Stabile organizzazione, risponde la partecipata, Maricla Pennesi , IlSole24Ore

Stabile organizzazione, risponde la partecipata, Maricla Pennesi , IlSole24Ore

IlSole24Ore
Dopo la sentenza della Cassazione
Accertamenti. Stabile organizzazione, risponde la partecipata Maricla  Pennesi

 

Nuovi scenari sulla soggettività passiva a fini tributari nel caso di stabile organizzazione occulta di soggetto non residente. Con la sentenza della Cassazione 16106 del 22 luglio 2011 (si veda II Sole 24 Ore del 23 luglio), i redditi della presunta stabile organizzazione di un soggetto non residente sarebbero accettabili in capo alla partecipata italiana che funge da agente dipendente. In assoluta controtendenza non solo con la giurisprudenza di merito sinora esistente ma con le stesse pronunce della Cassazione in materia (per tutte la 7682/2002), la sentenza depositata il 22 luglio scorso ha aperto nuovi e del tutto inusitati scenari relativamente alla soggettività passiva ai fini delle imposte sui redditi, nel caso venga accertata la presenza in Italia di una stabile organizzazione occulta di un soggetto non residente. In relazione alla nozione di stabile organizzazione di una società straniera e di reddito prodotto nel territorio dello Stato, la Suprema Corte ha infatti concluso che legittimamente l’accertamento di maggior imponibile viene effettuato a carico della società italiana, qualificata come stabile organizzazione del soggetto estero, attraverso la rettifica della dichiarazione dei redditi che la società ha presentato autonomamente, in quanto dotata di personalità giuridica distinta da quella del soggetto non residente.

Soggettività a fini Iva

La Corte giustifica una simile conclusione, che stravolge il presupposto impositivo sinora individuato, in casi del genere, direttamente in capo al soggetto non residente, come logica conseguenza dell’applicabilità tout court, anche ai fini delle imposte dirette, delle considerazioni già svolte con la sentenza della Cassazione 3889/08 relativamente alla soggettività tributaria della stabile organizzazione ai fini Iva, laddove, con riferimento a operazioni territorialmente rilevanti è da considerare il soggetto residente, se qualificabile come stabile organizzazione, a dover essere identificato sul territorio ai fini dell’imposta e ad assolvere i relativi obblighi tributari per conto del soggetto estero. La Cassazione tuttavia tralascia di precisare che anche in questo caso ai fmi Iva l’obbligazione tributaria della stabile organizzazione sarebbe assolta su base distinta rispetto alla posizione Iva del soggetto residente stesso. A parte ribadire il carattere di specialità delle considerazioni svolte ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, non si comprende in punto di diritto, in assenza di un riferimento normativo nell’ambito dell’imposizione diretta, come sia possibile sostenere che «l’autonoma piena soggettività giuridica (della società residente, ndr) non interferisce, invero, con l’imputazione, quale massa separata, dei rapporti fiscali riferibili ad un soggetto non residente, restando i due profili evidentemente autonomi e distinti, seppur in capo alla medesima entità».

 

Gli accertamenti

Alla luce di quanto asserito dalla Cassazione con l’innovativa interpretazione in tema di soggettività passiva tributaria sarebbe utile riflettere sulla legittimità degli accertamenti in corso che hanno contestato in capo al soggetto non residente anziché al soggetto residente – facente funzione di stabile organizzazione – l’omessa presentazione della dichiarazione Iva e dei redditi. Come sarebbe peraltro opportuno comprendere, pena la carenza di motivazione degli atti di accertamento, i criteri di quantificazione e allocazione del reddito della stabile organizzazione, da intendersi sempre come fatturato (in senso lato) al netto dei relativi costi, quando la Suprema Corte indica la soluzione della cosiddetta “massa separata” in capo al soggetto non residente. Per concludere in ambito penal-tributario, il pubblico ministero incaricato ai termini dell’articolo 5 del decreto legislativo 74/2000 per omessa dichiarazione dei redditi, dovrà legittimamente domandarsi se cambiando la tipologia di illecito e passando alla fattispecie censurata dall’articolo 4 del decreto 74 (infedele dichiarazione) si possa ragionevolmente procedere nei confronti delle medesime persone che risultano quali legali rappresentanti del soggetto non residente e nnn anche di nnelln residente e se le soglie di punibilità siano da riconsiderarsi integralmente (ovvero 2.065.827 euro ex articolo 4 contro 77468 euro ex articolo 5 del decreto legisaltivo 74) e con esse anche l’eventuale sussistenza del presupposto per il raddoppio dei termini dell’accertamento fiscale in presenza di una potenziale azione penale.

 

LA PAROLA CHIAVE
Stabile organizzazione •
II concetto di stabile organizzazione contenuto all’articolo 162 del Tuir rappresenta, ai fini delle imposte sui redditi, il presupposto per individuare e circoscrivere i criteri di collegamento con il territorio di uno Stato e la potestà impositiva di quest’ultimo sul reddito d’impresa ivi prodotto da soggetti non residenti. In base all’articolo 5 del Modello di Convenzione contro la doppia imposizione elaborato dall’Ocse, il requisito perla configurazione di una stabile organizzazione di un soggetto non residente è l’esistenza sul territorio di uno Stato (diverso da quello di residenza) di una sede fissa di affari, con cui il soggetto non residente deve esercitare in tutto o in parte la sua attività d’impresa. Può costituire stabile organizzazione la presenza di un soggetto che abitualmente conclude contratti/affari in nome dell’impresa estera

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