San Marino Oggi, Franco Cavalli: bozza patrimoniale

San Marino Oggi, Franco Cavalli: bozza patrimoniale

San Marino Oggi

Ecco la bozza definitiva del decreto
sulla Patrimoniale

Esenzione prima casa fino a 350 euro. Pagano
anche i terreni agricoli
(1,5 volte la rendita catastale). Esclusi al
momento gli immobili
non allibrati a catasto

Franco Cavalli

Il titolo è chiaro: “Imposta
straordinaria sugli immobili”
, cioè la tassa patrimoniale introdotta con la
finanziaria del 2011 e in attesa di trovare la sua applicazione tramite decreto.
San Marino Oggi è entrato in possesso dell’ultima bozza circolante relativa a
tale decreto, datata 26 marzo 2013 e dopo che tutti i partiti di maggioranza e
non solo hanno già proposto e concordato le varie modifiche. Nel Consiglio
grande e generale del prossimo 9 aprile (data che dovrebbe essere confermata
oggi dall’Ufficio di presidenza) il governo porterà in seconda lettura il
posticipo per l’emanazione del decreto. Poi alla prima seduta utile il governo
dovrebbe emanare il decreto delegato che verrà poi sottoposto a ratifica da
parte dell’Aula nella prima seduta utile. Questo almeno l’iter normale, ma
potrebbe esserci una velocizzazione dei tempi. Nel testo che segue che
pubblichiamo quasi integralmente, vengono fatte salve le tabelle applicative
già presenti nella finanziaria 2011. Mancano solo quelle relative agli immobili
di categoria B che saranno stabiliti con questo decreto e che ancora sono
oggetto di confronto. L’imposta viene confermata sulla prima casa ma prevede
diverse esenzioni fino a 350 euro (più 50 euro per i garage). La data per il
pagamento è il 20 settembre, oltre il quale scattano le sanzioni fino al 100%
dell’imposta più interessi al 4%, con iscrizione a ruolo oltre i 180 giorni,
ecc… ricalcolata la quota per i terreni agricoli (1,5 volte la rendita
catastale). Inoltre, tra le peculiarità, anche il fatto che a pagarla saranno
anche le società di leasing, che poi si potranno rifare sui conduttori.
Previste inoltre alcune esenzioni, ma la tassa, non potrà essere portata in
deduzione dalle imprese proprietarie di immobili e al momento non è prevista
sugli immobili non allibrati a catasto. Sui terreni edificabili tuttavia è
calcolata una tassa pari a 20 volte la rendita catastale.

Tra le novità il fatto che a pagare la patrimoniale
– assicurano dalla maggioranza – saranno
tutti, anche gli edifici non allibrati a catasto
e i cantieri non terminati, come l’esempio più
eclatante dell’ex Symbol.
Ecco nel dettaglio la bozza quasi definitiva
del decreto delegato:

ARTICOLO 1

1) L’imposta istituita con l’articolo 36 della
legge 22 dicembre 2011, n 200, così come
modificato dall’articolo 36 della legge 21 dicembre
2012 n.150, è dovuta dalle persone
fisiche, residenti o non residenti in territorio,
dalle persone giuridiche e da enti privati con
sede sia in territorio che fuori territorio, titolari
del diritto di proprietà, titolari di diritti reali
immobiliari di godimento u bene immobile,
nonché dai conduttori di contratti di locazione
finanziaria immobiliare, in base alle risultanze
catastali al 31 dicembre 2012.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 36
comma nono, della legge 22 dicembre 2011,
n.200 i soggetti passivi sono tenuti al pagamento
di un conguaglio dell’imposta nel caso
in cui il valore della rendita catastale, risultante
alla data del 31
dicembre 2012,
subisca variazioni
in aumento per
effetto delle verificazioni
straordinarie
catastali, di
cui al Capo III del
Decreto Legge
26 ottobre 2010,
n.175. L’Ufficio
tecnico del Catasto
dovrà comunicare
tali variazioni ai
soggetti interessati
entro tre anni dalla
entrate in vigore del
presente decreto
delegato.

2) L’imposta è dovuta
per ogni singola
unità immobiliare e
per ogni particella
iscritte al catasto fabbricati
e terreni al 31
dicembre 2012, ed è
calcolata sulla base
della quota o dei millesimi
di proprietà e da
quanto previsto dall’articolo
36 della legge
22 dicembre 2011 n.
200 con la rivalutazione
delle rendite catastali
così come disciplinata
dall’art 81 della legge 18
dicembre 2033, n.165.

3) In caso di beni immobili
oggetto di contratto
di locazione finanzia- ria l’obbligo di
versamento dell’imposta e delle eventuali
sanzioni per mancati o ritardati pagamenti ricade
in capo alla società titolare del diritto di
proprietà del bene dato in locazione che agisce
in qualità di sostituto di imposta per conto
del conduttore. È data la facoltà alla società
finanziaria di ripartire l’imposta sui canoni di
rimborso, attraverso una modifica del contratto
di finanziamento, senza che questo comporti
una variazione fiscale.

4) Se nel corso dell’anno 2012 il diritto di proprietà,
il diritto reali di godimento è trasferito
ad altro soggetto ovvero il contratto di locazione
finanziaria è ceduto ovvero nell’immobile
oggetto di contratto di locazione finanziaria
subentra un nuovo conduttore, il soggetto
di cui al comma 1 provvede al pagamento
integrale dell’imposta dovuta fermo restando
il diritto di rivalsa nei confronti del nuovo titolare.
Non è ammesso un versamento parziale
proporzionato al periodo di titolarità del diritto.

5) L’imposta è dovuta dall’operatore economico
ancorché titolare di licenza sospesa o
cessata alla data prevista per il pagamento.
L’imposta è dovuta altresì dall’operatore economico
nei confronti del quale alla medesima
data, è aperta una procedura di liquidazione
volontaria, coattiva, concorsuale o di amministrazione
straordinaria.

Articolo 2

1. I soggetti passivi di cui all’articolo 1 comma
1, possono portare in detrazione dall’imposta
sui fabbricati i seguenti importi:

a) fino a 350 euro nel caso di abitazioni sede
della dimora effettiva in territorio del nucleo
familiare. È riconosciuta la medesima detrazione
al titolare del diritto di nuda proprietà
o al comodatario a titolo gratuito di unità immobiliare
adibita a dimora effettiva in forza di
un contratto sottoscritto entro il 31 dicembre
2012, purché parente in linea retta di 1° rispettivamente
del titolare del diritto reale di
godimento o del comodante. In tale caso il
soggetto agisce in qualità di sostituto d’imposta
per conto del titolare stesso.
La detrazione è prevista per l’unità immobiliare
con destinazione ad abitazione ed iscritta
nelle categoria A 1, A2, A3, A4, A5, o A7;

b) fino a 50 euro nel caso di unità immobiliari
con destinazione garage o posto auto, iscritta
nella categoria C4 o C5, che sia funzionale
all’abitazione soggetta a detrazione di cui al
superiore punto a);

c) 50 euro per ogni componente del nucleo
famigliare del soggetto beneficiario della detrazione
di cui al punto a) purché tale nucleo
sia composto da più di cinque membri legati da un vincolo di parentela in linea retta
non superiore al 3°. La detrazione è calcolata
dal quinto componente;

d) Fino a 400 euro per le unità immobiliari
adibite a sede dell’esercizio effettivo dell’attività
economica o professionale, così come
risultante dai documenti agli atti dell’Ufficio
Industria, dall’Ufficio del Lavoro e dall’Ufficio
gestione risorse agricole e ambientali. Il
requisito dovrà essere rimostrato altresì mediante
l’iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili.
La detrazione è prevista per le
unità immobiliari classificate nelle categorie
A6, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, D1, D2, D3,
D4, D5, D6 o D7.

2. Al fine del calcolo dell’imposta relativa ai
fabbricati, è ammesso, per le unità immobiliari
che costituiscono la sede di esercizio effettivo
della attività economica o professionale
o per le imprese appartenenti ad un gruppo,
che usufruiscono delle detrazioni al punto d),
l’applicazione di una sola quota fissa in base
alla tabella di cui all’articolo 36 della legge 22
dicembre 2011, n.200. in presenza di più classificazioni
delle unità immobiliari si applica la
quota fissa più che ha il valore maggiore.

3. Nei casi in cui il diritto di proprietà sull’unità
immobiliare oggetto delle detrazioni, di cui
ai commi che precedono appartenga a più
soggetti, la detrazione va calcolata sulla base
della quota attribuita a
ciascun comproprietario.

4. Ai fini del riconoscimento
delle detrazioni
previste nei commi
che precedono, la società
titolare del diritto
di proprietà del bene
che agisce in qualità di
sostituito d’imposta è
obbligata a trasmettere
una dichiarazione sottoscritta
dal conduttore
attestante i requisiti cui
è subordinata l’applicazione
della detrazione.

Articolo 3

1. A parziale modifica
dell’art. 36 della legge
22 dicembre 2011 n.200
l’ammontare dell’imposta
relativa ai terreni è così
modificata:

a) 1,5 volte il valore della
rendita catastale per i terreni
agricoli;

b) 20 volte il valore della
rendita catastale per i terreni
edificabili.
[…].

4. Viene altresì attribuito convenzionalmente,
in via straordinaria
e ai soli fini dell’applicazione
della presente
imposta, euro 0.026 al mq di
rendita catastale per i terreni
classificati a Catasto terreni e fabbricati con
categorie prive di rendita.

5. Dall’imposta per i terreni agricoli calcolata
con le modalità sopraindicate è ammesso portare
in detrazione i seguenti importi in favore
dei soggetti passivi, come individuati all’art. 1
comma 1, con dimora effettiva in territorio:

a) abbattimento del 90% della rendita catastale
rivalutata dei terreni agricoli di coltivatori
diretti titolari di diritti di proprietà e con codice
operatore professionale rilasciato dall’Ugraa
al 31 dicembre 2012;

b) abbattimento del 50% della rendita catastale
rivalutata dei terreni agricoli di coltivatori
part-time o pensionati agricoli titolari di diritti
di proprietà e con codice operatore agricolo
non professionale rilasciato dall’Ugraa al 31
dicembre 2012.
[…].

Articolo 4

1. L’imposta è liquidata dal soggetto passivo,
il quale provvede al relativo pagamento entro
il 20 settembre 2013 sulla base del prospetto
trasmesso dall’Ufficio tecnico del catasto con
indicato l’importo dell’imposta lorda dovuta.

2. Il mancato ricevimento del prospetto o il
suo smarrimento non esonera il soggetto passivo
dal pagamento dell’imposta nel termine
indicato al comma 1. L’Ufficio tecnico del Catasto
rilascia copia del prospetto su richiesta
del soggetto passivo.

3. Le detrazioni d’imposta di cui all’art. 3 sono
dichiarate dal soggetto passivo il quale, in tal
caso, procede al ricalcolo dell’imposta netta
dovuta.

4. Nel caso di immobili di proprietà di società
finanziarie, il soggetto di cui al comma 1 indica
l’imposta dovuta in relazione a ciascun immobile
ed è inviato alla medesima società che
ne cura la trasmissione al locatore finanziario.

5. Nei casi d’intestazioni catastali dalle quali
non è possibile risalire alla quota di diritto reale
gravante sulla singola unità immobiliare, il
singolo contribuente dovrà, in via straordinaria
e ai soli fini dell’applicazione della presente
imposta, dichiarare sia la quota di spettanza
sia l’unità immobiliare oggetto di tassazione,
basandosi anche sulla documentazione a sua
disposizione.

6. Ai fini del conguaglio di cui all’art.1 comma
1, l’Ufficio tecnico del catasto inoltra al soggetto
passivo il prospetto utile al pagamento
che deve essere effettuato entro 90 giorni dal
ricevimento della comunicazione.

Articolo 5

1. Nel caso in cui l’importo complessivo
dell’imposta in capo al singolo contribuente
sia superiore o pari a 1.500 euro, è ammesso
il pagamento in due rate di pari valore. Per
la prima rata rimane valido il termine previsto
del 20 settembre 2013, mentre per la seconda
rata il termine ultimo di pagamento è fissato
per il 20 dicembre 2013.

Articolo 6

1. I soggetti passivi che provvedono al pagamento
dell’imposta, scaduti i termini di cui
agli artt 4 e 5 sono tenuti al pagamento degli
interessi nella misura del 4% e al pagamento
delle seguenti sanzioni pecuniarie amministrative:

a) sanzione pari al 20% dell’imposta o della
rata o del conguaglio nel caso di pagamenti
effettuati entro 30 giorni dalle rispettive scadenze;

b) sanzioni pari al 50% dell’imposta o della
rata o del conguaglio nel caso di pagamenti
effettuati dopo 30 giorni ed entro 180 giorni
dalle rispettive scadenze;

c) sanzioni pari al 100% dell’imposta per
omessi pagamenti o pagamenti effettuati
dopo 180 giorni.
[…]

Articolo 8

1. L’imposta è dovuta per intero anche da parte
di soggetti che usufruiscono di esenzioni
fiscale, di abbattimenti di imposta o di altri tipi
di agevolazioni.

2. L’imposta straordinaria sugli immobili, non
potrà essere portata in deduzione dal reddito
d’impresa come sopravvenienza passiva
nell’esercizio fiscale in cui viene effettuato il
pagamento […]

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