San Marino. Codice della strada, ecco cosa cambia: dal contrassegno per persone con disabilità alle nuove disposizioni per ciclisti e pedoni

San Marino. Codice della strada, ecco cosa cambia: dal contrassegno per persone con disabilità alle nuove disposizioni per ciclisti e pedoni

E stato presentato questa mattina, dal Segretario di Stato per gli Affari Interni Elena Tonnini, il decreto delegato “Modifiche al Decreto delegato 26 maggio 2008 e successive modifiche” riguardante il codice della strada.

Attraverso la riforma, la Segreteria di Stato per gli Affari Interni si è attivata per “recepire una serie di segnalazioni e provvedimenti provenienti dalla popolazione e dagli organismi istituzionali. Si è colta altresì l’occasione per aggiornare, sostituendolo integralmente, l’Allegato C del Codice della Strada relativo al contrassegno di parcheggio e circolazione per le persone con disabilità o invalidità le cui disposizioni erano rimaste invariate dal 2008″.

La Segreteria precisa “che al fine di dare alla popolazione un congruo periodo di adattamento alla nuova normativa e permettere agli uffici di adeguare i propri sistemi informatici, l’articolo 9 prevede che il decreto delegato produca effetti solo a decorrere dalla data di ratifica dello stesso da parte del Consiglio Grande e Generale, ad esclusione dell’articolo 6 che invece si intende immediatamente esecutivo”.

CICLISTI E PEDONI

Entrando nello specifico, gli articoli 1, 2, 5 modificano rispettivamente gli articoli 51, 52 e 60 del Codice della Strada affinché vengano recepiti i contenuti dell’l’Istanza d’Arengo n. 10 del 4 ottobre 2020, approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 gennaio 2021, per rendere obbligatoria la dotazione di dispositivi personali o indumenti catarifrangenti per pedoni e ciclisti da indossare quando circolano da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e, comunque, ogni qualvolta sussistono condizioni di scarsa visibilità Nella stesura di tali articoli ci si è allineati con la normativa italiana al fine di garantire regole di comportamento omogenee per ciclisti e pedoni in entrata o in uscita dal territorio della Repubblica.

In particolare con l’articolo 2, che modifica l’articolo 52 del Codice, non si è solo introdotto l’obbligo di cui sopra riferito ai ciclisti (comma 3) ma, su proposta del Gruppo per la sicurezza stradale, sono state altresì inserite le disposizioni di cui al comma 1 lettera c) e di cui al comma 2 sempre nell’ottica di agire sulla prevenzione degli incidenti stradali. Il comma 1, lettere a) e b), era già previsto dalla Codice della Strada.

VIA LA SEGNALAZIONE SULLA PATENTE (entro 9km/h)

L’articolo 6 modifica l’articolo 66, comma 2 del Codice della Strada: con la nuova stesura si stabilisce che nei casi di superamento di velocità rilevato con strumenti velox, la segnalazione sulla patente venga comminata solo nei casi in cui il superamento sia superiore a 9 km/h rispetto al limite imposto. Finora la normativa disponeva la segnalazione sulla patente senza prevedere una minima fascia di esenzione.

MANCATA COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE

L’articolo 7 modifica l’articolo 66, comma 4, del Codice della Strada. Tale articolo era stato oggetto di modifica con il Decreto Delegato 13 giugno 2019 n. 98 il quale aveva disciplinato un iter specifico per individuare la persona che ha commesso un’infrazione, nel caso in cui quest’ultima non potesse essere immediatamente contestata. L’iter prevedeva che qualora non venissero fornite le generalità del conducente da parte del proprietario, la segnalazione o il provvedimento sospensivo fossero posti a carico dello stesso. Tale impostazione, riportata pedissequamente anche nel successivo Decreto Delegato 28 gennaio 2021 n. 12, è stata oggetto di pronuncia di incostituzionalità da parte del Collegio Garante per la Costituzionalità delle Norme con la sentenza del 9 marzo 2022 n. 3 e Decreto 11 marzo 2022 n. 4. In base alla nuova formulazione contenuta nel presente decreto, la segnalazione o il provvedimento sospensivo non vengono più posti a carico del proprietario del veicolo, al quale, invece, viene comminata una sanzione in caso di mancata comunicazione dei dati del conducente. In tal modo viene recepita l’indicazione del Collegio Garante circa la non correttezza dell’iter che prevedeva la comminazione una sanzione di natura personale, che incide sulla libertà di circolazione, a un soggetto diverso dal conducente che ha materialmente commesso l’infrazione al Codice della strada.

CONTRASSEGNO PER PERSONE CON DISABILITÀ O INVALIDITÀ

Infine, gli articoli 3, 4, 8 e l’Allegato A operano un corposo cambiamento nelle disposizioni relative al contrassegno di parcheggio e circolazione per le persone con disabilità o invalidità. La modifica è stata elaborata tenendo conto delle indicazioni pervenute dalla Polizia Civile, dalla Commissione Sammarinese per l’attuazione della Convenzione sui Diritti delle persone con disabilità (CSD-ONU) e delle segnalazioni delle Giunte di Castello circa l’uso improprio dei contrassegni. Oltre a recepire le varie segnalazioni ricevute, si è colta l’occasione per operare una profonda revisione dell’Allegato C aggiornandolo secondo le più recenti indicazioni italiane ed europee.

Se finora la normativa disponeva il rilascio del contrassegno solo a favore delle persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, la nuova formulazione amplia la casistica comprendendo:

  • -i non vedenti;
  •  le persone con patologie psichiche o disabilità intellettive tali da pregiudicare l’autonomia e che pertanto necessitano della mediazione di terze persone nella gestione degli spostamenti;
  •  le persone con invalidità agli arti superiori tale da pregiudicare l’autonomia e pertanto che necessitano della mediazione di terze persone nella gestione degli spostamenti.

Rimangono invariati sia l’obbligo di allegare, alla domanda di rilascio del contrassegno, la certificazione del Dirigente della U.O.C Cure Primarie e Salute Territoriale, sia l’organo incaricato di rilasciare fisicamente i contrassegni che è sempre il Corpo della Polizia Civile.

Alcune delle novità riguardano:

  • l’esplicitazione del fatto che il contrassegno non è vincolato ad uno specifico veicolo, è concesso a prescindere della titolarità di una patente o della proprietà di un automezzo;
  • la validità del contrassegno, che diventa di cinque anni a meno che non sia a tempo determinato per invalidità temporanea del richiedente. Il termine di cinque anni di validità, presente anche nella normativa italiana ed europea, vale anche per le persone con disabilità permanente le quali, però, sono state esonerate dalla presentazione della certificazione medica al momento del rinnovo del contrassegno (art. 2 comma 2 dell’Allegato A). Rimane invece invariata la disposizione secondo cui per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, il contrassegno può essere rilasciato a tempo determinato. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata dell’invalidità. Trascorso tale periodo è consentita l’emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato previa ulteriore certificazione medica rilasciata dalla U.O.C. Cure Primarie e Salute Territoriale che attesti che il protrarsi dell’invalidità, dando diritto ad un ulteriore rilascio;
  • la previsione di una serie di condizioni in base alle quali il titolare del contrassegno o suo tutore o erede sono tenuti alla restituzione del contrassegno entro tempistiche ben scandite. Tali condizioni contemplano l’inutilizzo, la scadenza dell’invalidità a tempo determinato, il decesso del titolare e tutti casi in cui non sussistono più le condizioni che ne hanno determinato il rilascio;
  • l’introduzione di disposizioni ed iter specifici relativi ai casi di furto, smarrimento, deterioramento e sostituzione del contrassegno;
  • l’adeguamento dell’impianto normativo relativo alle sanzioni legate all’utilizzo improprio del contrassegno. In particolare:
    con l’articolo 3 del decreto viene inserito anche il contrassegno per persone con disabilità o invalidità nell’elenco dei documenti la cui alterazione, produzione o distribuzione abusiva è punita ai sensi dell’articolo 405 del Codice Penale;
    con l’articolo 4 si è inserito, nell’elenco delle condotte punibili con sanzione pecuniaria amministrativa di seconda categoria (da 200 a 500 euro), anche quella relativa all’utilizzo del contrassegno in violazione delle prescrizioni di cui all’Allegato C;
    all’interno dell’Allegato C (art. 2 comma 8) viene fissato il principio secondo cui la riproduzione di un contrassegno inesistente o l’alterazione di un contrassegno autentico sono puniti con sanzione pecuniaria amministrativa e sono punibili ai sensi del Codice Penale;
  • sempre all’interno dell’Allegato C, all’articolo 3 comma 3, viene stabilito che l’uso improprio del contrassegno, oltre alle sanzioni previste, ne comporta il ritiro immediato da parte dei funzionari dei Corpi di Polizia preposti al controllo ed è seguito, in caso di abuso nell’utilizzo dello stesso, dalla revoca del titolo autorizzativo. Il ritiro e l’eventuale successiva revoca sono previsti anche quando il contrassegno è esposto con validità scaduta o illeggibile.

Viene modificato ed aggiornato anche lo schema di contrassegno da esporre sul cruscotto del veicolo. La nuova versione contiene un’impostazione grafica rispettosa della normativa relativa alla tutela dello stemma ufficiale della Repubblica, nonché della corretta terminologia “persona con disabilità” che, a seguito dell’Istanza d’Arengo n. 9 del 3 ottobre 2021 e relativa approvazione consiliare del 28 febbraio 2022, è quella da adottare in tutti gli atti dello Stato.

L’articolo 9, comma 1, stabilisce infine che coloro che al momento dell’entrata in vigore del presente decreto delegato sono già in possesso di contrassegno, devono provvedere a richiederne la sostituzione nel termine di due anni a far data dalla ratifica del decreto stesso.

L’articolato, elaborato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni in collaborazione con il Corpo della Polizia Civile, ha avuto il nulla osta della Segreteria di Stato per la Sanità, con delega alle Pari Opportunità, sentito il parere del Dirigente Medicina Legale e Fiscale e del Dirigente UOC Cure Primarie e Salute Territoriale per le parti di competenza. Il testo ha altresì ottenuto il parere favorevole di congruità e coerenza da parte della CSD-ONU ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della Legge Quadro 28/2015.

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