San Marino Forli’. Altre imputazioni per gli indagati Credito di Romagna – Ibs

San Marino Forli’. Altre imputazioni per  gli  indagati Credito di Romagna – Ibs

Delle nuove imputazioni  verso i 14 indagati per il  supposto gemellaggio  Credito di Romagna e Istituto Bancario Sammarinese,  tratta con dovizia di particolari  Pietro  Caruso di Corriere Romagna.

  Individuata secondo l’accusa la violazione dell’articolo 138 del Testo unico bancario  

 Sono state notificate dai pm Fabio Di Vizio e Marco Forte titolari dell’inchiesta sull’istituto, a cui si è aggiunto il Procuratore Sergio Sottani, nuove contestazioni a 14 fra ex amministratori ed ex sindaci dell’istituto di credito che ha completato nel settembre scorso le funzioni del vecchio Cda nominandone uno nuovo con figure di stretta provenienza di Veneto Banca, il gruppo di credito nato dalla Popolare di Montebelluna.

Nel Cda attuale del Credito di Romagna non c’è infatti, sul piano formale, nessuno dei vecchi indagati. I reati contestati. Oltre ai classici 110 e 112 del Codice penale, contestati ai 14 indagati, che vengono rivolti a chi si ipotizza agisce in concorso di reato e se sopra i 5 componenti ne costituisce aggravante, l’aspetto di maggior rilievo civile riguardano le ipotesi di violazioni contestate dalla Procura forlivese in ordine agli articoli 2638 e 2639 del codice civile.

Essi evidenziano come reato chi ostacola «l’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza», nel caso l’attività e le prerogative della Banca d’Italia, che tra l’altro nel procedimento è considerata “persona offesa”. Ma il vero punto che può aprire un precedente nazionale è l’accusa di aver violato l’articolo 136 del Testo unico bancario, una sorta di altolà ai “conflitti di interesse” anche per chi fa l’amministratore di una banca o il suo sindaco. «Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo – recita il disposto – non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione d el l ’organo di amministrazione presa all’unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti d el l’organo di controllo (non solo i presenti al momento della delibera, ndr); le medesime disposizioni valgono anche in un gruppo bancario e con società controllate dai soggetti di presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo o con le società da queste controllate o che le controllano». I pubblici ministeri sono pronti con prove documentali di accusa

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