San Marino. Livio Bacciocchi: “BSM e l’accordo quadro”

San Marino. Livio Bacciocchi: “BSM e l’accordo quadro”

Riceviamo e pubblichiamo una riflessione di Livio Bacciocchi su Banca di San Marino.

Sarebbe bello se Banca di San Marino offrisse la stessa “spensieratezza, condivisione e solidarietà” che ha proferito in occasione della Lotteria di Natale e fornisse un “contributo utile a tutta la comunità sammarinese” per tutto l’anno senza eccezioni, invece che solo per le ricorrenze natalizie. Ma visto che il periodo festivo è terminato, cesserà anche il (finto) perbenismo magnificato sulle reti di comunicazione; ed allora chissà che non neghino il premio ai vincitori della Lotteria con la stessa facilità con cui negano gli accordi stipulati con le persone.
Già, perchè in data 5 aprile 2011 io e mia moglie abbiamo sottoscritto con il gruppo Banca di San Marino un corposo accordo, denominato “Accordo Quadro”, predisposto dallo studio legale esterno di Banca di San Marino e debitamente autenticato da Notaio sammarinese, con cui venivano definiti in via stragiudiziale tutti i rapporti economici tra noi pendenti. In sostanza, questo accordo prevedeva che tutti i contratti di leasing immobiliare stipulati da me e Imm-Capital spa, con Leasing Sammarinese spa, venissero risolti consensualmente e che i beni immobili oggetto dei contratti stessi venissero stimati da un Collegio di Arbitratori, per essere poi riallocati, al valore di stima, alla società BSM Immobiliare Spa (società all’uopo costituita ed interamente partecipata da Banca di San Marino). Al termine di queste operazioni, eventuali plusvalenze generatesi dalla differenza tra il valore stimato degli immobili e il debito residuo dei contratti, avrebbero dovuto esserci riconosciute, a norma dell’art. 2 della legge n. 115/2001. E si badi bene che il debito residuo in alcuni contratti era bassissimo: in uno, in particolare, era di qualche decina di euro, a fronte di un valore milionario del bene.
Nell’Accordo Quadro, inoltre, al fine di evitare il ricorso all’Autorità Giudiziaria per questioni riguardanti i rapporti economici dallo stesso disciplinati, era prevista, all’articolo 41, una clausola arbitrale (arbitrato irrituale), in virtù della quale “Qualsiasi controversia tra le Parti comunque derivante od occasionata da questo Contratto sarà [avrebbe dovuto essere] rimessa alla determinazione di un collegio di tre arbitratori designati come in appresso”.
Le società del gruppo Banca di San Marino, però, immemori di quanto concordato, hanno fatto ricorso all’Autorità Giudiziaria ed hanno azionato solamente alcuni degli atti nascenti dall’Accordo Quadro, estrapolandoli dal loro contesto come fossero atti a sé stanti, ed hanno così aggredito indisturbate il mio patrimonio, forti del fatto che, contenendo l’Accordo Quadro numerosissimi riferimenti ad altri contratti e scritture, i suoi ingentissimi costi di registrazione sarebbero stati – come in effetti sono stati e sono tutt’ora – insostenibili per me e, dunque, io non mi sarei potuto difendere, dimostrando le mie ragioni attraverso l’utilizzo dell’Accordo Quadro in giudizio. Ciò, in virtù dell’art. 59 della legge 29 ottobre 1981 n. 85 che prevede, appunto, il divieto di utilizzare in giudizio atti non registrati.
Ma la cosa ancor più grave è che le società del gruppo Banca di San Marino si sono spinte, addirittura, sino a negare l’esistenza dell’Accordo Quadro e della clausola arbitrale in esso contenuta. Invero, quando io e mia moglie abbiamo richiesto l’instaurazione del giudizio arbitrale, le stesse ci hanno così risposto: “Egregi Signori, non è agevole comprendere il senso della vostra missiva datata 17 aprile 2019 e pervenuta in data 19 aprile 2019, con la quale viene richiesta l’instaurazione di un “giudizio arbitrale”. Posto che non vi è alcun accordo compromissorio da Voi azionabile nei confronti della scrivente non possiamo che leggere la Vostra missiva alla stregua di una (non chiara) proposta contrattuale, della quale, tuttavia, non siamo interessati ad approfondire i contenuti per le ragioni già riferite dai nostri Avvocati. […]”. In verità, nessuna ragione ci era mai stata riferita.
E credetemi, non è tutto.
Allorquando, nell’ottobre del 2018, ho sollevato per la prima volta l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 59 della legge 29 ottobre 1981 n. 85, il Commissario della Legge ha dichiarato la questione “manifestamente infondata”, ritenendo che non sussistesse alcun ostacolo alla tutela giurisdizionale dei soggetti meno abbienti da rimuovere, in ragione dell’esistenza nell’ordinamento sammarinese della Legge 20 dicembre 1884 e succ.mod., che disciplina l’istituto del patrocinio gratuito e prevede che la parte ammessa al patrocinio gratuito sia esente dal pagamento delle imposte di bollo e di registro su atti da utilizzarsi ai fini di giudizio. Secondo la tesi del Magistrato, dunque, l’istituto del patrocinio gratuito sarebbe stato un rimedio efficace per la parte che si fosse trovata nell’impossibilità di difendersi equamente ed adeguatamente a causa della propria (in)capacità economica.
Tale, però, non si è rivelato.
Nel novembre del 2019, infatti, con l’intento di essere ammesso al patrocinio gratuito per ottenere l’esonero dal pagamento delle imposte di registro e poter utilizzare in giudizio l’Accordo Quadro del 5 aprile 2011, ho presentato apposita istanza al Comitato di Gestione e Valutazione, rappresentando la mia (in)capacità economica, ma con Delibera del luglio 2021 ho ricevuto valutazione negativa circa la sussistenza del primo requisito necessario (“stato di povertà”) per l’ammissione al beneficio, poichè, se pur senza alcun reddito da anni, risulto ancora formalmente intestatario di alcuni beni immobili, che non sono nella mia disponibilità ma sono sottoposti a vincolo giudiziario proprio in favore di Banca di San Marino.

Ebbene, ciò che volevo arrivare a dire è che, in data 18 ottobre 2020, Banca di San Marino ha ben pensato di interferire nell’iter amministrativo di concessione del patrocinio gratuito da me avviato, inoltrando una segnalazione scritta al Comitato preposto, nella quale, definendosi “portatrice di un legittimo interesse”, adduceva informazioni inesatte e capziose e chiedeva che la mia istanza venisse respinta. Interferenza, questa, da ritenersi assolutamente illegittima, poiché nel contesto della concessione ad un soggetto privato di un beneficio, quale è il patrocinio gratuito, e nell’ambito di operatività di una commissione pubblica a nomina consigliare, quale è il Comitato di Gestione e Valutazione, la legge non prevede in alcun modo l’intervento spontaneo del terzo, il quale, ove dimostrasse di avere un interesse legittimo e in qualità di controinteressato, potrebbe eventualmente impugnare, nella sede competente, il provvedimento emesso al termine dell’iter amministrativo. Ma, ancor prima di ciò, ed in ogni caso, non è comunque ipotizzabile che esistano circostanze e valide motivazioni che possano giustificare l’interesse di una Banca a che un soggetto privato, in condizioni economiche non abbienti, non ottenga dallo Stato un beneficio che gli consentirebbe di esercitare il proprio (inviolabile) diritto di difesa e di far valere in giudizio le proprie ragioni.
D’altra parte, che non sussista alcun legittimo interesse di Banca di San Marino ad intervenire, ma che vi sia soltanto l’obbiettivo di ostacolare in qualunque modo l’utilizzo in giudizio dell’Accordo Quadro del 5 aprile 2011, risulta senza ombra di dubbio dal tenore del carteggio per email intercorso fra lo Studio Legale esterno di Banca di San Marino, il suo Ufficio Legale interno e l’addetta al Servizio NPL. Con comunicazione del 16 settembre 2020, infatti, un componente dello Studio Legale esterno di Banca di San Marino, dopo aver rilevato che la circostanza che Livio Bacciocchi avesse presentato istanza per l’ammissione al patrocinio gratuito assumeva “rilievo”, tanto da aver “effettuato urgentemente un accesso in Tribunale ad hoc”, evidenziava che “l’eventuale ammissione di controparte al gratuito patrocinio potrebbe dunque consentire a controparte l’utilizzo dell’accordo quadro del 5 aprile 2011 come mezzo di prova (sinora non consentita in ragione della mancata registrazione del medesimo)”. Dopo varie riflessioni su come poter agire e come poter “tentare di argomentare”, lo studio legale esterno di Banca di San Marino proponeva di procedere con una segnalazione al Comitato di Gestione e Valutazione; proposta accettata dall’Ufficio Legale interno e dall’addetta al servizio NPL.
Bizzarro però come Banca di San Marino sia brava a celare questo suo timore che io riesca ad utilizzare l’Accordo Quadro in giudizio. Allorquando, infatti, nel giugno del 2021, ho sollevato nuovamente l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 59 della legge 29 ottobre 1981 n. 85, dinanzi al Collegio Garante, Banca di San Marino ha dichiarato di assumere una “posizione di sostanziale neutralità”, affermando che “la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle controparti è, e resterà, del tutto irrilevante ai fini del giudizio da cui essa prende le mosse”.
In verità, è sembrata tutto fuorchè neutra e indifferente.
Comunque, poco importa. Il Collegio Garante si è fatto Giudice di merito e gli ha dato ragione.
Mi domando cosa succederà adesso che ho riproposto l’eccezione, considerato che in Tribunale, pur di non riaffrontare la questione della legittimità costituzionale dell’art. 59 della legge 29 ottobre 1981 n. 85, sembra non valere più neanche la Legge Qualificata che disciplina il sindacato di legittimità costituzionale.

 

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