San Marino. Truffa alle assicurazioni: nuova pronuncia Cedu ridimensiona anche caso Oddone

San Marino. Truffa alle assicurazioni: nuova pronuncia Cedu ridimensiona anche caso Oddone

Incidenti finti, nuova pronuncia della Cedu dà ragione a San Marino

Antonio Fabbri

Incidenti simulati e truffe alle assicurazioni, la vicenda arriva a Strasburgo e ridimensiona e circoscrive la portata della precedente decisione sul cosiddetto caso Oddone. In una vicenda di truffe alle assicurazioni tramite incidenti stradali finti, dopo la sentenza definitiva di appello, gli imputati hanno fatto ricorso a Strasburgo. Il caso è quello di 19 casi di truffe alle assicurazioni che aveva visto coinvolti diciotto imputati in primo grado davanti al tribunale di San Marino, undici dei quali condannati e 7 prescritti in prima istanza. In appello 7 erano state le condanne confermate, con la prescrizione per altri 4 imputati.

La vicenda, tuttavia, non è terminata a San Marino. Gli avvocati Rossano Fabbri e Stefano Pagliai hanno infatti portato il caso a Strasburgo, invocando in questa circostanza quanto la Corte aveva già deciso in un caso analogo, il caso Oddone, appunto. In quella vicenda processuale era stato riscontrato un vizio nella procedura e, di conseguenza, una lesione del diritto degli imputati, legato al fatto che i computati-testimoni, dopo la fase delle indagini, seppure convocati nel dibattimento non si erano più presentati e non era stato possibile, da parte dei legali degli accusati, interrogarli e incrociare le dichiarazioni con quelle dei loro assistiti e degli altri testimoni. Questa, in estrema sintesi, la motivazione per la quale la Corte aveva sanzionato San Marino per quel vizio di procedura.

Nel nuovo caso analogo, gli stessi legali avevano invocato i medesimi vizi, essendoci anche in questo procedimento due coimputati che, confessando di avere avuto dei soldi per simulare incidenti e testimoniando, avevano di fatto accusato gli altri.  

In questa vicenda processuale, tuttavia, la Corte ha rilevato che, diversamente dal caso Oddone, gli altri imputati non avevano mai fatto richiesta di sentire il cosiddetto impumone (imputato-testimone). La Corte di Strasburgo ha quindi rigettato la richiesta, ma ha anche precisato che, ancorché l’impumone possa essere obbligato a presentarsi, non può essere tuttavia obbligato a testimoniare nell’esame incrociato, poiché questo diminuirebbe i suoi diritti quale imputato. Non solo, la Corte ha specificato anche che il giudice può valutare la sussistenza di buone ragioni per non garantire la presenza del testimone al processo che possono comprendere, ad esempio, lo stato di salute, ma anche la paura dello stesso.

Questa recente sentenza della Corte di Strasburgo traccia i contorni, dunque, dell’interpretazione da dare nel caso di imputato-testimone. Sancisce anche che il giudice può ritenere non necessaria la presenza di un imputato-testimone qualora le altre prove presenti nelle carte del procedimento, corroborino le testimonianze che non possono essere assunte. “Nelle circostanze della presente causa, a differenza di quelle di Oddone e Pecci che riguardavano solo due incidenti stradali, la Corte – si legge nella sentenza del procedimento 59052/19 – concorda con i tribunali nazionali, che la valutazione delle prove doveva essere globale, specialmente in relazione al sesto ricorrente che era stato accusato con tutti gli incidenti, ma anche in relazione al primo e al quarto richiedente che erano stati anche coinvolti e accusati in relazione a più di un incidente”.

La recente decisione della Corte, pubblicata in questi giorni, circoscrive dunque la portata sia delle lacune dell’ordinamento sammarinese circa la procedura quando ci si trovi di fronte ad un imputato-testimone, sia rispetto ai singoli casi portati alla attenzione di Strasburgo, che vanno vagliati ciascuno secondo le proprie peculiarità. Un ulteriore precedente, insomma, che inquadra in maniera più corretta entrambi i casi, tutti e due relativi a processi per truffe alle assicurazioni con incidenti stradali simulati, fornendo alla Corte stessa – e di riflesso ai giudici nazionali – un ulteriore pronuncia su cui basare le proprie future decisioni.  

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