San Marino. Nuova legge su associazionismo e volontariato: il contributo della Consulta

San Marino. Nuova legge su associazionismo e volontariato: il contributo della Consulta

Il 23 febbraio scorso è andato in prima lettura il progetto di legge denominato “Testo unico in materia di associazionismo e volontariato”

Lo ricorda la Consulta delle Associazioni non Profit, aggiungendo che, “il 27 marzo scorso il Coordinamento della Consulta ha trasmesso, come richiesto, il proprio contributo sotto forma di emendamenti e relazione accompagnatoria, dopo aver svolto al proprio interno una approfondita analisi, anche in chiave comparatistica sia rispetto alla legge sammarinese oggi vigente (L.75/2016) sia rispetto alla omologa normativa italiana (il cosiddetto “Codice del Terzo Settore” del 2017).

Riconoscendo la qualità del progetto di legge e condividendo la necessità di dotare il mondo dell’associazionismo sammarinese di una nuova legge, più aderente alle esigenze del volontariato per sostegno e semplificazione amministrativa, il Coordinamento ha lavorato nel rispetto delle scelte politiche alla base del nuovo testo tra le quali: quella di mantenere l’ambito applicativo della legge alle sole associazioni non lucrative (non considerando altre forme organizzate di sussidiarietà) ed al solo volontariato svolto per il loro tramite; quella di eliminare l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Consulta, dell’ulteriore Registro e della necessità di esservi iscritti per poter accedere ai contributi pubblici; quella di semplificare gli adempimenti burocratici a carico delle associazioni e di istituire un (nuovo) elenco tenuto presso l’I.S.S. in cui dovranno iscriversi le sole associazioni sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali.

Il Coordinamento della Consulta ha proposto alcune modifiche al progetto di legge, sintetizzabili nelle seguenti 5 traiettorie principali:

1) migliore “messa a fuoco” dell’intervento legislativo, attraverso una razionalizzazione e semplificazione della struttura del PdL, inclusa la proposta di destinare il Titolo V, anziché ad una corposa disciplina in tema di antiriciclaggio ed antiterrorismo applicabile solo a poche associazioni e ricollocabile all’interno della riforma in corso della L.92/2008, alla Consulta delle Associazioni non lucrativa, nella sua nuova veste di “corpo intermedio” dell’associazionismo e non più “sovrastruttura burocratica”;

2) autenticità delle associazioni non lucrative, contro il rischio che tali persone giuridiche possano essere impiegate, in modo distorsivo, al posto di strutture tipicamente d’impresa, e ciò attraverso il divieto netto ed assoluto, senza più “zone grigie”, di svolgere, quandanche marginalmente, attività economiche al di fuori della semplice raccolta fondi (ora tipizzata), di avvalersi di personale dipendente, di remunerare i propri organi o di erogare rimborsi oltre i parametri di legge;

3) maggiori semplificazioni operative per le associazioni non lucrative, che, a fronte delle limitazioni di cui sopra, dovrebbero a pieno titolo operare tutte con regimi contabili e di bilancio semplici (rendiconti per cassa, come da modello allegato al PdL), a prescindere dal volume annuo delle entrate, e con adempimenti semplificati anche in tema di trattamento dei dati personali, così come già correttamente previsti dal PdL;

4) rafforzamento della trasparenza delle associazioni non lucrative, attraverso la messa on line sui siti internet delle Segreterie di Stato di riferimento (Cultura o Sanità) degli stessi bilanci/rendiconti annuali già depositati all’Ufficio Attività di Controllo; tale proposta, non solo ha il pregio di colmare il gap di conoscibilità rispetto ai bilanci d’impresa senza gravare le associazioni di ulteriori adempimenti, ma anche, e soprattutto, quello di consentire a chiunque, associato o meno, di conoscere la destinazione delle sue elargizioni o del suo 3 per mille e di verificare agevolmente quali tra le associazioni siano quelle finanziariamente più bisognose;

5) rilancio dell’azione della Consulta, attraverso la completa eliminazione di ogni incombenza amministrativa, inclusa la ripartizione del fondo annuale stanziato dal Governo (che il PdL già prevede sia anche regolamentata dallo stesso Governo), e la possibilità di impiegare le risorse umane e tecnologiche e gli spazi adeguati, che (si spera) saranno finalmente destinati a tale organismo, nelle attività di supporto, promozione e tutela di tutte quelle associazioni non lucrative, giuridicamente riconosciute, che ne vorranno far parte, ritrovando in tale opportunità la ragione della propria volontaria iscrizione alla Consulta stessa.

Di tutte queste proposte il Coordinamento della Consulta riferirà ampiamente all’Assemblea delle Associazioni che verrà convocata entro il mese di aprile, in modo tale che eventuali ulteriori osservazioni o contributi frutto del dibattito potranno essere egualmente portati al tavolo politico/istituzionale, prima del passaggio del progetto di legge in Commissione”.

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