Repubblica di San Marino. La Reggenza non promulga la legge – legge ordinaria – sulle società segrete e la rispedisce al Consiglio in quanto, per il contenuto, deve essere approvata come legge qualificata.
Il testo di legge ordinaria adottato dal Consiglio Grande e Generale è pertanto non conforme alle disposizioni e ai principi della Dichiarazione dei Diritti e più precisamente alle regole in materia di gerarchia delle fonti normative in essa previste.
Come tale è dunque inidoneo a produrre il risultato che con lo stesso si intende perseguire in quanto incapace di andare a modificare la normativa vigente in materia di incompatibilità dei Capitani Reggenti, dei membri del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato, dei Magistrati del Tribunale, dei membri del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme, dei membri della Corte del Trust.
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In effetti il testo presentato da tutti i gruppi consiliari e dai consiglieri indipendenti ( “Divieto di appartenenza ad associazioni segrete o riservate”), dopo un veloce esame dell’articolato e senza nessuna dichiarazione di voto, il 28 maggio scorso, in Consiglio aveva ottenuto 43 voti a favore, sei contrari e un astenuto. Quindi sarebbe stato approvato anche come ‘legge qualificata’ (soglia 40 voti favorevoli).