San Marino. Smac Card: gli ultimi aggiornamenti impartiti dalla Segreteria alle Finenze. San Marino Oggi

San Marino. Smac Card: gli ultimi aggiornamenti impartiti dalla Segreteria alle Finenze. San Marino Oggi

San Marino Oggi: Tutte le informazioni sono consultabili sul sito www.finanze,sm e www.sanmarinocard.sm /
Smac Card: ecco gli aggiornamenti
disposti dalla segreteria alle Finanze
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Deducibili anche gli acquisti on line ma solo se il fornitore ha sede legale sul Titano

Si allunga l’elenco del questionario “Domande e Risposte” con le novità riguardanti le deduzioni attraverso Smac Card introdotte dalla segreteria di Stato alle Finenza tramite nuove disposizioni.
Da palazzo Begni spiegano che nel “D&R” sono stati effettuati “alcuni piccoli interventi di precisazione, ulteriori rispetto all’aggiornamento dei contenuti”.
I punti ora sono 27 e ne sono stati aggiunti ben 6 rispetto ai precedenti 21.
Ecco le novità:
22. Gli acquisti fatti on-line sono anch’essi deducibili?
Si ma solo nel caso in cui il fornitore abbia sede legale in Repubblica o pone in vendita beni o servizi attraverso una filiale, una succursale o stabile organizzazione operante in territorio.
23. Le spese eff ett uate e registrate sulla SMac dalle persone a carico sono deducibili per contribuente che percepisce il reddito?
Si, sono deducibili le spese effettuate dalle persone a carico indicate nell’articolo 16 della legge166/2013 e registrate sulla SMac Card di queste fino al raggiungimento del tetto che il contribuente deve documentare.
E nel caso di coniugi conviventi entrambi dipendenti e/o pensionati (e altri redditi non soggetti a tassazione separata) è possibile effettuare una sorta di compensazione fra di essi per il raggiungimento da parte di entrambi del proprio tetto massimo?
Si, poniamo il caso che uno dei coniugi registri sulla propria SMac
Card acquisti per un totale inferiore a quello necessario per raggiungere il tetto massimo di deducibilità e che l’altro coniuge invece effettui acquisti per un importo superiore a quello necessario per raggiungere il tetto, in tal caso la cifra eccedente di quest’ultimo concorrerà al raggiungimento del tetto dell’altro coniuge.
(…)


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