Sole 24 Ore, Giampaolo Giuliani, Operazioni fuori campo in elenco

Sole 24 Ore, Giampaolo Giuliani, Operazioni fuori campo in elenco

Sole 24 Ore

Operazioni fuori campo in elenco

Giampaolo Giuliani

Black List. Il monitoraggio si applica alle prestazioni di servizi realizzate dal 1°settembre

Da chiarire il momento rilevante ai fini della comunicazione

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Nella comunicazione telematica posta a carico degli operatori nazionali che intrattengono rapporti di scambio di beni e servizi con operatori aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata devono essere inserite anche le prestazioni di servizi che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato.
L’importante precisazione è contenuta nell’articolo 3 del decreto del ministro dell’Economia del 5 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) con il quale è stata disposta la proroga al 2 novembre prossimo (essendo il 31 ottobre e il 1° di novembre giorni festivi) dei modelli di comunicazione relativi ai mesi di luglio e agosto 2010.
Nella norma si parla esplicitamente di prestazioni di servizi per cui le cessioni di beni fuori campo Iva per mancanza del presupposto territoriale non devono essere inserite nei modelli di comunicazione.
Si tratta, in generale, di tutte quelle cessioni di beni mobili che avvengono al di fuori del territorio dello Stato ovvero in depositi soggetti a vigilanza doganale dove la merce non è ancora stata nazionalizzata.
La disposizione non ha natura interpretativa ma innovativa, pertanto l’inserimento per queste prestazioni nella comunicazione opererà per quelle effettuate a partire dal 1° settembre prossimo anziché dal 1° luglio, come è stato previsto per tutte le altre operazioni.
Resta da capire come gestire delle prestazioni fuori campo Iva dato che, non essendo rilevanti ai fini del tributo, evidentemente non ne seguono le regole. Ad esempio, si ipotizzi un professionista italiano che renda una consulenza ad una società di San Marino.
La prestazione, in base all’articolo 7 ter del Dpr 633/1972, è fuori campo Iva in quanto resa in favore di un operatore economico non stabilito in Italia, per cui non c’è obbligo da parte del professionista di emettere fattura, nemmeno quando il cliente effettua il pagamento, cosa invece obbligatoria per le prestazioni rilevanti (articolo 6, comma 3 del Dpr 633/1972).
Una prestazione di servizi rilevante ai fini Iva si considera infatti effettuata, ancorché non eseguita o ultimata, alla data in cui è effettuato il pagamento C’è da chiedersi, a questo punto, quando inserire la prestazione fuori campo nella comunicazione. Una possibile soluzione potrebbe essere individuata nella data in cui la prestazione si considera eseguita o ultimata.
Tuttavia è evidente che sul punto sia necessario al più presto una presa di posizione da parte dell’amministrazione finanziaria, che permetta agli operatori di distinguere le prestazioni fuori campo Iva che possono dirsi realizzate entro il 31 agosto e quindi escluse dalla comunicazione, da quelle che invece devono considerarsi rilevanti e pertanto da segnalare all’agenzia delle Entrate.
Ad ogni modo è evidente che in assenza di precisi riferimenti normativi che impongono un termine perentorio, sarà assai difficile per l’amministrazione stabilirne uno.
Inoltre si potrebbe generare un vasto contenzioso in considerazione della rilevanza delle pene stabilite per l’omessa o tardiva presentazione della comunicazione ovvero per la presentazione con dati incompleti o inesatti. Le sanzioni vanno da 516 a 4.132 euro per singola operazione e non è ammesso il cumulo giuridico.
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La novità e il dubbio

Le operazioni fuori campo

Il decreto dell’Economia 5 agosto 2010, tra le altre cose, ha disposto la proroga al 2 novembre dei modelli di comunicazione delle operazioni con paesi black list relativi a luglio e agosto 2010. Devono essere segnalate anche le prestazioni di servizi fuori campo Iva realizzate dal 1° settembre

Il dubbio
Occorre un chiarimento che permetta di stabilire quando le prestazioni fuori campo Iva sono “realizzate” (è decisivo il completamento della prestazione o il pagamento del corrispettivo?)
Le operazioni anteriori al 31 agosto sono infatti escluse dalla comunicazione

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