San Marino. Sindacato della Reggenza Mancini – Zafferani, rigettato

San Marino. Sindacato della Reggenza Mancini – Zafferani, rigettato

Rigettato il sindacato della Reggenza Mancini – Zafferani

Il Collegio Garante: non ravvisabili gli estremi della responsabilità istituzionale dei decorsi Capitani Reggenti

Antonio Fabbri

Con una sentenza di 22 pagine il Collegio Garante di costituzionalità delle norme ha rigettato il sindacato della Reggenza Alessandro Mancini-Grazia Zafferani.

Vengono rigettate tutte le censure mosse dai ricorrenti, ma allo stesso tempo viene rigettata anche la domanda riconvenzionale per ricorso temerario che avevano fatto gli ex Reggenti tramite i loro legali. Le spese, inoltre, vengono compensate. Il Collegio Garante nella sua composizione ordinaria – Presidente Giuseppe De Vergottini, vice-presidente Giovanni Nicolini e membro effettivo Kristina Pardalos – prende in esame le 17 censure mosse dai ricorrenti.

In premessa i Garanti affermano anche come l’azione di sindacato esaminata sia giunta al termine di “un semestre reggenziale particolarmente tormentato, non solo perché funestato dall’esplosione della pandemia Covid-19 tuttora in corso, ma anche perché caratterizzato da uno confronto politico che ha raggiunto un livello di tensione elevatissimo e che è ulteriormente deflagrato a causa della concomitante contrapposizione all’interno della magistratura”.

Il rigetto delle censure, poi, è in alcuni casi meglio motivato, in altri casi, per la verità, un po’ meno. Sta di fatto, comunque, che nel merito della disamina, pur non riscontrando nel comportamento tenuto dagli ex Reggenti motivi di responsabilità, i Garanti rilevano come il principio della separazione dei poteri non sia proprio salvaguardato dal quadro normativo-istituzionale sammarinese e rilevano anche la mancanza di un preciso regolamento del Consiglio Giudiziario Plenario.

Comunque in conclusione i Garanti scrivono: “All’esito dell’analitica disamina di tutti gli addebiti formulati dai ricorrenti e richiamando le conclusioni espresse su ogni singolo punto, valutato altresì il contesto generale nel quale hanno dovuto operare i signori Alessandro Mancini e Grazia Zafferani (…) e considerato, altresì, che gli stessi si sono trovati a dover presiedere le riunioni dei vari organismi in una situazione di costante conflittualità e ad affrontare anche situazioni del tutto inedite, questo Collegio Garante ritiene che non siano ravvisabili gli estremi della responsabilità istituzionale dei decorsi Capitani Reggenti né con riferimento alla violazione di un generale obbligo di garanzia, né con riferimento ad alcuno degli specifici addebiti oggetto di ricorso”.

Prima di questo punto, il Collegio Garante aveva rilevato un dato molto importante che, a ben vedere, avalla molte delle prese di posizione degli organismi internazionali e persino dei giudici sammarinesi che hanno fatto notare a più riprese come in quel frangente emergesse – certo anche per lacune dell’ordinamento nelle quali però fino a quel momento nessuno si era insinuato

– il pericolo per il principio della separazione dei poteri. Scrivono i garanti al punto 22 della sentenza: “Nel corso dell’analisi di cui ai punti che precedono sono emerse alcune criticità, in relazione alle quali si rinnova l’auspicio di un tempestivo intervento del legislatore. Si tratta, in particolare, della fragilità del sistema di governo dell’ordinamento giudiziario attraverso un organo, il Consiglio Giudiziario, per il quale è prevista una composizione complessa e differenziata che sotto alcuni profili può non assicurare il pieno rispetto del principio della separazione dei poteri. Altra lacuna è rappresentata dalla mancanza di un Regolamento proprio del Consiglio Giudiziario che ne disciplini dettagliatamente funzionamento”.

Quanto alla trattazione dei singoli punti, ad esempio, una disamina che potrebbe non convincere del tutto quella sul quorum della contestata seduta, molto controversa, del 24 luglio 2020 – che portò alla redistribuzione notturna dei carichi di lavoro in tribunale più volte “bocciata” dal Giudice per i Rimedi Straordinari – i cui verbali sono stati consegnati oltre 6 mesi dopo la seduta ai ricorrenti. Il Collegio Garante, nel rilevare questo singolare ritardo, dà poi la sua interpretazione e ritiene valida la seduta e la votazione. Afferma che il “quorum strutturale” ci sia sempre stato, computando però, per far numero nel quorum strutturale anche chi non ha partecipato al voto perché in conflitto di interessi.

Nella sostanza i Garanti ricostruiscono, sulla base del verbale di quella seduta che conta 46 pagine, che i presenti inizialmente erano 13 – membri non togati di maggioranza, alcuni togati e un non togato di opposizione – quando si è aperta la discussione sulla reintegrazione dell’ex Magistrato Dirigente Valeria Pierfelici, la stessa è uscita, attestando quindi che non riteneva di dover partecipare alla discussione. E’ rimasto a seguire la discussione per l’opposizione, Luca Boschi. 12 presenti sui 23 membri, quindi la metà presenti. All’atto della votazione, Boschi è uscito. A quel punto è rientrata la Pierfelici, che però non ha partecipato al voto. Per i Garanti, questa sua presente “non partecipazione”, è sufficiente per fare quorum strutturale, quello della validità della seduta. Per cui, per i Garanti il numero legale c’era, ancorché quanto al quorum funzionale avessero votato meno della metà dei membri.

Questa interpretazione del Collegio, che tuttavia potrebbe non convincere del tutto, muove dal fatto che “non è previsto alcun divieto di assistenza alla discussione e alla deliberazione da parte del magistrato interessato, che tuttavia non può parteciparvi”. In sostanza, può assistere, ma non può partecipare e, per i Garanti, il fatto di assistere senza partecipare, è sufficiente per fare quorum strutturale, di fatto rendendo valida la seduta e la votazione. Interpretazioni.

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