Roma non segue i cugini dell’Ue verso la Svizzera, Gabriele Frontoni, Italia Oggi

Roma non segue i cugini dell’Ue verso la Svizzera, Gabriele Frontoni, Italia Oggi

Italia Oggi
I capitali scudati  all’origine delle resistenze a seguire la tracca dell’accordo  Ch-Gb

Roma non segue i cugini dell’Ue

Londra e Berlino allungano le mani sui miliardi elvetici

Gabriele  Frontoni

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L accordo fiscale tra Svizzera e Regno Unito non scuote gli animi del governo italiano. Mentre Berlino e Londra hanno iniziato a farsi la bocca sulla pioggia di miliardi in arrivo dalle banche elvetiche sotto forma di nuovi tributi, il ministero del tesoro non sembra ancora deciso a muovere un passo nella stessa direzione dei cugini d’Europa. E questo, nonostante la formula win-win degli accordi fiscali bilaterali fosse stata presentata già nel 2010 al ministro Tramonti dagli emissari elvetici nell’ambito di un roadshow internazionale che aveva interessato tutti i principali Paesi del Vecchio continente. Secondo quanto risulta a ItaliaOggi, alla base della ritrosia di Roma a seguire la via imboccata da Londra e Berlino ci sarebbe stato il favore per lo scudo fiscale tanto caro al ministro italiano che di lì in avanti non ha mai fatto mistero della propria indisponibilità ad aprire uno spiraglio nelle negoziazioni fiscali con Berna. Almeno fino al 1 giugno scorso quando un incontro tra il presidente Berlusconi e il numero uno della Confederazione elvetica, Micheline Calmy-Ray, ha riacceso le speranze decretando la volontà dei due paesi di riaprire le trattative in materia fiscale. Ma la tempi-stica appare ancora incerta. Nel frattempo Bruxelles ha deciso di accendere un faro sull’accordo fiscale tra Svizzera e Regno Unito. Come avvenuto all’indomani dell’intesa raggiunta tra Berna e Berlino all’inizio del mese, la Commissione europea ha confermato a ItaliczOggi di aver aperto un’inchiesta per esaminare i contenuti del documento siglato mercoledì tra il governo elvetico e quello britannico, e assicurarsi che i termini dell’intesa siano compatibili con il meccanismo di tassazione del risparmio previsto all’interno dell’Unione. «Esamineremo il nuovo accordo anche in vista della revisione della direttiva relativa al meccanismo di tassazione del risparmio dell’Ue», hanno fatto sapere dall’Ufficio del commissario alla fiscalità, Algirdas Semeta. «Ci aspettiamo che il testo sia reso pubblico tra qualche settimana, ma la Commissione è già in contatto con le autorità britanniche per ottenere informazioni su questi negoziati a cui non è, tuttavia, collegata in alcun modo». Secondo Bruxelles, l’approccio dell’Unione europea per quanto riguarda gli accordi di tassazione del risparmio con la Svizzera e altri paesi terzi si basa sulla nozione di equivalenza. «L’attuale accordo Ue-Svizzera, che prevede una combinazione di ritenuta alla fonte, la possibilità di comunicazione volontaria e lo scambio limitato di informazioni su richiesta, è stato considerato equivalente con le misure previste dalla direttiva europea in materia di risparmio. Negli ultimi tempi la Svizzera si è mossa nella direzione dell’apertura e della collaborazione in materia fiscale», hanno assicurato dalla Commissione. «Nonostante questo, rimaniamo fermamente convinti della necessità che si arrivi a uno scambio automatico di informazioni e alla loro applicazione ai redditi da risparmio all’interno dell’Ue». Quali sono, allora, i principali elementi delle intese bilaterali che hanno scosso i labili equilibri della fiscalità europea? In tempi di gravi difficoltà nei bilanci pubblici, i governi di Londra Berlino hanno deciso di chiudere un occhio nei confronti del segreto bancario elvetico in cambio di uno cospicua remunerazione. Così, per sanare le posizioni passate relative a capitali sconosciuti al Fisco tedesco e britannico depositati nei caveau delle banche svizzere, hanno acconsentito all’applicazione di un’imposta tra il 19 e il 34% dei valori patrimoniali stabilita in funzione della durata della relazione con il cliente nonché dell’importo iniziale e finale del capitale. Mentre dal 2013 in avanti i contribuenti tedeschi in possesso di un conto segreto in Svizzera potranno pagare un’aliquota unica dei 26,375% pari all’aliquota dell’imposta liberatoria in vigore in Germania e continuare a mantenere il proprio anonimato. Più cospicuo invece l’onere che andrà a gravare sui capitali senza nome provenienti dal Regno Unito. In questo caso, l’aliquota fissata è compresa tra i127 e il 48% a seconda della categoria del reddito da capitale, leggermente al di sotto rispetto a quelle consuete marginali britanniche.
Cosa prevedono i due accordi fiscali siglati dalla Svizzera
SVIZZERA-GERMANIA
Imposta liberatoria per il futuro
Aliquota unica del 26,375% pari all’aliquota dell’imposta liberatoria in vigore in Germania. Con il suo versamento, l’obbligo fiscale nei confronti dello Stato di domicilio è in linea di principio soddisfatto.
Recupero d’imposta  
Le persone residenti in Germania devono avere in via eccezionale la possibilità di pagare un’imposta calcolata in modo forfettario. L’ammontare di questo onere fiscale oscilla tra il 19 e il 34% dei valori patrimoniali e sarà stabilito in funzione della durata della relazione con il cliente nonché dell’importo iniziale e finale del capitale. Gli interessati potranno anche scegliere di dichiarare alle autorità tedesche la loro relazione bancaria in Svizzera.
Altre caratteristiche
Sarà semplificata l’applicazione della procedura di esenzione (Freistellungsverfahren) per le banche svizzere in Germania e abrogato l’obbligo di avviare le relazioni con i  clienti tramite un istituto sul posto. Inoltre è stata risolta la problematica dell’acquisto di dati rilevanti ai fini fiscali. II pacchetto comprende anche la soluzione della questione di possibili procedimenti penali contro collaboratori delle banche.
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SVIZZERA-REGNO UNITO
Imposta liberatoria per il futuro
Aliquota fissata tra il 27 e il 48% a seconda della categoria del reddito da capitale. Le aliquote sono leggermente inferiori a quelle consuete marginali britanniche. Con il versamento dell’imposta. l’obbligo fiscale nei confronti dello Stato di domicilio è in linea di principio soddisfatto.
Recupero d’imposta
Le persone residenti nel Regno Unito devono avere la possibilità di pagare un’imposta calcolata in modo forfettario. L’ammontare di questo onere fiscale oscilla tra il 19 e il 34% dei valori patrimoniali e sarà stabilito in funzione della durata della relazione con il cliente nonché dell’importo iniziale e finale del capitale. In luogo di tale pagamento, gli interessati avranno inoltre la possibilità di dichiarare alle autorità britanniche la loro relazione bancaria in Svizzera.
Altre caratteristiche
È stata risolta la problematica dell’acquisto di dati rilevanti ai fini fiscali. Il pacchetto comprende anche la soluzione della questione di possibili procedimenti penali contro collaboratori delle banche. La convenzione contiene norme speciali per i cosiddetti soggetti non domiciliati nel Regno Unito., vale a dire per le persone che soggiornano in Gran Bretagna senza avere un domicilio durevole. Per garantire un gettito minimo a titolo di ricupero d’imposta e dare corpo alla volontà di attuare la convenzione, le banche svizzere si sono impegnate a fornire una prestazione di garanzia di 500 milioni di franchi. Il denaro anticipato dalle banche sarà compensato attraverso gli ulteriori pagamenti d’imposta e restituito alle banche.

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