Scudo fiscale italiano, anticipazione di Il Messaggero

Scudo fiscale italiano, anticipazione di Il Messaggero

E’ una bozza, quindi suscettibile di possibili modifiche. Ma lo schema dello scudo fiscale Tremonti 3 è praticamente pronto, deve essere aggiunta solo l’aliquota da versare per far rientrare i capitali dall’estero. E gira su alcuni tavoli che contano di ambienti governativi e finanziari. La percentuale dovrebbe aggirarsi attorno al 7%.

”Emersione di attività detenute all’estero”, questo il nome del disegno di legge che Il Messaggero è in grado di rivelare, si compone di sette articoli. Una delle finalità esplicitate è quella di reperire risorse per la ricostruzione dell’Abruzzo. Interessati al provvedimento sono (art 1) «le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate di cui all’art 5 del decreto presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917». Gli intermediari abilitati ad eseguire il rimpatrio sono quelli «che possono svolgere le funzioni di sostituto d’imposta sia in relazione al pagamento della somma prevista dagli art. 2 e 3 necessaria per conseguire gli effetti della regolarizzazione, sia in relazione ai redditi delle attività rimpatriate e dei titoli e strumenti finanziari acquisite con dette attività». Cioè banche e fiduciarie.

I passaggi salienti dello scudo riguardano il periodo entro il quale (art 2) riportare in Italia le attività finanziarie in violazione della disciplina sul monitoraggio fiscale valutario – dal 1° luglio al 31 dicembre 2009 – che devono essere detenute almeno al 31 dicembre 2007. «Non possono costituire oggetto di regolarizzazione i capitali costituiti all’estero dal 1° gennaio 2008». Il condono può essere conseguito versando una somma percentuale ancora da definire dell’importo dichiarato di queste attività, «che non è deducibile, nè compensabile, ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo». Queste «attività così rimpatriate possono essere destinate a qualunque finalità, rientrano nel patrimonio personale e i relativi guadagni rientrano conseguentemente nel reddito imponibile». Possono rimpatriare attività liquide e illiquide. Quelle liquide possono provenire da conti correnti, depositi esteri ovvero gestioni patrimoniali o amministrati.

Lo schema del provvedimento prevede all’art 3 una variante, ”rimpatrio con sottoscrizione di speciali titoli di debito”. Fermo restando la disponibilità precedente, gli interessati possono conseguire l’obiettivo qualora «contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata di cui all’art 3, sia rilasciata all’intermediario una dichiarazione contenente l’impegno ad investire le somme rimpatriate in strumenti finanziari». Per strumenti finanziari «si intendono i buoni postali fruttiferi emessi dalla Cdp nonchè gli strumenti di debito emessi da società, anche a partecipazione prevalente dello Stato ed Enti pubblici».

Queste somme raccolte attraverso gli strumenti di debito «sono utilizzate per l’attività di finanziamento diretto ed indiretto, delle iniziative di ricostruzione dei territori interessati al sisma del 6 aprile 2009». I titoli di debito acquisiti con le attività rimpatriate non possono essere alienati prima del decorso di un decennio dalla data di sottoscrizione. Gli effetti del rimpatrio sono regolati dall’art. 5. Il rientro dei capitali produce, nei limiti nella dichiarazione riservata contenente le attività finanziarie oggetto di rimpatrio sulla base di modelli approvati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, la preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi di imposta in corso fino al 31 dicembre 2007 per i quali non è decorso il termine per l’azione di accertamento. Inoltre estingue le sanzioni amministrative e previdenziali ed opera come causa di non punibilità per alcuni reati. Riguardo gli effetti preclusivi degli accertamenti essi non si producono qualora la violazione sia stata contestata oppure siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altre attività di accertamento nei confronti degli interessati.

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