Reggenti sotto sindacato. Gli avvocati dell’accusa, M.A. Pari e R. Fabbri

Reggenti sotto sindacato. Gli avvocati dell’accusa, M.A. Pari e R. Fabbri

L’Avv. Alberto Selva,
co-difensore degli ex Capitani Reggenti Ugolini e Zafferani nel giudizio di
sindacato, di cui si sono fatti promotori taluni concittadini da noi difesi, ha 
pubblicato sulla stampa, prima della pronuncia della sentenza, un articolo nel
quale taccia i ricorrenti di scorrettezza e di faziosità politica per avere
richiesto il giudizio di sindacato previsto dalla nostra legge.

A parte l’inopportunità per un
consigliere che ha partecipato alla votazione sul controverso comma per la
nomina del Presidente di Banca Centrale di assumere quale professionista la
difesa della carica istituzionale soggetta a giudizio, è deontologicamente
scorretta l’uscita del collega Alberto Selva, perchè egli ha preso una pubblica
posizione accusatoria prima della pubblicazione della Sentenza del Collegio
Garante, mettendo perciò egli in atto un tentativo, quale persona rivestita di
incarico pubblico, di influenzare il sereno ed obiettivo giudizio dei Garanti.

Deve infatti essere precisato,
nel merito, che i ricorrenti hanno rilevato:

a) che vi è palese violazione del
regolamento Consiliare che disciplina la votazione per scheda;

b) che non sussiste, nemmeno per
l’interprete più benevolo, nel caso denunciato, una parità di voti sulla nomina
del Prof. Clarizia a Presidente della Banca Centrale: il candidato prof.
Clarizia, infatti, ha ottenuto voti contrari in misura superiore a quelli
favorevoli, (27 favorevoli 29 contrari) e quindi la proposta formulata dal
Governo e prevista all’ordine del giorno della seduta consiliare del 14 dicembre
2010, è stata respinta, e perciò riproponibile solo dopo tre sedute consiliari.
(ovvero dopo circa tre mesi e non la mattina dopo!)

c) che il richiamo a precedenti
decisioni è del tutto improprio in quanto il precedente caso (ordine del giorno
conclusosi effettivamente a parità di voti) non risultava derivante da
votazione per scheda e non risultano voti nulli.

             A
tal proposito invitiamo tutti coloro che ne abbiano interesse ad una semplice
visione del tenore letterale dell’art. 41 ultimo comma del Regolamento
Consiliare (L.11.03.1981 N.21 e ss. integ. e mod.).

 Ribadiamo che
nel ricorso è stata sottolineata ed evidenziata la consapevolezza degli ex
Capitani Reggenti circa la decisione, illegittima, di procedere ad una nuova
votazione della nomina del Prof. Clarizia, nonostante la ferma e precisa
opposizione sulla violazione del regolamento data dai consiglieri della
minoranza. Non può infatti sostenersi che i Capitani Reggenti abbiano
esercitato un sereno potere interpretativo: essi sono tenuti a far osservare e
ad applicare scrupolosamente il Regolamento Consiliare, che sul punto risulta
estremamente chiaro. Infatti, quando l’interpretazione letterale della norma
non lascia spazio ad alcun dubbio, ulteriori altri criteri interpretativi
sussidiari servono esclusivamente a sopraffare la corretta applicazione per
fini, in questo caso, del tutto politici e strumentali.

Proprio a
provare ciò era diretta la richiesta di questa difesa di sentire, quali
testimoni, i membri dell’intero Ufficio di Presidenza.

Rimane il
rammarico di come attraverso queste “pseudo” interpretazioni del Regolamento
Consiliare si sia arrivati a stravolgere, per non dire “violentare”, il
corretto iter di approvazione parlamentare, 
con l’ausilio proprio di coloro che, per professione, dovrebbero essere
i più attenti e scrupolosi vigilanti e garanti della corretta osservazione ed
applicazione della Legge.

              Avv. Maria
Antonietta Pari  
                                   Avv. Rossano Fabbri

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