Pubblicato il Decreto Legge che aggiorna i termini di utilizzo delle mascherine.
In particolare, il Decreto Legge 182 del 29 ottobre 2021, all’articolo 3 – sexies, relativo all’Utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi, specifica quanto segue:
“1. E’ fatto obbligo di indossare correttamente la mascherina nei luoghi chiusi, quando non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno 1,5 metri, ad esclusione dei casi in cui:
a) siano previste misure differenti stabilite con protocolli validati dall’Iss;
b) si sia da soli o insieme al proprio nucleo di conviventi;
c) l’esenzione dall’utilizzo della mascherina sia espressamente prevista.
2. Non sono soggetti all’obbligo di cui al comma 1:
a) i bambini al di sotto dei sei anni;
b) i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti.
Non è ammesso l’uso di visiere parafiato in plexiglass“.
Tra l’altro in nuovo Decreto Legge contempla anche una disposizione relativa ai concorsi per l’assunzione di personale sanitario e socio-sanitario.
In particolare, l’articolo 3 – ter precisa:
“Stante il perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario e socio-sanitario, è consentita all’Istituto per la Sicurezza Sociale l’emanazione di bandi di concorso internazionali per l’assunzione a tempo indeterminato di personale sanitario e socio-sanitario anche qualora nelle liste di avviamento al lavoro vi sia personale in possesso di qualificate competenze per i relativi profili di ruolo, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, nonché dall’articolo 2 del Decreto Delegato 12 marzo 2018 n.26“.
Leggi il Decreto Legge integrale
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