San Marino. Questione di costituzionalità: ecco perche’ e’ cosi’ delicata

San Marino. Questione di costituzionalità: ecco perche’ e’ cosi’ delicata
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Questione di costituzionalità: ecco perche’ e’ cosi’ delicata
Antonio Fabbri

Perché questa pronuncia di Costituzionalità è così importante tanto da fare approvare al Consiglio unanime un ordine del giorno? Per capirlo bisogna brevemente ripercorrere le tappe.

Il primo grado In primo grado la difesa di Michelagelo Fedele ha sollevato l’incostituzionalità dell’articolo 199ter, in forza del quale è mossa l’accusa, che prevede il “possesso ingiustificato di valori”. Cos’è? E’ il possesso di ricchezze senza che di questa possa essere giustificata la provenienza. La punibilità in forza di questo articolo scatta nei confronti di chi ha precedenti penali che, a quel punto, deve giustificare esso stesso la lecita provenienza delle sue ricchezze. Ora, l’eccezione di costituzionalità sollevata dalle difese in primo grado, era stata dichiarata non fondata dal giudice Gilberto Felici, che aveva anche richiamato raccomandazioni in materia di organismi sovranazionali come Moneyval e Gafi. Il processo in prima istanza era dunque proseguito fino ad arrivare alla sentenza di condanna a sette mesi e alla confisca di 457mila euro circa ritenuti frutto di ricettazione, sequestro di persona ed estorsione, attività criminali del Fedele, legato alla ‘ndrangheta.

L’appello In appello, davanti al giudice David Brunelli, i legali di Fedele hanno riproposto la questione di costituzionalità. Questa volta il giudice Brunelli, diversamente da Felici, l’ha valutata fondata. La questione di costituzionalità è “pregiudiziale”, cioè deve essere risolta prima di proseguire nel processo e di pronunciare il giudizio. Il pronunciamento di secondo grado non c’è ancora stato, dunque, ma si attende di risolvere prima la questione incidentale di cotituzionalità. La vicenda è dunque davanti al Collegio Garante. Il giuice Brunelli, condividendo la tesi della difesa, ha sostenuto che ha questione di costituzionalità è fondata perché violerebbe il principio di eguaglianza davanti alla legge trattando chi ha precedenti penali in maniera diversa da chi precedenti penali non li ha, sottoponendo il primo alle incombenze del 199ter, ovvero giustificare la provenienza delle sue ricchezze. In questo ragionamento del Giudice delle appellazioni si estenderebbe la questione anche al riciclaggio (trasferimento, sostituzione, occultamento di denaro sporco), perché non secondo taluni non si considererebbe più la semplice giacenza di denaro sporco in banca come “occultamento”, prevedendo così il riciclaggio solo quando i soldi non vengano movimentati. Così, secondo qualcuno una interpretazione tale inciderebbe anche su precedenti già consolidati in materia, appunto, di riciclaggio, ma soprattutto sulle linee di indirizzo degli organismi sovranazionali, cui San Marino risponde, che si occupano che si occupano di lotta al riciclaggio internazionale, al finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata.

Perché il Consiglio è intervenuto? Per qualcuno un’ingerenza, per altri una necessità. Ma perché il Consiglio è intervenuto cercando di sensibilizzare sui risvolti sostanziali e di effettività di una decisione costituzionale? Si potrebbe dire per una sorta di ragion di Stato. Infatti l’esito diretto di una dichiarazione di incostituzionalità, e il Collegio non valuta né il merito né l’effetto sostanziale della decisione, vedrebbe due pesanti conseguenze per la Repubblica: in primis San Marino sarebbe tenuto a restituire oltre 450mila euro che ha riconosciuto provento di ricettazione, estorsione e sequestro di persona ad un soggetto ritenuto legato alla ‘ndrangheta. In secondo luogo verrebbe meno all’effettività raccomandata dai dettati Moneyval e Gafi sul riciclaggio. Organismi che probabilmente non tarderebbero a richiamare la Repubblica, come già successo in casi analoghi ad altri Stati.

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