Testo della legge (non ufficiale) sul segreto bancario

Testo della legge (non ufficiale) sul segreto bancario

Repubblica di San Marino

SEGRETERIA DI STATO PER LE FINANZE ED IL BILANCIO,

I RAPPORTI CON L’A.A.S.F.N.

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Modifiche alle Legge n.165 del 17 novembre 2005 “Legge sulle Imprese e sui Servizi Bancari, Finanziari e assicurativi”

Articolo 1

L’articolo 36, comma 1, della Legge 17 novembre 2005 n. 165, è così sostituito:

“1. Per “segreto bancario” s’intende il divieto dei soggetti autorizzati di rivelare a terzi, senza l’autorizzazione scritta dell’interessato, i dati e le notizie acquisite nell’esercizio delle attività riservate di cui all’Allegato 1.”.

Articolo 2

L’articolo 36, comma 2, della Legge 17 novembre 2005 n. 165, è così sostituito:

“2. Il segreto bancario vincola gli amministratori, i sindaci, i revisori contabili, gli attuari, i dipendenti di qualsiasi ordine e grado, ivi compresi coloro che svolgono tirocini o periodi di formazione professionale, i consulenti esterni, i procuratori, i liquidatori, i commissari, i membri del comitato di sorveglianza di soggetti autorizzati.”.

Articolo 3

L’articolo 36, comma 4, della Legge 17 novembre 2005 n. 165, è così sostituito:

“4. L’obbligo del segreto bancario, sui dati e le notizie di cui al primo comma, vincola anche le persone fisiche ovvero gli amministratori, i dipendenti, i sindaci e i revisori contabili delle società cui i soggetti autorizzati hanno esternalizzato funzioni e, conseguentemente, rivelato tali dati e notizie.”.

Articolo 4

L’articolo 36, comma 5, della Legge 17 novembre 2005 n. 165, è così sostituito:

“5. Il segreto bancario non potrà essere opposto ai seguenti soggetti nell’esercizio delle loro pubbliche funzioni:

a) all’Autorità Giudiziaria penale;

b) alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino;

c) all’Agenzia di Informazione Finanziaria;

d) all’Ufficio Tributario;

e) all’Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche e all’Ufficio Centrale di Collegamento;

f) agli altri pubblici organi ed uffici sammarinesi deputati allo scambio diretto di informazioni con gli omologhi organi esteri in attuazione degli Accordi Internazionali vigenti.”.

Articolo 5

L’articolo 36, comma 6, della Legge 17 novembre 2005 n. 165, è così sostituito:

“6. Non si ha violazione del segreto bancario quando:

a) la comunicazione a terzi è necessaria per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche ed espresse richieste dell’interessato;

b) la comunicazione a terzi avviene nell’ambito di un contenzioso in corso tra l’interessato ed il soggetto autorizzato, nel qual caso la comunicazione a terzi può avere ad oggetto qualsiasi rapporto intrattenuto tra le parti ancorché non oggetto del contendere;

c) la comunicazione a terzi avviene nell’ambito di un contenzioso per lo scioglimento della comunione legale dei coniugi al fine dell’acquisizione delle informazioni necessarie alla liquidazione dei crediti derivanti dalla comunione del residuo;

d) la comunicazione è rivolta all’impresa capogruppo, sammarinese o estera, ed è finalizzata al rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata di cui alla Parte II, Titolo I, Capo III della presente legge;

e) la comunicazione è rivolta a soggetti svolgenti l’attività di cui alla lettera H dell’Allegato 1, autorizzati ai sensi della presente legge, e abbia ad oggetto le informazioni strettamente necessarie per svolgere una corretta valutazione dei rischi e per poter adempiere alle obbligazioni assunte nell’esercizio della suddetta attività riservata;

f) la comunicazione è finalizzata alla prestazione dei servizi di cui all’articolo 50 e all’articolo 51 ed avvenga nel rispetto di quanto ivi stabilito.”.

Articolo 6

L’articolo 36, comma 7, della Legge 17 novembre 2005 n. 165, è così sostituito:

“7. In caso di decesso dell’interessato ovvero di apertura di procedura concorsuale o d’interdizione o d’inabilitazione a suo carico, rispettivamente l’erede, il procuratore del concorso, il tutore e il curatore, così come coloro che venissero incaricati di redigere l’inventario dei beni dell’interdicendo o inabilitando, possono ottenere comunicazione dei dati e delle notizie coperte dal segreto bancario, anche relativamente al periodo anteriore alla morte o al provvedimento giudiziale di nomina.”.

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