direttamente, secondo principi di democrazia diretta…”.
                            
Il Comitato Promotore

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