San Marino. Interruzione di gravidanza e censura, una riflessione

San Marino. Interruzione di gravidanza e censura, una riflessione

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di un lettore sul tema dell’aborto.

“Con la raccolta firme per il referendum che punta a depenalizzare l’interruzione volontaria di gravidanza gli animi si sono surriscaldati ed hanno iniziato a serpeggiare posizioni contrarie al quesito che niente hanno a che vedere con i motivi iscritti del referendum.
Come  cittadino informato che dovrà partecipare alla prossima tornata referendaria mi sento in dovere di chiedere di riportare le posizioni contrarie del dibattito pubblico contrarie nell’alveo del quesito. Sento questa necessità sollecitato anche dalle sobrie prese di posizione di un esponente della Diocesi di San Marino – Montefeltro, insegnante di religione e studioso del rapporto tra scienza e fede che ha paragonato il comitato promotore ai nazisti che hanno sterminato 6 milioni di ebrei.

Oggi, nel 2021, la libertà di espressione esiste ed è praticata. Permette a chiunque di stiracchiare un quesito referendario trasformando il senso delle azioni, facendogli assumere i connotati di un evento apocalittico che sterminerá la razza umana. Ebbene, nel 2021 l’aborto esiste già.  L’interruzione volontaria di gravidanza è già praticata. Il comitato promotore punta sulla necessità di regolamentarla. Non c’è alcun tentativo di escalation delle uccisioni dei nascituri come si sta adombrando. Un conto sono le posizioni morali e personali, un conto è la propaganda.  Ecco cosa rischia chi pratica oggi a San Marino l’interruzione volontaria di gravidanza:

Art. 153
Aborto

La donna incinta che si procura l’aborto e chiunque vi concorra sono puniti con la prigionia di secondo grado.
Alla stessa pena soggiace la persona che procura l’aborto alla donna maggiore degli anni ventuno col libero e consapevole consenso di lei.
Si applica la prigionia di terzo grado:
1) se il fatto è commesso senza il consenso della donna;
2) se il colpevole fa mestiere di pratiche illecite o agisce per fine di lucro;
3) se in conseguenza dell’aborto la donna incinta muore o subisce una lesione grave.

Si applica la prigionia di terzo grado congiunta all’interdizione di quarto grado, se il colpevole esercita una professione sanitaria.

Art. 154
Aborto per motivo d’onore

La donna incinta che per motivo d’onore si provoca l’aborto o vi consente è punita con la prigionia di primo grado.
Chiunque concorre nel misfatto per fine di lucro è punito con la prigionia di secondo grado. Se il compartecipe esercita una professione sanitaria si applica altresì la relativa interdizione di quarto grado.

 

Chiaramente nessuna donna è mai stata incarcerata per questi fatti eppure i due articoli sono lì a renderlo reato dimostrando a tutti gli effetti che la società civile non percepisce l’aborto come violazione di una legge penale. È moralmente accettato e non c’è censura per le donne costrette ad interrompere la gravidanza. Censura non praticata nei fatti ma per i contrari al quesito referendario deve essere mantenuta nelle nostre leggi. Perché?
Come tutte le leggi scritte dagli uomini, queste non sono pietre scolpite che si tramandano immutate rispetto alla coscienza dell’attuale società civile”.

Luca Pedoni – Cittadino

 

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