Residenze fittizie e scudo fiscale di Felicioni Alessandro – Ripa Giuseppe, Italia Oggi

Residenze fittizie e scudo fiscale di Felicioni Alessandro – Ripa Giuseppe, Italia Oggi

Italia Oggi di venerdì 17 luglio 2009

Lo scudo apre alle residenze fittizie

di Felicioni Alessandro – Ripa Giuseppe

________________________________________
Scudo fiscale ad appeal allargato per le persone fisiche estero vestite; ciò perché, se è vero che il rimpatrio o la regolarizzazione di attività illecitamente detenute all’estero si palesa come una vera e propria auto denuncia di residenza in Italia, è altrettanto innegabile che la riservatezza della dichiarazione e l’esclusione della punibilità per gli anni passati mettono al sicuro il soggetto che fino ad ora ha fittiziamente localizzato all’estero la propria residenza senza mai dichiarare alcun reddito in Italia. E questo un interessante aspetto che deve essere approfondito ed evidenziato a margine di tutte le considerazioni fatte nei giorni scorsi all’indomani dell’uscita dei terzo provvedimento, in otto anni, volto a far emergere le attività finanziarie detenute all’estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale e, evidentemente, di quella tributaria.

Si è detto che la copertura penale dello scudo è limitata: solo i reati di dichiarazione infedele e omessa vengono attratti dalla disposizione, mentre restano fuori quelli di dichiarazione fraudolenta (mediante fatture per operazioni inesistenti o altri artifici) ossia quelli più pericolosi e frequenti.

Del resto, però , anche il precedente provvedimento, quello del 2001, era articolato allo stesso modo, con la differenza che, all’epoca, era possibile coordinare lo scudo con i condoni in essere ed ottenere, per altra via, la non punibilità penale tributaria a tutto tondo.

Va peraltro sottolineato, sul tema, che l’aver evidenziato l’efficacia dello scudo solo per i reati di cui all’articolo 4 e 5 del dlgs. n. 74/2000, lascia aperta la porta a tutti gli altri reati di natura non dichiarativa, quali, ad esempio, l’occultamento o la distruzione di contabilità o la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Ma tant’è: il provvedimento è strutturato in questo modo e difficilmente potrà cambiare.

Vale quindi la pena cercare di evidenziare quali possono essere le conseguenze, più o meno volute, che derivano dall’aver posto questi paletti. Così come il provvedimento del 2001, il nuovo scudo fiscale è riservato alle persone fisiche e, al limite, alle società di persone. Il fatto che vengano escluse, tra l’altro, le sanzioni relative alla disciplina del monitoraggio fiscale per chi aderisce allo scudo è la prova pi evidente dell’ambito applicativo della norma. Peraltro, all’epoca, anche la circolare n. 85/E dell’1 ottobre 2001 specificò tale impostazione.

Ora è evidente che di regola l’accumulo di ricchezza detenuta illecitamente oltre confine deriva da attività finanziarie prodotte e realizzate in Italia e poi espatriate in violazione delle norme sul monitoraggio e evidentemente, senza alcun assoggettamento ad imposta. E questa evidentemente l’ipotesi che il provvedimento prende in considerazione; lo si capisce, tra l’altro, anche dalle modalità di determinazione dall’aliquota dell’imposta richiesta per il rimpatrio.

Diversa è la situazione caratterizzata da attività finanziarie prodotte direttamente all’estero da un soggetto che si qualifica come non residente ma in realtà è passibile di accertamento ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 2 del tuir. Cioè a dire un cittadino italiano iscritto all’Aire (Anagrafe italiana dei residenti all’estero) e residente in un paradiso fiscale.

Per questo soggetto l’adesione allo scudo comporterebbe alcune conseguenze non direttamente volute. Innanzitutto l’effetto immediato del rimpatrio è quello di dichiarare spontaneamente la propria residenza in Italia. Nessun soggetto non residente avrebbe titolo per effettuare il rimpatrio. Questa sorta di auto- denuncia però non deve essere vista negativamente perché proprio in tale ipotesi è possibile sfruttare al massimo gli effetti dello scudo. Intanto c’è la dichiarazione riservata che mette al sicuro l’identificazione del soggetto che rimpatria i capitali. Secondariamente è evidente che se per qualsiasi motivo il soggetto in questione dovesse essere oggetto di accertamento dopo il rimpatrio questo sarà al sicuro non solo da un punto di vista amministrativo, come tutti gli altri aderenti allo scudo, ma anche da un punto di vista penale. dal momento che il reato contestabile a: tale soggetto non potrebbe che essere quello di dichiarazione omessa, uno di quelli «scudati».

Peraltro in tale circostanza ben potrebbe utilizzarsi anche la previsione in base alla quale il rimpatrio non può essere utilizzato a sfavore del contribuente come prova autonoma o aggiuntiva in qualsiasi sede. Insomma lo scudo sembra perfetto per coloro che vogliono rimpatriare non solo le proprie attività finanziarie ma anche la propria residenza. Ovviamente in via definitiva e senza possibili ulteriori espatri fittizi.

Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy