San Marino. Giudici di appello, conflitto di attribuzioni davanti ai Garanti

San Marino. Giudici di appello, conflitto di attribuzioni davanti ai Garanti

Giudici di appello sollevano conflitto di attribuzioni davanti ai Garanti

La legge qualificata numero 1 del 2020 sarà sottoposta al vaglio del Collegio garante di costituzionalità delle norme. Due giudici di appello, i professori Francesco Caprioli e Ferdinando Treggiari, hanno infatti preannunciato alla Reggenza, al Consiglio Grande e Generale, al segretario alla Giustizia e ai membri del Consiglio giudiziario plenario, che presenteranno ricorso davanti ai Garanti. Gli stessi giudici motivano la decisione intrapresa per “le forti e fondate preoccupazioni per le sorti dello Stato di diritto e per l’indipendenza della Magistratura sammarinese, sostenute dal dovere di fedeltà alla Repubblica e ai suoi valori costituzionali, a cui siamo astretti come magistrati, ci inducono a compiere un passo che avremmo sperato fino all’ultimo di poter evitare.

Di qui l’annuncio: “è nostra intenzione presentare innanzi al Collegio Garante di Costituzionalità delle Norme ricorso ai sensi dell’art. 16 della L.Q. n. 55 del 25 aprile 2003 avverso la Legge Qualificata n. 1 del 20 febbraio 2020 a tutela delle nostre prerogative di organi del potere giudiziario”.

Che cosa prevede l’articolo citato? Il “conflitto di attribuzioni. cita infatti la norma richiamata: “Art.16

1. Il Collegio Garante decide sui conflitti di attribuzione che sorgono tra gli organi costituzionali per l’applicazione o l’interpretazione di norme costituzionali, individuando l’organo al quale competono le relative funzioni.

2. Il ricorso è presentato dal presidente degli organi costituzionali collegiali, a seguito di apposita deliberazione. Per gli organi del potere giudiziario, il ricorso è presentato dal magistrato l’attività del quale dà luogo o è interessata dal conflitto”.

Tra l’altro i due Giudici richiamano il fatto che il ritiro dell’emendamento all’articolo 3 vicies , aveva fatto sperare che la potenziale portata retroattiva della norma “spinta fino a travolgere la validità di deliberazioni che avevano già prodotto i loro effetti e ad incidere su diritti quesiti, fosse scongiurata”.

Invece quanto accaduto nel plenario del 13 luglio ha fatto perdere loro “la fiducia che gli organi competenti possano assumere piena coscienza degli innumerevoli profili di dubbia legittimità costituzionale e convenzionale di quella Legge e dei danni che dalla sua applicazione retroattiva deriverebbero all’ordinamento giudiziario e giuridico sammarinese”.

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