Sul cosiddetto condono edilizio

Sul cosiddetto condono edilizio

COMUNICATO STAMPA

Facendo seguito all’articolo apparso in data odierna sulla stampa locale, la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, l’Agricoltura ed i Rapporti con l’A.A.S.P. intende precisare quanto segue: il Decreto – Legge n. 156 del 13 settembre 2010 ‘Interventi fiscali ed amministrativi urgenti’ non prevede nel suo articolato alcuna forma di sanatoria in materia edilizia.

L’articolo 19 del summenzionato Decreto ha infatti unicamente aggiunto un comma alla vigente formulazione dell’articolo 179 del Testo Unico, il quale stabilisce già da oltre quindici anni che gli abusi edilizi relativi ad opere per le quali è necessaria la concessione edilizia, si prescrivano dopo venti anni dalla loro realizzazione e dopo dieci anni se relativi ad opere soggette ad autorizzazione.

Il nuovo comma introdotto dal Decreto nr.156/2010 prevede che gli effetti sananti derivanti dalla prescrizione dell’abuso si possano produrre unicamente a seguito del pagamento del contributo di concessione dovuto per le opere abusive; la norma introdotta dal Decreto-Legge, quindi, anziché introdurre ‘la famosa sanatoria in materia edilizia’ rende più gravosa l’utilizzabilità della procedura di prescrizione degli abusi.

Sarebbe auspicabile, prima di diffondere notizie imprecise e strumentali che danno adito ad interpretazioni alquanto distorte e pretestuose, leggere – quanto meno – con attenzione il succitato Decreto – Legge, nonché il Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie (Legge nr. 87/1995) al fine di fornire ai lettori una corretta informazione e non un’interpretazione assolutamente astrusa e forzatamente sensazionalistica di quanto è invece ben comprensibile e chiaro nei disposti legislativi.

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