San Marino. RF presenta alla stampa gli emendamenti: “Una finanziaria vuota di idee e interventi, ma piena di altri debiti”

San Marino. RF presenta alla stampa gli emendamenti: “Una finanziaria vuota di idee e interventi, ma piena di altri debiti”

Repubblica futura ripercorre gli emendamenti che ha presentato ed esprime forti critiche ad una legge di bilancio che ritiene vuota e senza progetti.

“I punti da sottolineare sono tre – dice Nicola Renzi – il primo è una valutazione complessiva. Il progetto di legge di bilancio è totalmente scarico e non fa altro che spingere sempre più nel precipizio il paese, nella spirale di un debito estero destinato ad aumentare. Questo è un serio problema. Si denota, guardando la liquidità, una spesa fuori controllo. Secondo tema: gli emendamenti che Rf ha portato. Siamo grati a tutte le persone che hanno lavorato insieme a noi a questi emendamenti e a tutte le persone che ci hanno manifestato il loro ampio apprezzamento per la visione di paese che abbiamo messo in campo. Che evidentemente non piace alla maggioranza. Abbiamo avuto più e più interventi di consiglieri di maggioranza che riconoscevano la bontà dei nostri emendamenti, per poi bocciarli”.

Poi c’è il Des. “L’ostruzionismo era da fare, più che per evitare la prima lettura Des, semmai per evitare l’approvazione di questa finanziaria. Detto ciò l’ostruzionismo ha evitato la prima lettura del Des, ma noi saremmo per fare prima possibile la seconda lettura. La vediamo come una questione di chiarezza. Siamo infatti preoccupati che diventi un nuovo alibi di questa maggioranza per tirare a campare per altri 7-8 mesi.

La legge sul Des noi non la votiamo; il gruppo misto ha detto altrettanto; un partito della maggioranza, Motus lo ha dichiarato, per bocca dei suoi organi di partito; alcuni consiglieri di Rete sono contro i cavalieri bianchi; anche nella Dc c’è più di un mal di pancia. Il Des è un progetto che è già fallito. Forse meglio metterci subito sopra una pietra tombale, dato che sta diventando un alibi che alcuni sventolano come se ci fosse un progetto di sviluppo, che invece non c’è”, ha detto Renzi.

Che ha aggiunto: “Adesso è ora che la maggioranza studi e faccia i compiti, altrimenti tolga il disturbo. O al limite se non è in grado di fare i compiti, che li copi. Noi glieli abbiamo proposti”, conclude Renzi.

Tocca quindi ad Andrea Zafferani illustrare gli emendamenti avanzati da Rf. “La finanziaria – ribadisce a sua volta – è senza scelte se si eccettua il solito indebitamento di 60 milioni ulteriori, con la liquidità che sta tornando a livello pre-debito. Quindi noi abbiamo provato a dare dei contenuti, a partire dal tema energetico, con emendamenti per la riduzione delle bollette con un meccanismo di recupero dell’extra gettito che avrà l’Aass, dato che con gli aumenti le entrate saranno più alti dei suoi costi.

È incredibile che i cittadini debbano pagare il 25% in più circa rispetto a quello che l’Aass paga. È incredibile che con il meccanismo messo in piedi paghi di più chi consuma di meno. Abbiamo proposto un emendamento per correggere questa stortura: respinto. Per la produzione di energia chiesto un piano sull’autonomia energetica. Respinto. Non siamo riusciti neppure a ottenere una relazione”.

Altri emendamenti sul tema dell’energia e della produzione energetica tutti respinti. Così come sono stati respinti quelli per cercare di correggere le storture che penalizzano l’iniziativa economica in seguito al combinato disposto delle riforme su occupazione e pensioni recentemente approvate. Anche gli emendamenti sul fronte sanitario per sostituire la Cot, che non funziona, sono stati bocciati. Così pure quelli in tema di sicurezza per prevedere sgravi verso i cittadini che mettono al sicuro le loro case e quelli per combattere il caro vita.

“Niente da fare, tutti bocciati. Unico approvato, e in questo ringrazio anche pubblicamente il segretario Andrea Belluzzi che almeno gli emendamenti li legge. E ha letto l’emendamento che è stato approvato sulle rette degli asili nido, che prevede sgravi dal secondo figlio in poi per le famiglie numerose”, ha detto Zafferani. Quella di Rf è comunque una bocciatura per la Legge di Bilancio.

Ecco quindi gli emendamenti del partito

TEMA ENERGETICI/BOLLETTE

Articolo 1 bis – AGGIUNTIVO

(Cessione di energia prodotta in surplus)

  1. All’art. 23 della Legge n.48/2014 è aggiunto il comma 1bis:

“1bis. Limitatamente agli impianti di fonti rinnovabili per la produzione di energia installati su beni immobili di proprietà da persona fisica, qualora il credito energetico, di cui al comma 4, art. 9 del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.120, non sia utilizzato entro l’anno solare successivo, per l’eccedenza viene riconosciuto dall’AASS un corrispettivo al kWh stabilito dall’Autorità.”

  1. Il comma 2 dell’art. 9 del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.120 è così modificato
  2. a) persona fisica e persona fisica operatore economico, limitatamente all’installazione di impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 612 kW;
  3. b) società energetica costituita esclusivamente da persone fisiche non operatori economici;
  4. c) persona giuridica.

 

Articolo 1 ter – AGGIUNTIVO

(Bonus risparmio energia)

  1. Allo scopo di favorire e incentivare il risparmio di energia, anche attraverso forme premiali per coloro che riescono a consumare meno nel corso degli anni, con Decreto Delegato sono regolamentate le modalità di erogazione di un bonus fiscale per coloro che riducono i propri consumi di gas e/o energia elettrica rispetto all’anno precedente e/o che abbiano livelli di consumo ridotti rispetto alla media dei consumi delle abitazioni di grandezza equiparabile.
  2. Il bonus deve essere pari ad una quota, pari al 30%, dei risparmi che tali comportamenti virtuosi generano per l’Azienda dei Servizi, in termini di minori costi di approvvigionamento.

 

Articolo 1 quater – AGGIUNTIVO

(Detassazione degli utili reinvestiti per efficientamento energetico)

  1. All’articolo 62, comma 1, della Legge n.166/2013 e successive modifiche è aggiunta la seguente lettera c-bis):

c-bis. L’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per la sostituzione di impianti che utilizzino gas con impianti che utilizzino energia elettrica, nei limiti massimi di potenza che sono definite con Decreto Delegato, anche in relazione alla dimensione dell’impresa”.

  1. L’articolo 62, comma 3, lettera c), della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così modificato:

“€20.000,00= per gli investimenti di cui al comma 1, lettera c) e c-bis.”.

  1. L’articolo 63, comma 1, lettera c), della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così modificato:

“c) il 90% degli utili annuali di esercizio per interventi di cui alla lettera c) e c-bis) dell’articolo 62, comma 1.”

 

Articolo 1 quinquies – AGGIUNTIVO

(Ristrutturazione della bollettazione sui rifiuti)

  1. È dato mandato al Congresso di Stato di produrre, entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente Legge, una relazione alla Commissione Consiliare competente che indichi le modalità e le tempistiche per l’introduzione di forme di tariffazione puntuale per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, basate sulla quantità di rifiuto indifferenziato prodotto, nonché forme di incentivazione per coloro i quali riducano la quantità complessivi di rifiuti conferiti.
  2. La relazione dovrà delineare le modalità di applicazione, in attesa del raggiungimento della tariffazione puntuale, di un regime transitorio di tariffazione che tenga conto anche della numerosità dei componenti del nucleo familiare oltre che dei consumi elettrici.

 

Articolo 1 sexies – AGGIUNTIVO

(Piano per l’autonomia energetica)

  1. È dato mandato al Congresso di Stato di produrre alla Commissione consiliare competente, entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un piano esecutivo che indichi gli interventi, pubblici e da incentivare in capo al settore privato, per incrementare il livello di autonomia energetica e idrica della Repubblica di San Marino, individuando in maniera precisa gli interventi da compiere, i tempi di realizzazione, gli investimenti necessari, le eventuali forme di partnership pubblico-privato.
  2. La relazione dovrà essere la base per l’individuazione, nella prima legge di variazione di bilancio utile, delle necessarie risorse per avviare la realizzazione di quanto indicato.

 

Articolo 1 septies – AGGIUNTIVO

(Aiuti alle famiglie sulle bollette)

  1. È dato mandato al Congresso di Stato di introdurre con Decreto Delegato forme di aiuto alle famiglie e alle imprese rispetto al rincaro delle bollette di gas ed energia elettrica recentemente approvate.
  2. Il Decreto Delegato dovrà prevedere:
  3. per quanto riguarda il gas, un trasferimento al bilancio dello Stato del 90% della differenza fra i costi imputati a famiglie e imprese in bolletta e il costo medio annuale di approvvigionamento che AASS sostiene, tenendo conto dei contratti di copertura finanziaria vigenti; tali introiti dovranno essere redistribuite per la riduzione delle tariffe sulla fasce di consumo inferiori;
  4. per quanto riguarda l’energia elettrica, l’introduzione di forme di “spread”, aggiuntivi rispetto alla tariffa di mercato, sulle fasce di consumo più elevate, da redistribuire per la riduzione delle tariffe sulle fasce di consumo inferiori.
  5. Il Decreto Delegato definisce, rispetto al comma precedente, le fasce di consumo su cui applicare gli aumenti e le riduzioni.
  6. Le risorse trasferite da AASS, ai sensi del comma 2 lettera a), o incamerate tramite gli spread, ai sensi del comma 2 lettera b), sono incamerate sul capitolo in entrata XXX. Gli interventi di sostegno indicati al comma 2 sono imputati sul capitolo in uscita XXX

 

TEMA LEGATI AL COSTO DELLA VITA / WELFARE

Articolo 1 octies – AGGIUNTIVO

(Credito d’imposta per aumenti salariali)

  1. Al fine di favorire i rinnovi contrattuali attraverso la corresponsione di incrementi salariali il più vicino possibile all’andamento del costo della vita e con l’obiettivo di rendere sostenibili questi aumenti per le imprese, per un periodo di 3 anni, rinnovabili in caso prosegua la fase storica di elevata inflazione, è previsto un credito di imposta per le imprese che eroghino aumenti salariali, anche a livello aziendale, superiori rispetto all’andamento della produttività del proprio settore di appartenenza. Il credito d’imposta è pari al 95% della differenza fra aumento salariale erogato ed aumento della produttività registrato, moltiplicato per il numero dei lavoratori impiegati.
  2. Con Decreto Delegato sono disciplinate:
  3. le modalità per addivenire ad un calcolo oggettivo della produttività del settore di appartenenza,
  4. è eventualmente rinnovato il periodo di permanenza in vigore dell’incentivo,
  5. sono eventualmente previsti dei limiti superiori al credito d’imposta erogabile per singola azienda.

 

Articolo 1 novies – AGGIUNTIVO

(Detassazione del welfare aziendale)

  1. Al fine di favorire l’erogazione di forme di retribuzione indiretta da parte delle aziende nei confronti dei propri dipendenti e con l’obiettivo di mitigare l’impatto del costo della vita in capo alle famiglie, per un periodo di 3 anni, rinnovabili in caso prosegua la fase storica di elevata inflazione, è previsto un credito d’imposta per interventi di “welfare aziendale” posti in essere dalle imprese sammarinesi per un ammontare massimo fino a 1500€ annui per dipendente.
  2. Con “welfare aziendale” si intendono un insieme di benefit e prestazioni non monetarie, ovvero monetarie ma non direttamente legate ad aumenti salariali (quali, a titolo esemplificativo, contributi per il pagamento delle bollette o dei servizi di assistenza familiare) erogate a favore dei dipendenti, con l’obiettivo di migliorarne qualità della vita e benessere.
  3. Con Decreto Delegato:
  4. sono definite le forme di welfare aziendale incentivabili,
  5. sono eventualmente previsti dei limiti superiori al credito d’imposta erogabile per singola azienda;
  6. è eventualmente rinnovato il periodo di permanenza in vigore dell’incentivo.

 

Articolo 1 decies – AGGIUNTIVO

(Riduzione tariffe asili nido dal secondo figlio)

  1. Al fine di ridurre l’impatto del costo degli asili nido sulle famiglie, in presenza di più figli in età di frequentazione di tale servizio, in attesa dell’approvazione dell’ICEE è prevista una riduzione della retta per la frequenza dell’asilo nido, sul secondo figlio,
  2. dell’85% per le famiglie con reddito pro capite inferiore o uguale a 5.000€ annui;
  3. del 75% per le famiglie con reddito pro capite inferiore o uguale 7.500€ annui;
  4. del 60% per le famiglie con reddito pro capite inferiore o uguale a 10.000€ annui;
  5. del 40% per le famiglie con reddito pro capite inferiore o uguale a 12.500€ annui;
  6. del 20% per le famiglie con reddito pro capite inferiore o uguale a 15.000€ annui.
  7. Per i medesimi obiettivi di cui al comma 1, in attesa dell’approvazione dell’ICEE è prevista una riduzione della retta per la frequenza dell’asilo nido, sul terzo figlio e sugli eventuali successivi:
  8. del 100% per le famiglie con reddito pro capite inferiore o uguale a 5.000€ annui;
  9. del 90% per le famiglie con reddito pro capite inferiore o uguale 7.500€ annui;
  10. del 70% per le famiglie con reddito pro capite inferiore o uguale a 10.000€ annui;
  11. del 50% per le famiglie con reddito pro capite inferiore o uguale a 12.500€ annui;
  12. del 25% per le famiglie con reddito pro capite inferiore o uguale a 15.000€ annui.
  13. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per l’anno 2023, 2024 e 2025. Con Decreto Delegato può essere prevista la proroga di tale periodo nonché, in caso di approvazione dell’ICEE, la revisione delle fasce di reddito.

 

Articolo 1 undecies – AGGIUNTIVO

(Adeguamento assegni familiari)

  1. Con l’obiettivo di contribuire alla riduzione dell’impatto del costo della vita sulle famiglie, specie quelle più numerose, nonché di favorire la natalità, è disposto l’adeguamento degli assegni familiari rispetto all’inflazione registrata dal 2017 ad oggi e per i prossimi anni, secondo questa progressione:
  2. redditi fino a 10.000€ annui, adeguamento pari al 100% dell’inflazione;
  3. redditi tra 10.001€ annui e 15.000€ annui, adeguamento pari al 90% dell’inflazione;
  4. redditi fra 15.001€ annui e 20.000€ annui: adeguamento pari al 75% dell’inflazione;
  5. redditi fra 20.001€ annui e 25.000€ annui: adeguamento pari al 55% dell’inflazione;
  6. redditi fra 25.001€ annui e 30.000€ annui: adeguamento pari al 35% dell’inflazione;
  7. redditi fra 30.001€ annui e 35.000€ annui: adeguamento pari al 15% dell’inflazione;
  8. redditi oltre i 35.000€ annui: nessun adeguamento.
  9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per l’anno 2023, 2024 e 2025. Con Decreto Delegato può essere prevista la proroga di tale periodo nonché, in caso di approvazione dell’ICEE, la revisione delle fasce di reddito.

 

Articolo 1 duo decies – AGGIUNTIVO

(Prevenzione attraverso attività sportive)

  1. Con l’obiettivo di favorire lo svolgimento di attività sportive in ottica di prevenzione di problematiche legate alla salute e ridurne l’impatto sui conti delle famiglie sammarinesi, si dà mandato al Congresso di Stato di modificare, tramite Decreto Delegato, l’Allegato A della Legge n.166/2013 e successive modifiche introducendo tra le passività deducibili le spese per l’iscrizione e la frequenza a corsi sportivi e abbonamenti alle palestre per un importo massimo da definirsi, eventualmente, con lo scopo di favorire la frequenza ad attività sportive delle persone più anziane, differenziato a seconda dell’età.

 

Articolo 1 ter decies – AGGIUNTIVO

(Aumento dello sconto Smac  su prodotti non sostituibili)

  1. Con l’obiettivo di incrementare i consumi nel territorio della Repubblica di San Marino e la competitività del sistema, nonché di sostenere i consumi più difficilmente sostituibili o differibili per le famiglie sammarinesi, per tutto il 2023 è previsto l’aumento del 5% dello sconto Smac ovvero per l’erogazione di un bonus di pari importo, a carico dello Stato, sull’acquisto di beni “a domanda rigida” da individuarsi con Decreto Delegato.
  2. Il Decreto di cui al comma 1 definisce anche le forme applicative per l’erogazione di tale scontistica aggiuntiva e può eventualmente differenziarne l’importo in base al reddito del richiedente.

 

TEMI LEGATI ALLO SVILUPPO

Articolo 1 quater decies – AGGIUNTIVO

(Bonus cultura)

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura  e  la conoscenza  del  patrimonio  culturale, nonché di generare crescita economica attraverso l’espansione del settore della cultura,  a  tutti  i  residenti  nella Repubblica di San Marino che compiono 18, 19 o 20 anni nel corso del 2023 è assegnata una speciale Card, nell’anno del compimento di tali età, con un bonus pari a 500€ ed utilizzabile per acquistare:
  2. biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
  3. spettacoli dal vivo;
  4. libri;
  5. abbonamenti a quotidiani sammarinesi anche in formato digitale;
  6. musica registrata;
  7. prodotti dell’editoria audiovisiva;
  8. titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali;
  9. monumenti e assimilabili.

nonche’ per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

  1. Le somme assegnate ai sensi del comma 1 non costituiscono reddito imponibile del beneficiario. Con Decreto Delegato, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Card.

 

Articolo 1 quindecies – AGGIUNTIVO

(Imposta di soggiorno)

  1. L’imposta di soggiorno di cui all’articolo 42 della Legge n.207/2021 è incamerata sulla Rubrica 193, capitolo 135, in capo all’Ufficio del Turismo, affinchè possa essere utilizzata per le finalità legate allo sviluppo dei servizi turistici, alla messa in campo di interventi di sostegno alla riqualificazione delle strutture alberghiere ed alla realizzazione di infrastrutture per i servizi turistici. A tal fine, è abrogato quanto previsto dalla Legge n.94/2022 circa la destinazione di tali entrate alla Rubrica 103, sui capitoli dell’Ufficio Tributario.

 

Articolo 1 sedecies – AGGIUNTIVO

(Piano per le telecomunicazioni)

Con l’obiettivo di migliorare i servizi di telecomunicazione all’interno della Repubblica di San Marino, con particolare riguardo al servizio mobile, nonché di favorire l’insediamento di nuovi operatori, l’aumento della concorrenza e l’ottenimento di un livello di entrate annuali dal settore in linea con quanto accade in altri piccoli Stati, è dato mandato al Segretario di Stato con delega alle Telecomunicazioni di produrre alla Commissione Consiliare Finanze bilancio e programmazione; artigianato; industria; commercio; turismo; servizi; trasporti e telecomunicazioni; lavoro e cooperazione; entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un piano esecutivo di interventi e investimenti, indicando i possibili ritorni economici degli stessi e gli elementi di entrata previsti per l’erario.

 

Articolo 1 septies decies – AGGIUNTIVO

(Lavoro prestato dagli amministratori)

  1. L’articolo 27, comma 1, della Legge n.157/2022 è così modificato:

“1. L’Amministratore Operativo e il Socio prestatore di attività lavorativa in società di capitali, di cui alla normativa sull’occupazione, sono tenuti ad effettuare versamenti contributivi per un importo pari al 12,5%24,50%, in base al disposto del precedente articolo 23. I versamenti sono calcolati sul compenso dichiarato e, se inferiore al reddito minimo previsto per i lavoratori autonomi, su tale minimo, come stabilito dall’articolo 5 della Legge 5 ottobre 2011 n.158.

  1. L’articolo 27, comma 7, della legge n.164/2022 è così modificato:

“7. Gli amministratori che sono nelle condizioni per poter instaurare un rapporto di lavoro
possono essere regolarmente assunti con contratto di lavoro subordinato a partire dal secondo livello retributivo previsto dal Contratto Collettivo di settore di riferimento al livello minimo previsto per le mansioni dirigenziali previste dal Contratto Collettivo di settore di riferimento e con obbligo di assunzione a tempo pieno, a meno che non abbiano già un’altra posizione contributiva attiva come lavoratore subordinato a tempo parziale.”.

 

 

Articolo 1 septies decies – AGGIUNTIVO IN SUBORDINE

(Lavoro prestato dagli amministratori)

  1. L’articolo 27, comma 1, della Legge n.157/2022 è così modificato:

“1. L’Amministratore Operativo e il Socio prestatore di attività lavorativa in società di capitali, di cui alla normativa sull’occupazione, sono tenuti ad effettuare versamenti contributivi per un importo pari al 24,50%, in base al disposto del precedente articolo 23. I versamenti sono calcolati sul compenso dichiarato e, se inferiore al reddito minimo previsto per i lavoratori autonomi, su tale minimo, come stabilito dall’articolo 5 della Legge 5 ottobre 2011 n.158. L’aliquota contributiva è dimezzata per i primi 5 anni di attività della società di capitali.”

  1. L’articolo 27, comma 7, della legge n.164/2022 è così modificato:

“7. Gli amministratori che sono nelle condizioni per poter instaurare un rapporto di lavoro
possono essere regolarmente assunti con contratto di lavoro subordinato al livello minimo previsto per le mansioni dirigenziali previste dal Contratto Collettivo di settore di riferimento e con obbligo di assunzione a tempo pieno, a meno che non abbiano già un’altra posizione contributiva attiva come lavoratore subordinato a tempo parziale. Per i primi 5 anni di attività delle società di capitali, l’assunzione può avvenire a partire dal secondo livello retributivo previsto dal Contratto Collettivo di settore di riferimento, sempre con obbligo di assunzione a tempo pieno.”.

  1. L’applicazione di quanto disposto dall’articolo 27 comma 1 della Legge n.157/2022 e dall’articolo 27, comma 7, della legge n.164/2022, per le società già esistenti al momento dell’entrata in vigore di tali norme di legge, è differito di 3 anni.

 

TEMA SANITA’

Articolo 1 octies decies – AGGIUNTIVO

(Formazioni di personale medico)

  1. È dato mandato al Congresso di Stato, nell’ambito della cooperazione bilaterale con la Repubblica italiana di stipulare apposito accordo per riservare a studenti sammarinesi un minimo di n.7 posti all’anno presso le facoltà di medicina della Repubblica italiana.

 

Articolo 1 novies decies – AGGIUNTIVO

(Abolizione della Centrale Operativa Territoriale)

  1. È dato mandato al Congresso di Stato di produrre alla Commissione Consiliare competente, entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente Legge, un piano esecutivo per il superamento della Centrale Operativa Territoriale (COT), ristrutturando i meccanismi di contatto fra cittadini e Medicina di Base anche attraverso l’utilizzo di nuove modalità telematiche e informatiche diverse dal telefono, nonché ritornando a prevedere la possibilità di contatto diretto con il proprio medico ed il proprio infermiere di famiglia.
  2. La realizzazione di queste nuove forme di contatto e la soddisfazione dell’utenza rispetto a quanto sarà realizzato, devono costituire uno dei principali obiettivi di risultato del management dell’Iss. È dato mandato al Governo di modificare gli obiettivi da fissare per l’anno 2023 in tal senso.

 

ALTRI TEMI

Articolo 1 vicies – AGGIUNTIVO

(Figure di sistema nella scuola secondaria superiore)

  1. A partire dall’anno scolastico 2023-2024 sono previste nella Scuola Secondaria Superiore 45 ore settimanali di distacco dall’insegnamento.
  2. Il monte ore di cui al comma 1 concretizza la realizzazione delle figure di sistema per la Scuola Secondaria Superiore come previste dalla normativa vigente.
  3. Il suddetto monte ore può essere utilizzato da un numero massimo di cinque insegnati, ovvero in numero inferiore, fino alla concorrenza delle ore previste
  4. La durata del distacco è annuale, riconfermabile per ulteriori due anni. Tali distacchi sono decisi dal Collegio dei Docenti dell’Istituto.

 

Articolo 1 vicies semel  – AGGIUNTIVO

(Ristrutturazione Centro di Formazione Professionale)

  1. Al fine di razionalizzare le attività del Centro di Formazione Professionale, dando organicità alle attività da quest’ultimo svolte e con l’obiettivo di valorizzarle e renderle più attrattive, è dato mandato al Congresso di Stato di emanare, entro 180 giorni dall’approvazione della presente Legge, un Decreto Delegato per ristrutturare le attività svolte dal Centro di Formazione Professionale stesso, affinchè le attività scolastiche, nel triennio dedicato all’ottenimento del diploma di qualifica, vengano poste sotto la competenza del Dipartimento Istruzione, mantenendo in capo al Dipartimento Economia le attività dedicate alla formazione di secondo livello, dedicata ai lavoratori inoccupati, disoccupati o che necessitino di riqualificazione.

 

Articolo vicies bis – AGGIUNTIVO

(Commissione Speciale sull’andamento demografico)

  1. Alla luce degli andamenti demografici oramai consolidati, con particolare riguardo all’oramai consolidato saldo naturale negativo annuale fra popolazione nata e popolazione morta, alla forte riduzione dei tassi di natalità, alla riduzione del rapporto lavoratori-pensionati e all’invecchiamento sempre più forte della popolazione, con un assottigliamento sempre maggiore delle fasce di età più giovani e quindi potenziali rischi anche per il mercato del lavoro, è istituita una Commissione Speciale tecnico-politica con l’obiettivo di individuare interventi, almeno, per:
  2. sostenere il più possibile la natalità, anche ristrutturando il modello di welfare;
  3. predisporre interventi sul sistema pensionistico a ripartizione che abbiano l’obiettivo di raggiungere la sostenibilità finanziaria nel lungo periodo del fondo pensioni;
  4. riformare i servizi di welfare per la terza età, anche con l’obiettivo di consentire agli anziani di non rimanere soli e non dipendere dalle assistenti domiciliari negli ultimi anni della loro vita.
  5. La Commissione è composta da 1 rappresentante per ciascuna forza politica presente in Consiglio Grande e Generale, da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale e datoriale giuridicamente riconosciuta, nonché da 10 membri nominati dalla Consulta per le Associazioni all’interno delle associazioni che si occupano di tali tematiche.
  6. La Commissione avrà il compito di elaborare proposte e progetti che possano avere un efficacia entro un orizzonte temporale massimo decennale, e dovrà produrre scenari e stime numeriche sugli impatti degli interventi proposti.
  7. La Commissione è organo consultivo, le cui indicazioni non sono vincolanti per il Congresso di Stato.
  8. Il Congresso di Stato disciplina, con proprio Regolamento, le modalità di funzionamento e deliberazione della Commissione.

 

Articolo vicies ter – AGGIUNTIVO

(Consiglio per la Previdenza)

  1. L’articolo 9, comma 5, della Legge 20 novembre 2004 n. 165 è così sostituito:

“Il Consiglio per la Previdenza è composto da 12 membri nominati dal Consiglio Grande e Generale, di cui 3 indicati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e tre dalle associazioni di categoria dei datori di lavoro e del lavoro autonomo, fra persone con comprovata esperienza e competenza almeno triennale in materia di gestione di portafogli e patrimoni e di investimenti finanziari. I membri durano in carica cinque anni”.

  1. Il Consiglio per la Previdenza viene rinominato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, per rispettare le caratteristiche di cui al comma 1.
  2. Con Decreto Delegato, da emanarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sarà disciplinata la creazione di un “Ente per la Gestione dei Fondi Pensione”, a capitale interamente pubblico e a gestione privata, che:
  3. si occupi professionalmente della gestione delle risorse del primo e del secondo pilastro previdenziale;
  4. preveda un Consiglio di Amministrazione rappresentativo di tutte le parti sociali e composto di persone competenti sulla materia, con comprovata esperienza e competenza almeno triennale in materia di gestione di portafogli e patrimoni e di investimenti finanziari, che si occupi dell’asset allocation;
  5. abbia alle proprie dipendenze personale preparato e competente per lo svolgimento dell’attività di compravendita sui mercati di strumenti finanziari, sulla base dell’asset allocation individuata;
  6. preveda, sia per il Cda che per il personale, una quota dei compensi basata sui risultati ottenuti in termini di rendimenti.

 

Articolo 1 vicies quater – AGGIUNTIVO

(Sgravi per investimenti in sicurezza)

  1. Al fine di aumentare il grado di sicurezza delle abitazioni dei sammarinesi, coadiuvando le forze dell’ordine nell’opera di controllo del territorio e riducendo la permeabilità di quest’ultimo alle azioni di bande criminali, gli investimenti in sistemi di protezione delle abitazioni finalizzati prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, effettuati nel corso del 2022 e negli anni successivi, sono detraibili dall’imposta generale sui redditi fino ad un massimo del 50% della spesa sostenuta, in quote di massimo 1.000€ all’anno per un massimo di 10 anni.
  2. Il comma 16-bis dell’Allegato A della legge n.166/2013 e successive modifiche, è abrogato.
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