San Marino. Voluntary disclosure, un’altra circolare per chiarire nuovi dubbi. L’informazione

San Marino. Voluntary disclosure, un’altra circolare per chiarire nuovi dubbi. L’informazione

L’informazione di San Marino: La Circolare del 28 agosto 2015, n. 31/E dipana, sotto forma di domanda e risposta, ulteriori dubbi /

Disclosure, chiarimenti
dalla agenzia delle entrate
/

Anche se
manca il waiver
si può fruire della
normativa di favore
prevista, sia con
riguardo all’ambito
temporale che ai
profili sanzionatori,
in caso di
regolarizzazione
di attività detenute
nella Repubblica
di San Marino

SAN MARINO. Non si ferma il flusso di chiarimenti
sulla voluntary disclosure

in vista della scadenza per
aderire fissata al 30 settembre.
A diffonderli l’Agenzia delle
Entrate che nella Circolare
n.31/E, emanata lo scorso 28
agosto, risponde a quesiti sulle
“Disposizioni in materia di
emersione e rientro di capitali
detenuti all’estero nonché per
il potenziamento della lotta
all’evasione fiscale. Disposizioni
in materia di autoriciclaggio”.
La stessa Circolare dedica un
paragrafo, il 4, alla Repubblica
di San Marino che qui di seguito
pubblichiamo.
(…)
Si fa riferimento alla sanzione
minima per violazione dell’obbligo
dichiarativo in materia
di monitoraggio fiscale, fissata
al 3 per cento se le attività
oggetto della collaborazione
volontaria erano o sono
detenute in Stati o territori a
regime fiscale privilegiato che
abbiano stipulato con l’Italia,
entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della
legge, un accordo che consenta
un effettivo scambio di informazioni
ai sensi dell’articolo
26 del modello di convenzione
contro le doppie imposizioni
predisposto dall’OCSE.
(…)

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