San Marino. Sostegno alla disabilità

San Marino. Sostegno alla disabilità

La Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale dopo aver aperto un confronto e un dialogo con le Associazioni che si occupano di volontariato e di disabilità con lo scopo di mantenere e consolidare una reale e costruttiva collaborazione tra la politica e le associazioni, ha condiviso insieme alle Associazioni un regolamento che indica in maniera chiara i requisiti e le modalità per poter accedere ai contributi previsti per interventi a sostegno della disabilità, che ogni anno vengono stanziati in occasione dell’approvazione della Legge di Bilancio.
Gli Enti che possono accedere ai finanziamenti che lo Stato mette a disposizione si impegnano ad organizzare momenti di confronto finalizzati alla predisposizione di progetti che potranno essere condivisi o meno e che dovranno essere presentati nei termini e nelle modalità condivise contenute nell’accordo.
La Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale è parte attiva di questa fase di elaborazione allo scopo di coordinare l’attività di erogazione dei finanziamenti e di realizzazione dei progetti.
I criteri individuati sono i seguenti:
1-    I progetti dovranno essere presentati alla Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale in originale dal 01 dicembre dell’anno in corso e non oltre il 31 gennaio dell’anno di riferimento;
2-    Potranno accedere ai contributi del Fondo Disabilità gli Enti specificati nell’articolo della finanziaria in vigore;
3-    Gli Enti che presenteranno i progetti per l’accesso al Fondo della Disabilità dovranno essere regolarmente iscritti nei Registri previsti dalle norme di riferimento;
4-    Il progetto presentato dovrà essere pertinente con l’oggetto sociale dell’Ente promotore e comunque legato all’ambito della disabilità;
5-    Sarà possibile accorpare progetti di più Enti promotori e presentarli congiuntamente;
6-    Sarà fatto obbligo di allegare al progetto il bilancio di previsione di spesa del medesimo e l’impegno di presentare il bilancio consuntivo che rendiconti le varie fasi di attuazione e il suo completamento entro il termine previsto dal progetto stesso;
7-    Sarà possibile presentare progetti pluriennali specificando le varie fasi di avanzamento e il contestuale impegno finanziario da imputare sul singolo anno di riferimento;
8-    Nel caso in cui, dall’esame dei consuntivi e della rendicontazione di cui al punto 6, non si verifichi una corrispondenza rispetto alle finalità e agli obiettivi del progetto depositato, se non opportunamente motivata, l’Ente presentatore non potrà più accedere ai fondi messi a disposizione dello Stato.

Si apre una nuova fase che vede una partecipazione e una collaborazione sempre più fattiva da parte di tutte le Associazioni e delle istituzioni con l’intento comune di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena partecipazione alla vita del contesto sociale e territoriale di tutte le persone e che possa garantire loro l’opportunità concreta di portare il proprio contributo.

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