San Marino. Conto Mazzini, motivazioni: insieme elevatissimo di condotte illecite

San Marino. Conto Mazzini, motivazioni: insieme elevatissimo di condotte illecite

L’Informazione di San Marino 

“Conto Mazzini, individuato un insieme elevatissimo di condotte illecite” 

Nelle motivazioni della sentenza nell’introduzione il giudice Felici compie un primo riferimento alla quantità di prove raccolte che hanno consentito di sostenere l’accusa

Antonio Fabbri 

Da ieri gli avvocati difensori degli imputati del maxiprocesso sulla “Tangentopoli sammarinese-conto Mazzini” hanno ricevuto la notifica delle motivazioni della sentenza pronunciata dal giudice Gilberto Felici. Sono 689 pagine nelle quali il Commissario delle legge ricostruisce i fatti e porta a supporto della propria decisione gli elementi di prova raccolti durante la fase istruttoria e anche durante il dibattimento, prove che sono alla base della pronuncia di primo grado che ha visto la condanna di 17 dei 21 imputati a fine giugno 2017.

La ricostruzione dell’iter Quello del “Conto Mazzini” è di certo il procedimento giudiziario più complesso e più corposo che la gius tizia sammarinese si sia mai trovata a trattare

Così nelle motivazioni il giudice Gilberto Felici – dopo aver riportato il decreto di citazione firmato dai Commissari della Legge Alberto Buriani, Simon Luca Morsiani e Antonella Volpinari – ricostruisce la cronologia e i tratti salienti di ciascuno dei 9 procedimenti penali riuniti che hanno, alla fine, dato vita al corposo fascicolo di decine di migliaia di pagine alla base dello storico processo. Nove procedimenti penali, dunque, il primo dei quali è il numero 306 del 2010.

Da questo prendono le mosse le prime indagini che hanno interessato Finproject prima e Banca Commerciale Sammarinese, poi. Indagini che si sono allargate a macchia d’olio fino a sfociare nel processo.

In principio una cinese e un lettone Il primo procedimento penale aperto fu, appunto, il numero 306 del 2010 che prese le mosse da una segnalazione di reato trasmessa dall’Agenzia di informazione finanziaria (Aif) all’autorità giudiziaria il 16 marzo del 2010. La segnalazione – ricostruisce il giudice Felici nelle motivazioni della sentenza – venne presentata dopo alcuni accertamenti ispettivi che l’Aif effettuò in FinProject. Queste prime segnalazioni riguardarono le anomale movimentazioni e i flussi finanziari riferibili a una cittadina cinese e un cittadino lettone, Wei Ganen e Antonovs Ivars. Da qui scaturirono i primi atti di indagine e le rogatorie internazionali in diverse direzioni che ricevettero risposta dalla Direzione Nazionale Antimafia in un caso e dalla Procura di Rimini in un altro, oltre che dalla procura di Roma. L’indagine, infatti, si era allargata ad altri soggetti stranieri residenti nel riminese implicati nelle movimentazioni e a Tommaso Di Lernia, quello dell’inchiesta romana su Enav. Si aprirono ulteriori fascicoli, fino a quando il 9 febbraio del 2012 ci fu la famosa perquisizione in FinProject estesa anche alle altre società presenti nella stessa sede della finanziaria, alle cassette di sicurezza rinvenute e all’autovettura di Gian Luca Bruscoli, dominus della finanziaria. Documentazione e materiale “molto scottante”, si disse nelle cronache dell’epoca. Osservazione che, a vedere gli sviluppi giudiziari successivi e il processo, fu di certo pertinente.

Il lavoro degli inquirenti Nella parte introduttiva del “vaglio decisorio”, di quella parte delle motivazioni nella quale il giudice passa al setaccio le prove per motivare le sue decisioni, il Commissario della legge Felici parla del lavoro degli inquirenti:“L’ attività posta in essere dai giudici inquirenti per giungere alla formulazione dell’ampio decreto di citazione – scrive il giudice – si caratterizza per la sua straordinaria mole: testimonianze, interrogatori, misure cautelari reali e personali, richieste di assistenza giudiziaria internazionale, acquisizione di documenti e sequestri probatori, perizie, attività svolta dagli ausiliari (polizia e Agenzia di informazione finanziaria). L’ insieme dei dati istruttori così raccolti ha consentito, seguendo il ragionamento svolto dagli inquirenti, di individuare un insieme elevatissimo di condotte illecite, poste in essere da rappresentanti del mondo politico sammarinese, e dai loro sodali, tali da fare ipotizzare altresì l’esistenza di una associazione a delinquere il cui programma crimoinoso determinava, costituendone il fil rouge, la commissione dei misfatti individuati”

 

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