San Marino. “Le mani sulla giustizia, e non solo, anche nell’assestamento di bilanci”

San Marino. “Le mani sulla giustizia, e non solo, anche nell’assestamento di bilanci”

L’Informazione: “Attraverso una interpretazione autentica si invadono tutti gli ambiti”

Antonio Fabbri

In cauda venenum. E’ nell’ultima norma aggiuntiva dell’articolo tre, il vicies, il ventesimo, un provvedimento capace di consentire a governo e maggioranza di mettere le mani all’incirca dappertutto, su tutte le deliberazioni degli organi collegiali adottate fino ad oggi, siano essi una assemblea, una commissione per un bando di concorso, un consiglio di amministrazione di un ente.

Sembra proprio che questo articolo abbia questa precisa finalità. Ma come si fa ad annullare decisioni già prese da anni, mai impugnate, consolidate? Il governo e la maggioranza paiono avere trovato la strada: l’interpretazione autentica. Nell’assestamento di bilancio ce ne hanno messe un paio. La prima relativa alle informazio- ni da trasmettere, o anche già trasmesse, da esponenti di Banca Centrale.

La seconda invece riguarda l’ambito civile e amministrativo. L’espediente è semplice quanto sfacciato: si sostiene che un organo legittimamente costituito in base alle norme dell’epoca, per una funzionale interpretazione successiva, non lo fosse. Per stabilirlo si fanno “interpretazioni autentiche” che, in modo retroattivo, modificano la composizione di quell’organo così da interpretare come non regolare la precedente composizione.

Poi sempre con una “interpretazione autentica”, magari inserita fuori contesto in un impianto normativo qualsiasi, si stabilisce che l’organo collegiale, nella sua nuova composizione costituita secondo l’interpretazione autentica di cui sopra, debba dichiarare nulle le deliberazioni del medesimo organo adottate prima della nuova interpretazione, in una composizione che era però considerata corretta al tempo precedente alla nuova interpretazione predisposta ad hoc. Con questo espediente si scavalca, così, anche il principio “Tempus regit actum”, secondo il quale l’atto è regolato dalla legge vigente nel momento in cui è stato adottato.

Ecco che, allora, la Legge Qualificata di febbraio, interpretazione autentica sulla composizione del Consiglio giudiziario, incontra il combinato disposto con l’emendamento aggiuntivo dell’articolo 3 vicies. Cosicché sembra compiersi un disegno atto a scardinare la separazione dei poteri, nel ribaltamento sistematico di decisioni già prese e assodate. Se così fosse, come pare, risulterebbe scardinato ogni principio fondamentale e sarebbero sacrificati sull’altare di indicibili, ma neppure troppo nascosti, interessi particolari, il diritto e il buonsenso. Così infatti recita l’articolo 3 vicies:

Disposizioni di coordinamento in materia civile ed amministrativa

1. Il primo comma dell’articolo 46 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e sue successive modifiche deve interpretarsi nel senso che le delibere assunte dall’assemblea con una composizione non conforme alla legge sono nulle e pertanto l’assemblea non regolarmente composta ha l’obbligo di prendere atto delle nullità.

2. Il primo comma dell’articolo 42 della Legge 5 ottobre 2011 n. 160 deve interpretarsi nel senso che gli atti amministrativi assunti da un organo collegiale non regolarmente composto sono nulli per difetto d’attribuzione e pertanto l’organo regolarmente composto ha l’obbligo di prendere atto delle nullità.

3. Nei casi di cui al primo e secondo comma, l’assemblea o l’organo collegiale regolarmente composti valutano l’eventuale rinnovazione degli atti nulli sempre che non siano affetti da altri vizi di illegittimità”.

Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy