Tancredi Cerne di Italia Oggi. Il 2013 senza segreto bancario

Tancredi Cerne di Italia Oggi. Il 2013 senza segreto bancario

ITALIA OGGI

Partono le disposizioni sulla cooperazione amministrativa per la lotta
all’evasione

Il 2013 senza segreto
bancario

Dal 1° gennaio scambio di informazioni tra stati
Ue

 TANCREDI CERNE

Fine del segreto bancario
in Europa con l’arrivo
del nuovo anno. Il
1° gennaio 2013 entreranno
uffi cialmente in vigore
le disposizioni contenute nella
direttiva 2011/16 che stabilisce
norme più chiare e precise sulla
cooperazione amministrativa
fra i paesi dell’Unione ai fi ni
dello scambio di informazioni
nel settore fi scale, decretando
la fi ne del segreto bancario tra
i paesi membri. In particolare,
ogni stato membro, su richiesta
dell’autorità richiedente,
sarà obbligato a trasmettere
le informazioni pertinenti in
suo possesso relative a casi di
presunta evasione fi scale. Per
procurarsi le informazioni o
condurre l’indagine amministrativa
richiesta dall’estero,
l’autorità dello stato interpellato
dovrà procedere come
se agisse per conto proprio o
su richiesta di un’altra autorità
del proprio paese. «Gli
stati Ue non possono rifi utare
di fornire le informazioni
soltanto perché queste sono
detenute da una banca o da
altre istituzioni fi nanziarie»,
si legge nel testo della nuova
direttiva che specifica come
l’autorità interpellata abbia
il dovere di confermare il ricevimento
della richiesta entro
7 giorni lavorativi e quindi
fornire le informazioni al più
presto e comunque entro 6
mesi dalla data di ricevimento
della richiesta. Nel caso in
cui le informazioni siano già
in possesso dell’autorità interpellata,
tuttavia, queste
dovranno essere fornite
entro 2 mesi dal momento
in cui si riceve
la richiesta
di informazioni.
Al di là di questo,
la riforma del sistema
di condivisione
dei dati su
scala comunitaria
prevede che ogni
autorità nazionale
invii al soggetto comunitario
competente,
attraverso
scambio automatico obbligatorio,
le informazioni disponibili
sui periodi d’imposta dal 1°
gennaio 2014 riguardanti i residenti
nell’altro paese Ue su
alcune categorie di reddito e di
capitale come i redditi da lavoro,
i compensi per dirigenti, i
prodotti di assicurazione sulla
vita, le pensioni e le proprietà
e redditi immobiliari. Non solo.
La direttiva 2011/16 stabilisce
anche alcune situazioni per
cui le autorità nazionali competenti
sono tenute a comunicare
in maniera spontanea le
informazioni in proprio possesso
agli omologhi dei paesi
Ue. Questo dovrà avvenire nel
caso in cui l’autorità competente
di un paese europeo abbia
motivo di presumere che
esista una perdita di gettito fi –
scale in un altro paese Ue. Oppure
quando un contribuente
ottiene, in un paese europeo,
una riduzione o un esonero
d’imposta che dovrebbe comportare
un aumento d’imposta
o un assoggettamento a
imposta nell’altro paese Ue.
Lo scambio automatico dei
dati è previsto anche nel caso
in cui le relazioni d’affari fra
due contribuenti in paesi Ue
vengono svolte attraverso uno
o più paesi in modo da comportare
una diminuzione di imposta
nell’uno o nell’altro stato
membro (o in entrambi), e
quando l’autorità competente
di un paese abbia fondati motivi
di presumere che esista una
riduzione d’imposta risultante
da trasferimenti fittizi di utili
all’interno di gruppi d’imprese.
A livello pratico, lo scambio di
informazioni verrà gestito attraverso
la designazione
di uffi ci centrali unici
di collegamento in
ciascuna autorità
fi scale Ue responsabile
dei
contatti con altri
stati membri e
con la Commissione.
Le nuove
disposizioni
riguarderanno
tutte le imposte, con
alcune eccezioni.
Resteranno
infatti invariate le norme che
regolano l’imposta sul valore
aggiunto e i dazi doganali o accise
contemplate da altre normative
Ue. Ma anche i contributi
previdenziali obbligatori
dovuti al paese europeo, i diritti
per certifi cati rilasciati da
autorità pubbliche, e le tasse di
natura contrattuale, quale corrispettivo
per pubblici servizi.
Tra le altre forme di cooperazione
amministrativa previste
dalla nuova normativa, figurano
inoltre, lo scambio di funzionari
tra le autorità fi scali dei
paesi Ue al fi ne di partecipare
alle indagini amministrative
nel paese interpellato; i controlli
simultanei di persone
che presentano un interesse
comune o complementare tra
due o più paesi; la notifi ca amministrativa
e la condivisione
delle migliori pratiche per migliorare
la cooperazione.

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