San Marino. Strasburgo dà ragione a David Oddone

San Marino. Strasburgo dà ragione a David Oddone

Strasburgo dà ragione a David Oddone. Secondo la Cedu “il processo non è stato equo”… ma i fatti restano

L’Informazione: “Al di là della decisione della Corte non si possono chiudere gli occhi sul fatto che in una lettera si spacciava falsamente per Direttore del nostro giornale e paventava pressioni mediatiche verso la compagnia di assicurazione”

Mancata audizione dei coimputati-testimoni nel processo, Strasburgo dà ragione a David Oddone e dispone un risarcimento di 12.688 euro da parte di San Marino. Delle numerose richieste fatte dal ricorrente ne viene accolta una, ma tanto basta perché la Corte riscontri la violazione dell’articolo 6 terzo comma della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In sostanza “nel valutare l’equità complessiva del procedimento e alla luce di eventuali fattori di controbilanciamento, alla luce della sua conclusione secondo cui le prove fornite da G. e L. hanno avuto un peso significativo per i ricorrenti, la Corte ritiene che il tribunale disponesse di scarse prove incriminanti aggiuntive relative al reato di cui i ricorrenti sono stati giudicati colpevoli”. Questo anche se i giudici di primo grado e di appello sammarinesi hanno sottolineato la presenza di prove inequivocabili a prescindere dalle dichiarazioni dei coimputati.

Ma la Corte sostiene che “in ogni caso, sono state adottate misure procedurali insufficienti per compensare la mancanza di opportunità di esaminare direttamente i testimoni durante il processo”. Di qui la violazione secondo la Corte del “Diritto a un equo processo” sancita appunto dall’articolo 6 della Convenzione. “In tali circostanze, la Corte ritiene che l’assenza di un’opportunità per i richiedenti di esaminare o aver esaminato i testimoni G. e L. in qualsiasi fase del procedimento, abbia reso il processo nel complesso ingiusto”.

Uno dei giudici, il polacco Wojtyczek, ha voluto tuttavia aggiungere delle precisazioni, sottolineando che, seppure condivida con gli altri la decisione, i due testimoni erano anche imputati. La loro deposizione si sarebbe quindi dovuta valutare anche nell’ottica del diritto garantito all’imputato di non partecipare al processo, diversamente dal testimone la cui convocazione è obbligatoria. Secondo il giudice polacco, insomma, nella sua decisione la Corte avrebbe dovuto dirimere anche la questione circa il diritto-dovere dell’imputatotestmone.

Quanto alle istanze fatte da Oddone, la Corte “respinge la richiesta per danno materiale”, concede però, sulla base di una valutazione equitativa, il risarcimento del danno morale assegnando “al richiedente la somma di 8.000 euro”, cui si sommano le spese calcolate in circa 4mila euro più intertssi per un totale, appunto di 12.688 euro. Fin qui la Corte.

Resta da vedere, adesso, se Oddone, che sul Titano era stato condannato in via definitiva a due anni e cinque mesi per truffa alle assicurazioni, intraprenderà azioni interne a San Marino. Probabile che lo annunci nella conferenza stampa che ha convocato per oggi.

Va detto, comunque, che nell’ambito del procedimento per truffa alle assicurazioni a suo carico era già emersa, tra le altre cose, una lettera raccomandata firmata da Oddone stesso con la quale, questi, spacciandosi per ciò che non era e non è mai stato, ovvero Direttore de “L’Informazione” e de “L’altra informazione” (tv giornale all’epoca in onda su Rete8Vga), faceva pressione sulla compagnia di assicurazione per “ottenere vantaggi”, paventando di voler utilizzare i mass media contro la compagnia e premendo a sostengo delle sue richieste.

Di questa lettera, peraltro, già si è trattato in una sentenza di primo grado civile, autonoma rispetto al procedimento penale, nella quale il giudice, condannando Oddone al risarcimento del danno, ha rilevato  che “si è attribuito arbitrariamente la qualità di Direttore della testata giornalistica l’Informazione, ingenerando, nei destinatari della missiva, convinzione dell’utilizzo della testata stessa per vantaggi personali, per ottenere vantaggi e proprie illegittime pretese, ovvero paventare campagne mediatiche negative contro la compagnia di assicurazione”.

Il giudice dice che la lettera raccomandata firmata da Oddone e indirizzata alla compagnia assicuratrice “è particolarmente eloquente del comportamento”. Comportamento con tutta evidenza discutibile vista la lettera che probabilmente, però, la Corte di Strasburgo non ha avuto modo di prendere in esame.

X

Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy