La Confederazione Sammarinese del Lavoro e la Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi lanciano l’allarme su una criticità normativa che mette a rischio non solo le vittime di violenze contro le donne e di genere, ma anche il personale obbligato alla segnalazione dei casi.
Un cambiamento legislativo – attuato senza il coinvolgimento dei sindacati – ha eliminato una garanzia fondamentale: la riservatezza delle segnalazioni. Pubblichiamo integralmente, in corsivo, il comunicato diffuso dalle due sigle sindacali.
Una importante criticità mette a rischio non solo le possibili vittime delle violenze contro le donne e di genere, ma anche il personale che ha l’obbligo di segnalarle. Una grave incongruenza nel sistema legislativo di cui non eravamo a conoscenza; peraltro sulla materia non siamo stati coinvolti da Governo e forze politiche.
Tale criticità è stata determinata dal Decreto Delegato n. 161 del 29 ottobre 2024, che ha modificato ed integrato la legge n. 97 del 20 giugno 2008 sulla Prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere; in particolare dall’articolo 2 del Decreto, che sostituisce l’articolo 19 della stessa legge, relativamente all’obbligo di segnalazione delle violenza per “i Servizi Sociali, le Forze dell’Ordine, tutti gli esercenti una professione sanitaria, pubblica o privata, nonché gli insegnanti di ogni ordine e grado”.
Per superare questo aspetto critico, la CSU ha inviato una lettera, firmata dai Segretari Generali di CSdL e CDLS, ai Segretari di Stato Affari Interni, Giustizia, Sanità e Istruzione e, per conoscenza, agli altri membri del Congresso di Stato.
Nella lettera si mette in evidenza come nel suddetto articolo 2 sia stata eliminata, senza alcuna consultazione preventiva, la frase presente nella legge del 2008, la quale garantiva che la segnalazione e gli atti del procedimento dovessero essere mantenuti riservati.
“Omettendo questa frase – precisa la nota CSU – è venuta meno una duplice garanzia e tutela non solo della vittima ma anche della persona che ha l’obbligo di segnalazione alle Autorità competenti, qualora la valutazione del rischio dia un esito elevato (richiesta di separazione, affidamento dei minori, solo per citare alcuni esempi). Accade infatti che ora è a discrezione del Giudice mantenere la riservatezza della segnalazione.
Qualora non avvenisse, come peraltro già successo, si espone ad un rischio maggiore la vittima, ma anche la persona che ha effettuato la segnalazione, diventando una potenziale vittima anch’essa, tanto più in un territorio piccolo come il nostro. A nostro avviso, se la testimonianza dell’operatore può essere decisiva durante il dibattimento del processo penale, e quindi deve essere nota all’imputato, non lo è altrettanto nelle fasi iniziali, ovvero istruttorie; in altre parole, l’imputato non deve essere messo a conoscenza delle segnalazioni, fino a quando non sia strettamente necessario.”
Nella lettera, CSdL e CDLS hanno pertanto chiesto al Governo di ripristinare nell’art. 2 del Decreto la formula precedentemente presente nella legge del 2008, al fine di assicurare piena tutela della vittima, degli operatori e operatrici dei servizi obbligati ad effettuare la segnalazione. “In caso contrario – puntualizza la nota CSU – si corre un ulteriore rischio, ovvero che ci sia sempre più ritrosia a segnalare e a fare emergere tutte quelle situazioni che possono dare luogo a crescenti atti di violenza che le vittime non osano denunciare, anche con conseguenze infauste, come le cronache raccontano troppo spesso.”
Le Confederazioni sindacali hanno confermato la loro disponibilità a fornire al Governo ogni eventuale chiarimento richiesto, confidando nel rapido accoglimento della loro richiesta.
CSdL – CDLS