San Marino. Emessa l’ordinanza anti-zanzara tigre

San Marino. Emessa l’ordinanza anti-zanzara tigre

Emessa oggi dalla segreteria di Stato per la Sanità l’ordinanza per la prevenzione e il controllo della zanzara tigre. Sarà in vigore nella Repubblica di San Marino fino al prossimo 31 ottobre.

Al fine di fronteggiare efficacemente possibili situazioni di emergenza sanitaria dovute all’infestazione della zanzara tigre, segnala l’Istituto per la sicurezza sociale in una nota, il provvedimento ordina:

 

Ai soggetti proprietari, conduttori o comunque responsabili che abbiano l’effettiva disponibilità di aree strutturate con vasche o bacini di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.) di

evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;

procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini;

trattare l’acqua presente nei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida (il trattamento può essere eseguito direttamente, da parte degli stessi proprietari o utilizzatori degli spazi e/o avvalendosi di imprese di disinfestazione specializzate; la periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia; in alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque);

tenere sgombri i cortili e le aree aperte da accumuli di sterpi e rifiuti di ogni genere in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

svuotare le fontane, le piscine, le vasche o i bacini di accumulo non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;

non utilizzare pneumatici come zavorre per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all’aperto al fine di non favorire la proliferazione di insetti (zanzara tigre);

consentire l’accesso del personale incaricato della vigilanza alle proprietà private esclusivamente nell’area esterna all’abitazione (articolo unico decreto legge 19 maggio 2008 n. 79).

 

Ai soggetti pubblici, privati gestori e proprietari, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di corsi d’acqua, scarpate e cigli stradali, aree incolte, terreni incustoditi e/o scoperti e aree dimesse di

mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolta d’acqua stagnante;

provvedere alla periodica manutenzione e taglio dell’erba nei cortili, nei giardini pubblici e privati, nei terreni incolti confinanti con i centri abitati, nelle aree residenziali di civile abitazione e aree produttive.

 

A tutti i conduttori di orti di

eseguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso;

sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;

chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d’acqua.

 

Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;

assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro cinque giorni da ogni precipitazione atmosferica.

 

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi;

svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l’aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;

provvedere all’immediato trattamento mediante prodotti insetticidi piretroidi di tutti gli stock di pneumatici in ingresso e in uscita dalle ditte

assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro cinque giorni da ogni precipitazione atmosferica.

 

Ai responsabili dei cantieri di

evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori (qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a cinque giorni);

sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d’acqua;

provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro cinque giorni da ogni precipitazione atmosferica.

 

Ai proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati di:

eseguire l’annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d’acqua

sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;

chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d’acqua

eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.

 

Sempre l’ordinanza anti-zanzara tigre informa:

– All’interno dei cimiteri, è necessario trattare l’acqua con prodotti larvicidi, in alternativa i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell’acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all’aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia.

– I soggetti pubblici e privati, fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica sopra richiamati, possono attuare nel periodo 30 aprile-31 ottobre di ogni anno, oltre ai prescritti interventi larvicidi dei tombini presenti nelle rispettive aree aperte pertinenziali, interventi adulticidi avvalendosi del Servizio d’Igiene Urbana dell’Azienda autonoma dei servizi dello Stato o di imprese di disinfestazione, allorché nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri una diffusa presenza di insetti adulti. Dovrà essere conservata la documentazione attestante l’avvenuto trattamento, il prodotto utilizzato, la concentrazione di utilizzo, la tempistica del trattamento (inizio e fine) e una dichiarazione controfirmata dall’utente di essere stato informato sul rischio sanitario e ambientale e quindi sulle procedure da attuare prima che venga eseguito l’intervento.

– In presenza di casi sospetti o accertati di Chikungunya, Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il dipartimento Prevenzione provvederà a far effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate e ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte a ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o a farne addebitare a questi i costi nel caso che l’attività sia stata svolta dal Servizio di Igiene Urbana dell’Azienda autonoma di Stato per i servizi pubblici.

– I contravventori saranno puniti a norma del decreto legge 18 settembre 2007 n. 104. I Corpi della Polizia Civile, della Gendarmeria, del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca e del Servizio di Vigilanza Ecologica dell’Ufficio gestione risorse ambientali e agricole, sono tenuti a operare i necessari controlli per il rispetto dell’ordinanza.

 

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