San Marino, Iva. Tra i punti disattesi, la questione dei dazi

San Marino, Iva. Tra i punti disattesi, la questione dei dazi

Antonio Fabbri, L’Informazione di San Marino: La vicenda dell’Iva di barche e aerei e quella imposta complementare mai istituita a san Marino / Tra i punti disattesi dell’accordo di unione doganale proprio la questione dei dazi

Quali
risposte arriveranno
è difficile
dirlo, ma qualcosa si può forse
intuire leggendo proprio l’accordo
di cooperazione.
Questo all’articolo sei che si
trova sotto il titolo “Unione
doganale”
ed è rubricato “Esenzione
dai dazi nell’importazione
e nella esportazione fra la
Repubblica di San Marino e la
Comunità economica europea”
Prevede: 1. Gli scambi commerciali
tra la Comunità e la
Repubblica di San Marino
vengono effettuati in esenzione
da tutti i dazi all’importazione
e all’esportazione, comprese le
tasse di effetto equivalente, fatte
salve le disposizioni dei paragrafi
2 e 3”.

Bene, questo l’articolo che si invoca
e che, apparentemente, non
dovrebbe prevedere che a San Marino o in stati dell’Ue, Italia
compresa, ci siano dazi all’importazione
e tasse equivalenti.
Il problema, però, sorge leggendo
i paragrafi richiamati. E
a ben vedere si capisce subito
che qualcosa non ha funzionato
e che anche sui dazi doganali
c’è l’ennesimo punto disatteso
dell’accordo che si vorrebbe alla
base della contestazione all’applicazione
e richiesta dell’Iva nei
casi “Titan Flags” e “Tango 7”.

Cita il paragrafo 2: “Onde
consentire l’eliminazione al
10 gennaio 1996 delle tasse di
effetto equivalente attualmente
applicate alle importazioni
provenienti dalla Comunità,
la Repubblica di San Marino
s’impegna, entro un termine di
sei mesi a decorrere dall’entrata
in vigore del presente accordo
a istituire un’imposta complementare
a quella attualmente
prevista per le merci importate,
riguardante i prodotti nazionali
destinati al consumo interno
.
Questa imposta sarà pienamente
applicabile alla data succitata.
L’imposta complementare, applicata
titolo di compensazione, e
calcolata sul valore aggiunto dei
prodotti nazionali con aliquote
pari a quelle applicate alle merci
importate, dello stesso tipo”.

I sei mesi previsti da quella data
sono abbondantemente trascorsi,
ma non risulta che, a parte la
monofase presente nel sistema
fiscale sammarinese dal 1972,
sia stata introdotta “l’imposta
complementare” che l’accordo
prevedeva

Leggi Accordo di cooperazione e di unione doganale con l’Unione Europea

 

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