San Marino, lockdown fino al 5 maggio ma via libera alle vendite a domicilio

San Marino, lockdown fino al 5 maggio ma via libera alle vendite a domicilio

È stato emanato nella mattinata odierna il nuovo atteso Decreto Legge con le disposizioni sanitarie ed economiche in merito all’emergenza coronavirus a San Marino. 

Si tratta di un documento di ben 31 pagine che raccoglie in gran parte i contenuti dei decreti precedenti sull’emergenza. 

Tra le novità più importanti è che i limiti agli spostamenti per le persone vengono prorogati fino alle 24.00 del 4 maggio. Fino ad allora “sono vietati l’assembramento di persone in parchi, piazze e giardini pubblici – è scritto nella norma – nonché ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio della Repubblica o all’interno dello stesso, salvo per le seguenti eccezioni e comunque nel rispetto delle regole di distanziamento sociale e con l’obbligo di utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti): spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative; situazioni di necessità oppure spostamenti per motivi di salute, come disciplinati in separata circolare; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per chi sgarra è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.000 euro. 

In particolare “è espressa raccomandazione a tutte le persone anziane e a tutte le persone affette da patologie croniche o con multi morbilità ovvero con stati certificati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”. Questo in considerazione “dei fattori di rischio rilevati”. 

Restano sospese le cerimonie civili e religiose, “ivi comprese quelle funebri fatto salvo il servizio minimo per le sepolture secondo le disposizioni impartite per i servizi pubblici essenziali”.

Per il Tribunale viene allungato fino al 10 maggio 2020 il periodo di ferie giudiziarie straordinario.

Mentre arriva l’atteso via libera alle vendite a domicilio per i commercianti e artigiani. Costoro “pur rimanendo chiusi al pubblico, possono operare con modalità di vendita telefonica e/o telematica”. Per farlo dovranno prima iscriversi all’apposito Registro presso l’Ufficio Attività Economiche “con le modalità dallo stesso disposte”.

Inoltre “i prodotti venduti devono essere consegnati al domicilio indicato dall’acquirente, possibilmente da un solo addetto per ogni attività economica, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 con le modalità ed i presidi di cui al regolamento ISS per quanto applicabile”. 

“In ogni caso – si legge ancora – nello svolgimento delle predette attività è obbligatoria l’applicazione di tutti i presidi sanitari, dispositivi di protezione individuali utili al contenimento della diffusione del virus, attività di sanificazione e la distanza costante interpersonale di almeno un metro”. 

Con la norma vengono consentite di nuovo: le attività di Taxi ed N.C.C.;  le attività di riparazione di telefoni/telefoni cellulari/tablet/computer, apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche nei confronti di soggetti privati;  le attività edili, impiantistiche, cantieristiche, di cura e manutenzione di edifici, giardini e/o aree verdi da svolgersi all’esterno di locali privati o all’interno di locali privati disabitati; gommisti e riparatori auto (meccanico/elettrauto/carrozziere e similari). 

Per ciascuna di queste categorie sono obbligatori i presidi di sicurezza generali e attenzioni specifiche. Ad esempio i muratori possono operare al massimo in 5 nello stesso cantiere e comunque non più di 1 operaio ogni 10 mq. 

 

Sono consentite le consegne a domicilio da parte di corrieri o attività commerciali che effettuano vendita via internet ma per le imprese regolarmente iscritte al registro delle attività di ecommerce. 

È consentito anche lo svolgimento dell’attività notarile di natura urgente, “anche in presenza di clienti, purché nel rispetto di tutti i presidi sanitari, dispositivi di protezione individuali utili al contenimento della diffusione del virus, attività di sanificazione e la distanza costante interpersonale di almeno un metro”.

 

Tutte le attività che possono tornare ad operare sono obbligate ad annotare “tutte le prestazioni di consegna della giornata con l’indicazione delle generalità del cliente (nome, cognome, codice ISS o Codice Fiscale), o dell’Operatore Economico (Ragione Sociale, COE o Partita IVA), dell’indirizzo di consegna e numero SMAC dell’ordinante laddove quest’ultimo ne sia titolare. L’elenco contenente i predetti annotamenti deve essere esibito alle forze dell’ordine o agli Uffici preposti in caso di controllo”.

È evidente che si tratta di una precauzione per risalire ai contatti di futuri contagiati.

“Il mancato preventivo invio della predetta attestazione di avvio dell’attività così come la mancata o incompleta compilazione dell’elenco delle prestazioni di consegna da parte dell’esercente è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 1.000 euro”.

 

 

Leggi il decreto.

Leggi l’allegato 1.

Leggi l’allegato 2.

Leggi l’allegato 3.

Leggi l’allegato 4.

 

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