San Marino. Sentenza Mazzini e la “scriteriata gestione del denaro”

San Marino. Sentenza Mazzini e la “scriteriata gestione del denaro”

L’informazione di San Marino 

“E’ stato imposto da fuori il cambiamento nella scriteriata gestione del denaro”

Antonio Fabbri.

Anche in una recente sessione consiliare è venuto incidentalmente in discussione il lavoro compiuto negli anni per l’adeguamento di San Marino ad un quadro normativo e sostanziale conforme alle regole internazionali. Ebbene, a leggere la sentenza Mazzini, si ottiene una fotografia di come siano stati possibili i passaggi di adeguamento. Praticamente necessitati, imposti e recepiti “obtorto collo” forzando le volontà politiche e non solo di molti che erano evidentemente tutt’altre. “Non va omesso di richiamare – scrive il giudice Gilberto Felici in sentenza – un argomento spesso utilizzato dalle difese degli imputati per dimostrare la buona fede del loro operato, ovvero l’introduzione della normativa antiriciclaggio in Repubblica”.

Le difese, in sostanza, hanno sostenuto che se effettivamente la volontà fosse stata quella di riciclare, i soggetti politici di primo piano imputati, non avrebbero mai proceduto alla approvazione, vista la loro influenza, delle normative in materia a partire dal 2008 in poi.

La considerazione, tuttavia, secondo il giudice non regge. “La narrazione dei fatti, così come rappresentata – scrive infatti il giudice Felici – sconta però buona parte della congerie di avvenimenti e condizionamenti prodromici all’adozione della legge n. 92 del 2008. È fuori discussione che gli imputati siano stati esiziali nell’impulso, nel perfezionamento e nell’osservanza dei processivi legislativi ed amministrativi di buona parte dell’ultimo decennio, e non solo per la militanza tra le fila dei partiti da sempre al potere. La copertura di ruoli apicali nell’organigramma istituzionale ha consentito per anni di influenzare la politica estera e, soprattutto, la politica interna (mancata adozione di rimedi alle distorsioni del sistema economico-bancario, rilascio di licenze nonostante la saturazione di detto sistema, scriteriata scelta delle tempistiche e dei requisiti alla base delle assunzioni del personale della pubblica amministrazione, sconveniente individuazione dei dirigenti degli organismi preposti al monitoraggio delle attività economiche, vuoto di interventi per contingentare le situazioni di conflitto d’interessi tra politica ed affari) con un margine di autonomia piuttosto ampio. Si è assistito a determinazioni amministrative concordi e compatte – per semplice sciatteria o con contributi coscienti – nell’adottare decisioni palesemente contrarie al buon senso se non, addirittura, alla legge.

La confusione tra controllati e controllanti ha ingenerato un meccanismo distruttivo per il Paese, non solo in termini economici, ma anche in termini reputazionali. La deregolamentazione unitamente alle cattive prassi seguite dagli operatori economici hanno determinato autorità internazionali – non certo interne, quindi – a censurare queste condotte, imponendo un cambiamento epocale nella scriteriata, illimitata e amorale circolazione del denaro”. In sostanza il giudice Gilberto Felici sottolinea che “al legislatore è stato imposto di incidere in maniera rigorosa sull’impianto normativo sammarinese, introducendo limitazioni all’agire di professionisti, istituti bancari, imprenditori e soggetti politicamente esposti.

Sono stati irrigiditi, quando non introdotti ex novo, strumenti necessari per la prevenzione e la repressione delle quotidiane e macroscopiche anomalie presenti nel sistema. Lo scopo era di evitare l’espulsione da organismi e circuiti internazionali, episodio questo che avrebbe cagionato l’inesorabile isolamento di San Marino. La prossima implosione del sistema – già di fatto ampiamente compromesso – ha impedito agli imputati di incidere positivamente sul processo decisionale anteriore all’introduzione della riforma: non vi era margine per percorrere soluzioni alternative ad eccezione della pedissequa osservanza delle indicazioni fornite a livello sovranazionale. Per le ragioni esposte dinanzi, la riforma del 2008 non costituisce la prova dell’onestà dell’operato degli imputati, bensì fornisce un campione certamente significativo, degli effetti derivati da una politica (e da tutto ciò che da questa dipende) non preordinata alla tutela della cosa pubblica”, afferma il giudice Felici.

A fronte di tali considerazioni, vedere oggi che chi era organico a quel sistema ne predica il ritorno spacciandolo per rivoluzione e facendosi consigliere di buone pratiche, addirittura puntellato da chi organico non era ma lo sostiene per ottusità e tornaconto, non può che lasciare quanto meno stupefatti. .

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