Renzo Bonelli, La Tribuna Sammarinese: Su Banca centrale

Renzo Bonelli, La Tribuna Sammarinese: Su Banca centrale

La Tribuna Sammarinese

Su Banca Centrale

Renzo Bonelli 

 L’intervento di Renzo Bonelli dopo le accuse a Banca Centrale


Ma chi ci pensa al bene della Patria?

 La scorsa settimana ho
letto su questo giornale
il commento ufficiale,
in ordine al quale la
“Tribuna” non ha preso
posizione, circa l’iniziativa
di un concittadino
che, lamentando un
comportamento illegittimo
della Banca Centrale,
ha predisposto
un’azione legale contro
la medesima.
Il commento riportato,
che non mi sento di
condividere, segnalava
che tali critiche facevano
male al Paese perché
riflettevano l’impressione
di scarsa credibilità
per le istituzioni prese
di mira.
In tali valutazioni ho
sentito l’eco delle accuse
di denigratori della Patria
di tutto coloro che si
permettevano di criticare
comportamenti che potevano
essere riferiti alla
volontà di un governo.
Un eco che rifletteva
una mentalità per fortuna
giudicata dalla storia,
ma a volte ancora raffiorante
nelle difficoltà di
chi è oggetto della critica.
Guai a chi offende la
Patria.
Questo il punto che più
mi ha preoccupato, mentre
per il resto dell’articolo
non ci si discosta troppo
da vicende e procedure
che tengono ben poco
conto del bene comune.
La Banca Centrale nelle
intenzioni degli artefici
ha costituito uno strumento
di gestione e governo
del sistema bancario-
finanziario della Repubblica
al fine di controllarlo
in ogni momento
e condurlo in maniera
da tenere sempre la
situazione sotto controllo,
come potenzialità e
autonomia degli istituti
coinvolti, come gestione
dei dirigenti e del personale
, come, come, come.
La legge principale che
regola il funzionamento
della Banca Centrale stabilisce
una serie di regole
che vanno tutte nella
direzione suindicata
e che in sostanza affidano
al Governo ogni iniziativa
circa la conduzione
e l’amministrazione
dell’istituto.
In tema di verifica sulla
gestione e sulla relativa
emissione di provvedimenti
economici, alcuni
rilevanti e capaci di rovinare
economicamente
persone ed enti, la Banca
Centrale non ha limiti
di tempo nel pronunciare
la pena; cioè può attendere
all’infinito, dopo
la verifica, per stabilire o
non stabilire l’entità della
sanzione.
Si può comprendere quale
clima di pressione viene
a costituirsi fra organismi
operativi e organismi
di controllo.
Contro detti provvedimenti
è ammesso ricorso,
definito dalla Legge
“giurisdizionale amministrativo”,
cioè una valutazione
di un Giudice indipendente,
che nel caso è
priva di appello, mentre
per tutti gli altri ricorsi
di tale tipo è previsto sia
l’appello, sia un terzo grado
di giudizio.
Per cui l’affermato giudizio
amministrativo resta
monco alla prima formale
valutazione, che in sostanza
si ferma alla verifica
della sussistenza di
elementi di fatto a volte
di nessun rilievo.
Di recente la Banca Centrale
ha sanzionato amministratori
e sindaci
della Cassa di Risparmio
per aver affrontato
la gestione di una attività
finanziaria in un paese
estero, senza conoscerne
a sufficienza la legislazione.
Il provvedimento
dell’organismo centrale
presupporrebbe anche
una indagine approfondita
sul livello culturale
e professionale specifico
dei sanzionati , attività
non svolta dagli
ispettori , peraltro non
autorizzati, pur sapendo
e conoscendo che alcuni
di costoro provenivano
da esperienze italiane di
lunghi anni, anche presso
Banca d’Italia ed altri autorevoli
enti.
Sempre la legge dispone
che all’atto della apertura
della liquidazione
coattiva di un ente bancario
vengano interrotte
tutte le cause esistenti
contro l’ente riguardanti
vicende e rivendicazioni
di clienti. La definizione
della causa in atto viene
rimessa al Commissario
Liquidatore e sottratta
all’autorità giudiziaria
che dovrebbe essere
il Giudice naturale di
ogni contrasto in essere.
La Banca Centrale è altresì
tenuta ad emanare
periodicamente un apposito
ruolo con l’indicazione
di ogni tributo,
imposta, rimborso, ammenda
maturata nel corso
dell’anno , con obbligo
per il contribuente di
corrispondere l’importo
dovuto entro breve termine
dalla notifica, ovvero
impugnare il ruolo
in caso di errore o altra
valida ragione.
Risulta invece , anche a
me personalmente, che
la Banca Centrale con un
passa parola per il quale
non le è difficile trovare
adesioni, senza neppure
pensare di emettere un
ruolo, abbia provveduto
ad incassare con anticipo
la somma non ancora
maturata.
E si può andare avanti
nella considerazione di
una normativa che aveva
un obbiettivo specifico,
non del tutto consono
al bene comune, così
come si potrebbe valutare
il sistema di nomina
del Presidente, per il quale
c’è già stata una reprimenda
equa , ma sicuramente
indicativa, del Collegio
dei Garanti .
Finiamola qui, altrimenti
dicono che scrivo in danno
del Paese e lasciamo
come al solito le parole
al vento.

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