San Marino. Crac Titan Bagno, Cassazione, Antonio Fabbri

San Marino. Crac Titan Bagno, Cassazione, Antonio Fabbri

Crac Titan Bagno, Cassazione: salta la garanzia ipotecaria per Bac

Antonio Fabbri

Il Fondo monetario internazionale nel parlare del volume degli Npl a San Marino – uno dei più elevati al mondo – ha specificato che ammontano al 58% dei crediti delle banche e ha sottolineato che la gran parte di questi crediti sono verso “soggetti debitori esteri”. Circostanza, quest’ultima, che si traduce in una maggiore difficoltà nel recupero del credito e nel fare valere le garanzie sottostanti. È di questi giorni – pubblicata lo scorso 21 gennaio 2020 – una ordinanza della Corte di Cassazione italiana che, nel dichiarare non valida una garanzia ipotecaria a favore di una banca sammarinese, fornisce un esempio di quanto sia rilevante l’osservazione del Fmi quando specifica come la maggioranza degli Npl sammarinesi sia verso debitori esteri.

Nel caso specifico l’Ordinanza della Corte di Cassazione tratta una vicenda che fece parecchio scalpore diversi anni fa, ovvero il crac della “Titan Bagno” e delle aziende correlate. Che cosa era accaduto? Secondo la ricostruzione contenuta nell’Ordinanza la Titan Bagno aveva un debito, non onorato, nei confronti di Banca Agricola Commerciale. Un’altra società, la Make srl, aveva a sua volta un debito verso la Titan Bagno. Per estinguerlo accese un mutuo garantito da ipoteca presso la stessa Bac. Il mutuo servi quindi a ripagare il debito di Make Srl verso Titan Bagno ma anche perché Titan Bagno potesse estingeure il proprio debito verso Bac che, a quel

punto vedeva il primo debito onorato e restava con un mutuo garantito d ipoteca da onorare da parte della Make srl. La Make però fallì a sua volta e Bac, iscritta tra i creditori, avrebbe dovuto vedere il suo credito garantito da ipoteca. Invece così non è stato poiché questa ipoteca non è stata riconosciuta valida dal tribunale fallimentare di Rimini. Il contratto di mutuo ipotecario è stato “ritenuto dal giudice delegato nullo o inefficace o comunque revocabile ex artt. 64 e 67, primo comma, legge fall., poiché rivolto a estinguere un debito anteriore della società Titan Bagno s.a., correlata alla Make, nei confronti della stessa banca”.

Bac ha fatto ricorso verso questa decisione del tribunale di Rimini che, in parole povere, “declassa” il credito della banca da privilegiato – poiché garantito da ipoteca – a chirografario, privo cioè di garanzia ipotecaria e con un maggiore rischio per la banca creditrice, quindi, di vedere onorato per intero o in buona parte il proprio credito. Un credito che, si legge sempre nell’Ordinanza, ammonta a oltre 2 milioni di euro. E’ comprensibile dunque che Bac, tramite i propri legali, abbia impugnato fino in Cassazione la decisione del tribunale riminese.

Rileva tuttavia nella propria Ordinanza, la numero 1195 del 21 gennaio 2020, la Prima sezione civile della Corte: “Il tribunale di Rimini ha affermato, non solo che Titan Bagno aveva estinto il proprio preesistente debito verso la medesima banca, giustappunto a mezzo della somma trasferitale dalla Make s.r.l. subito dopo l’ottenimento del mutuo con garanzia ipotecaria, ma anche che al fondo dell’operazione era individuabile il fine di Make s.r.l. di estinguere un proprio debito nei confronti della medesima Titan Bagno, società correlata”.

Per il tribunale di Rimini e poi per la Cassazione, quindi, l’erogazione del mutuo ipotecario era stata fatta con “scientia decotionis”, cioè conoscendo lo stato di difficoltà della Make. Scrive infatti la Corte: “Viene in rilievo la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza, che la banca può contestare solo in base a fatti dimostrativi della impossibilità di percepire i sintomi del dissesto; nello specifico il tribunale ha ritenuto non decisive le allegazioni della banca, perché il dato apparentemente “positivo” emergente dalla centrale dei rischi era neutralizzato dal fatto che altre banche avevano nello stesso periodo operato come la Banca Agricola Commerciale di San Marino, trasformando a loro volta debiti chirografari in debiti ipotecari; e inoltre perché a fronte della (ovvia) esistenza nel patrimonio della sovvenuta dei cespiti immobiliari sottoposti a garanzia reale rimaneva essenziale il fatto che il fallimento fosse sopravvenuto a meno di sei mesi dall’operazione di cui si tratta”.

Un’ordinanza che fa dunque comprendere la complessità del recupero dei crediti non performanti in particolare vantati verso soggetti esterni, ancorché sulla carta risultino coperti da garanzie che, come in questo caso, rischiano nella sostanza essere inefficaci.  

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