San Marino. Re Nero, i guai di Asset per quei documenti nel gabinetto , Antonio Fabbri

San Marino. Re Nero, i guai di Asset per quei documenti nel gabinetto , Antonio Fabbri

L’informazione di San Marino

La banca come persona giuridica è stata condannata a pagare una sanzione di 420mila euro 

Re Nero, i guai di Asset per quei documenti nel gabinetto 

Riconosciuto l’ostacolo alla vigilanza di Banca d’Italia, prescritto l’esercizio abusivo dell’attività finanziaria

Antonio Fabbri 

Il processo di Forlì e le sue condanne di primo grado riguardano le responsabilità penali ascritte in capo a specifiche persone, fisiche e giuridiche, per determinati fatti e condotte che vengono precisamente descritti nella sentenza. Le motivazioni della sentenza di Forlì, come prima quelle della sentenza sul conto Mazzini, attestano se ce ne fosse ancora bisogno che a San Marino c’era un sistema con delle falle, ma aggiungono che c’è stato chi da quelle falle ha tratto vantaggio, a vedere i fatti e secondo le accuse consolidate in sentenze di condanna nel primo grado di giudizio, superando il buon senso e violando anche quelle seppur poche regole che pure esistevano. Questo vale per i giudici di Forlì anche per la responsabilità del soggetto giuridico, Asset Banca, che viene condannata a 420mila euro di sanzione perché, a vantaggio della stessa, i suoi funzionari hanno agito per ostacolare la vigilanza di Banca d’Italia.  

La responsabilità riscontrata dai giudici è valutata specificamente anche quando viene dichiarata la prescrizione, come nel caso del deposito a vista di 15 milioni fatto da Asset presso Bcr. In tale caso era contestato l’abusivo esercizio dell’attività finanziaria, configurandosi il deposito come finanziamento dalla banca sammarinese alla banca forlivese (ai sensi dell’art. 132 del d.lgs. 385/1993, pag. 424 della sentenza) contestazione per la quale è maturata, appunto, la prescrizione. Ed è preciso il Collegio anche laddove esclude, sempre per quei 15 milioni di deposito, l’ipotesi di riciclaggio, non risultando provati i reati presupposti legati alla ipotizzata provenienza illecita del denaro depositato. E’ quindi grazie alla prescrizione del reato di esercizio abusivo dell’attività finanziaria e all’assoluzione per quel capo dall’imputazione di riciclaggio, che il deposito a vista è stato dissequestrato. La responsabilità di Asset Banca in quanto ente è invece rimasta – di qui la sanzione di 420mila euro – per l’ostacolo alla vigilanza.

“Nel caso di specie – si legge nella sentenza – viene contestato il consapevole ostacolo alla vigilanza della Banca d’Italia, tramite una serie di condotte tra le quali meritano particolare attenzione l’aver rilasciato false dichiarazioni e omesso informazioni rilevanti agli ispettori della Banca d’Italia, nonché l’occultamento di documentazione in occasione del controllo ispettivo svoltosi dal 22 ottobre 2007 al 7 dicembre 2007. Dagli elementi di fatto evidenziati approfonditamente, risulta la sussistenza di tali condotte di ostacolo alla vigilanza della Banca d’Italia, poste in essere materialmente da alcuni soggetti operanti all’interno di Bcr, con il costante e significativo contributo dei vertici della Asset Banca, Ercolani Stefano e Tabarrini Barbara.

Invero, l’interesse di Banca d’Italia per Bcr era oggetto di numerose conversazioni tra gli esponenti dell’istituto bancario forlivese ed Ercolani e Tabarrini. In particolare, appaiono evidenti le condotte di occultamento della documentazione: Zanelli Tristano, in più conversazioni, riferiva ad Ercolani di aver nascosto agli ispettori quei documenti che dimostravano lo stretto legame esistente tra Bcr e Asset (cfr. conversazione tra Ercolani e Zanelli n.301 del 22 ottobre 2007 d.159/07, all.21, con fonia: “prima dell’arrivo degli ispettori, sono qui che cavo tutta la tua roba, la tua roba… quella dell’Asset, via!”; conversazione tra Ercolani e Zanelli n. 320 del 22 ottobre 2007 d.159/07, all.22 con fonia: “Le abbiamo buttate tutte nel gabinetto, in uno scatolone”  … “nello scatolone ci vado stanotte, però intanto che lui viene su, se te ne fai una copia noi abbiamo bisogno di andare a cercare, abbiamo messo tutta la roba che non dovevano vedere, in uno scatolone e domani la mettiamo tutta in archivio di sotto!”; conversazione tra Ercolani e Zanelli n. 322 del 22 ottobre 2007 d.159/07, ali. 23, con fonia, in cui i due discutevano in ordine ai documenti da nascondere agli ispettori della Banca d’Italia ed ai documenti che, viceversa, rientravano “nell’ufficialità” e potevano essere mostrati)”. I giudici prendono anche in esame l’eventualità, che sarebbe stata scriminante, che l’Ente possa essersi adoperato per impedire le contestate condotte illecite, concludendo, però, che così non è stato: “Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell’articolo 5, comma l, lettera a), l’ente non risponde se prova che:

a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b)”.

Specificano quindi i giudici di Forlì che “in tema di responsabilità dell’ente derivante da persone che esercitano funzioni apicali, grava sulla pubblica accusa l’onere di dimostrare l’esistenza dell’illecito dell’ente, mentre a quest’ultimo incombe l’onere, con effetti liberatori, di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”

Ebbene, viene spesso affermato a difesa dai protagonisti della vicenda che “sono state rispettate le leggi sammarinesi”, ma anche su questo non paiono essere però d’accordo i giudici della Corte di Forlì che in sentenza affermano: “Sul punto, non è emerso né è stato introdotto dalla difesa alcun elemento da cui si possa dedurre che la banca abbia predisposto un qualsiasi strumento finalizzato a prevenire condotte illecite dei suoi vertici, nemmeno alla stregua della disciplina societaria sammarinese”.

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