Segreteria di Stato per le Finanze: imposta straordinaria sugli immobili

Segreteria di Stato per le Finanze: imposta straordinaria sugli immobili

SEGRETERIA DI STATO PER LE FINANZE

Comunicato stampa

11 ottobre 2013

Adottato dal Congresso di Stato il Decreto Delegato con le modifiche al Decreto delegato n.90 del 23 luglio 2013 – Imposta straordinaria sugli immobili. 

E’ stato adottato dal Congresso di Stato il Decreto Delegato che contiene le modifiche e le integrazioni al Decreto delegato n.90 del 23 luglio 2013 – Imposta straordinaria sugli immobili. Il testo integrale del decreto Delegato è pubblicato come di consuetudine sul sito www.consigliograndeegenerale.sm e sul sito www.pa.sm.

Il Decreto delegato modifica e meglio precisa alcuni aspetti, fra questi: 

– viene posticipata la data del pagamento all’11 novembre per chi debba pagare un importo inferiore a 1000 euro o per chi, dovendo pagare un importo superiore, opti per il pagamento in due rate, rimane invariata la data del 20 dicembre per il pagamento della seconda rata. Viene introdotta la possibilità di pagare tramite carta di credito. 

E’ ammesso il rimborso dell’imposta in caso di errore materiale. Ad esempio chi avesse pagato il bollettino per intero senza decurtare la detrazione avendone diritto, può chiederne il rimborso entro 90 dalla data di scadenza, tramite l’applicativo informatico (i 90 gg decorrono a partire dall’ 11 novembre). Trascorsi i termini decade il diritto al rimborso. 

Nel caso di importi pari o inferiori a Euro 10,00 non si è tenuti al pagamento dell’imposta, né nel caso del soggetto passivo, né sarà effettuato il rimborso da parte della Pubblica Amministrazione. Resta fermo l’obbligo di effettuare la procedura telematica di autoliquidazione.

In caso di trasferimento di residenza di persona anziana o con disabilità in struttura protetta, pubblica o privata al 31.12.2012, potrà essere calcolata la detrazione prima casa qualora questa sia sfitta o abitata dal coniuge o parente in linea retta di primo grado.

Ai fini del riconoscimento della detrazione prima casa, il socio di cooperativa di abitazione che non sia intestatario dell’abitazione sede della residenza anagrafica in territorio del nucleo familiare al 31.12.2012 può richiedere, entro il 24 aprile 2016, alla cooperativa di abitazione il trasferimento della proprietà dell’immobile. Quindi, entro la scadenza dell’11 novembre 2013 effettuerà un pagamento dell’importo al lordo della detrazione che verrà poi rimborsata nei termini stabiliti dal Decreto come indicato  dall’articolo 11.

E’ ammessa la detrazione dell’imposta agli immobili interessati da procedura di pubblica utilità. 

Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy