Testo Memorandum Banca d’Italia e Banca Centrale

Testo Memorandum Banca d’Italia e Banca Centrale

 MEMORANDUM D’INTESA TRA LA BANCA D’ITALIA E LA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO CONCENRNENTE LA COOPERAZIONE NELLA VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA  

I. PREAMBOLO

1) Visto l’Accordo di collaborazione finanziaria sottoscritto m data 26 novembre 2009 tra i rispettivi Governi, la Banca d’Italia e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, in considerazione dell’integrazione dei rispettivi sistemi finanziari, si impegnano a tutelare la stabilità, l’integrità e la trasparenza degli stessi e a prestarsi reciproca ed effettiva collaborazione nel più generale esercizio della vigilanza bancaria e finanziaria e nell’attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. 2) La Banca d’Italia e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino esprimono la propria disponibilità a cooperare con spirito di reciproca fiducia attenendosi ai principi e alle procedure stabiliti dal presente Memorandum. 3) La Banca d’Italia (BI) p la banca centrale italiana. Essa è costituita nella forma giuridica di ente di diritto pubblico ed è indipendente dal governo italiano. Il Dlgs 1° settembre 1993 (TUB) affida alla BI la vigilanza sulle banche, sui gruppi bancari e sugli altri intermediari finanziari. Nell’esercizio di tale funzione, la BI ha riguardo alla sana e prudente gestione degli intermediari vigilati, alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché al rispetto delle disposizioni in materia creditizia. Inoltre il Dlgs 24 febbraio 1998 (TU della finanza) affida alla BI il compito di vigilare sul contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale delle imprese di investimento e delle società di gestione del risparmio. 4) La Banca Centrale della Repubblica di San Marino (BCSM) è la banca centrale sammarinese. Essa è costituita quale Autorità indipendente con legge n. 86 del 27 giugno 2003 nella forma giuridica di ente a partecipazione pubblica e privata, avente natura giuridica privata. La legge n. 96 del 29 giugno 2005 riporta lo statuto della BCSM mentre la legge n. 165 del 17 novembre 2005 affida a BCSM la vigilanza, su base individuale e consolidata, su banche, società finanziarie, società fiduciarie, istituti di moneta elettronica, imprese di investimento, società di gestione e fondi comuni di investimento, imprese di assicurazione e riassicurazione, intermediari assicurativi e riassicurativi, promotori finanziari. Nell’esercizio di tale funzione la BCSM ha tra l’altro la finalità di promuovere la stabilità del sistema finanziario e di tutelare il risparmio.

II. DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

5) ai fini del presente Memorandum si intende per: a) “le autorità” la Banca d’Italia (BI) e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino (BCSM); b) “banca” un’impresa la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere prestiti per conto proprio; c) “gruppo bancario” la società bancaria o finanziaria (capogruppo) e le imprese bancarie o finanziarie dalla medesima controllate d) “altri enti finanziari”: – con riferimento all’Italia, i soggetti abilitati a esercitare le attività finanziarie di cui al Titolo V del TUB, la prestazione di servizi e attività di investimento, la gestione collettiva del risparmio, l’emissione di moneta elettronica, i servizi di pagamento, nonché le società finanziarie; – con riferimento a San Marino, i soggetti abilitati a esercitare le attività di cui alle lettere B,C,D,E,F,I,J;K e L dell’allegato 1 della legge n. 165 del 17 novembre 2005; e) “insediamento transfrontaliero”: – una succursale o una stabile organizzazione in uno dei due Paesi di una banca o di un altro ente finanziario avente sede legale nell’altro Paese; – una banca o altro ente finanziario con sede legale in uno dei due Paesi che, direttamente  o indirettamente, sia controllato da una banca o da un gruppo bancario o da altro ente finanziario avente sede legale nell’altro Paese. 6) il presente Memorandum non costituisce un accordo rilevante ai fini dell’offerta transfrontaliera di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR). L’ambito di applicazione del presente Memorandum non si estende ai soggetti che svolgono attività di assicurazione o riassicurazione. Esso non riguarda i profili di competenza di altre Autorità italiane o sammarinesi.

III. COOPERAZIONE NELLA VIGILANZA SULLE BANCHE E SUI GRUPPI BANCARI

7) la cooperazione riguarda l’accesso al mercato, prestazione di servizi senza insediamento e l’esercizio in via continuativa della vigilanza sugli insediamenti transfrontalieri delle banche, dei gruppi bancari, anche con riferimento ad eventuali situazioni di crisi. Ciascuna autorità fornisce all’altra, su richiesta o d’iniziativa, informazioni su tali insediamenti e ogni altra notizia rilevante per lo svolgimento dei compiti di vigilanza, anche riguardante singoli soggetti o operazioni. 8) Le autorità disciplinano e verificano che le componenti del gruppo bancario presenti nel proprio territorio: – trasmettano alle capogruppo dell’altro Paese tutte le informazioni necessarie per il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa di vigilanza su base consolidata ed ai fini del controllo interno dei rischi, ivi inclusi quelli derivanti da attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; – non ostacolino gli accertamenti in loco della funzione di controllo interno della capogruppo nonché l’effettivo esercizio della vigilanza consolidata da parte dell’Autorità di vigilanza del paese d’origine. Accesso al mercato 9) Se una banca con sede legale in uno dei due Paesi presenta istanza d’autorizzazione all’Autorità dell’altro Paese per l’apertura di un insediamento transfrontaliero, l’autorità in questione effettua l’istruttoria nei termini e secondo le procedure previste dalla normativa nazionale. L’autorità del Paese d’origine comunica all’autorità del Paese ospitante se la banca o il gruppo di appartenenza sono sottoposti, a tutti gli effetti, alla regolamentazione prudenziale del Paese, se la rispettano, se aderiscono a un sistema di garanzia dei depositi e se sono in grado, sulla base dei propri assetti di governo, della struttura tecnico organizzativa e del sistema dei controlli interni, di gestire l’insediamento transfrontaliero in maniera adeguata, prudente e corretta. Nel corso dell’istruttoria detti profili possono formare oggetto di specifici approfondimenti. 10) Lo scambio di informazioni viene assicurato anche nel caso di prestazioni di servizi senza insediamento da parte di banche rispettivamente vigilate. 11) Le autorità si scambiano le informazioni disponibili per la valutazione dei requisiti di esperienza e integrità degli esponenti degli insediamenti transfrontalieri. Assetti proprietari 12) Nel corso dell’istruttoria relativa a un insediamento transfrontalieri (costituzione di filiazioni, acquisto di partecipazioni rilevanti, ecc…), le autorità di vigilanza si scambiano informazioni al fine di valutare la qualità del partecipante o del candidato acquirente e la solidità finanziaria dell’operazione secondo i criteri previsti dall’art. 19bis della Direttiva 2006/48/ CE introdotto dalla Direttiva 2007/44/CE. 13) Lo scambio di informazioni di cui al paragrafo precedente viene assicurato altresì nelle ipotesi in cui il partecipante o il candidato acquirente siano persone fisiche o giuridiche che presentino collegamenti attraverso rapporti contrattuali, partecipativi o di altra natura con banche, gruppi bancari o altri enti finanziari aventi sede legale nei rispettivi Paesi. Attività di vigilanza 14) le Autorità si scambiano informazioni in maniera tempestiva sugli eventi rilevanti per la sana e prudente gestione e per la stabilità delle banche o dei gruppi bancari con insediamenti transfrontalieri. Ciascuna autorità comunica all’altra eventuali misure correttive o sanzioni amministrative applicate ad un insediamento transfrontaliero, in qualità di Autorità del paese ospitante. Ciascuna Autorità comunica all’altra le misure o le sanzioni applicate nei confronti della capogruppo in veste di Autorità del paese di origine, che siano rilevanti per l’esercizio della vigilanza sugli insediamenti transfrontalieri da parte dell’autorità del paese ospitante. 15) Le Autorità discutono di eventuali sviluppi riguardanti le banche e i gruppi bancari con insediamenti nell’altro Paese che possono assumere rilievo per l’altra Autorità. 16) Ciascuna autorità può in qualunque momento chiedere all’altra autorità di fornire chiarimenti, effettuare incontri, concordare iniziative da attuare congiuntamente. 17) Le Autorità scambiano le informazioni di cui dispongono nel caso di una banca o di un altro ente finanziario incluso in un gruppo bancario insediato in San Marino o in Italia e autorizzato in un paese terzo che presenti istanza di autorizzazione all’altra Autorità. La BI e la BCSM discutono, per quanto loro possibile, eventuali informazioni di cui dispongono che possano essere di ausilio all’altra Autorità. Crisi 18) le Autorità procedono ad un tempestivo scambio di informazioni qualora, in qualità di Autorità del Paese d’origine o di Autorità del Paese ospitante, vengano a conoscenza di una situazione di crisi riguardante banche e gruppi bancari con insediamenti transfrontalieri. Accertamenti ispettivi 19) le Autorità sono concordi nel ritenere che una forma di cooperazione di vigilanza particolarmente utile è la collaborazione nello svolgimento di ispezioni in loco su insediamenti transfrontalieri. 20) la BI può effettuare autonomamente accertamenti ispettivi presso insediamenti transfrontalieri di banche e gruppi bancari italiani. 21) La BCSM può effettuare autonomamente accertamenti ispettivi presso insediamenti transfrontalieri di banche e gruppi bancari sammarinesi. 22) Ciascuna Autorità notifica all’altra con congruo anticipo, salvi i casi d’urgenza, l’avvio di ispezioni effettuate ai sensi dei paragrafi 20 e 21, fornendo informazioni sulla tipologia dell’ispezione e sulla durata prevista. Le Autorità si comunicano – in tempi brevi – i risultati delle rispettive ispezioni per le parti di interesse. Nei casi in cui in corso di accertamenti emergano elementi che richiedono di essere comunicati con urgenza, esse ne danno tempestiva comunicazione. 23) L’Autorità del paese ospitante può far partecipare proprio personale alle ispezioni disposte dall’Autorità del paese di origine ai sensi dei paragrafi 20 o 21. Resta fermo il potere ispettivo dell’Autorità del paese ospitante sugli insediamenti transfrontalieri presenti sul proprio territorio. 24) Nel corso di un’ispezione condotta ai sensi dei paragrafi 20 o 21, l’Autorità del Paese di origine può accedere a tutte le informazioni necessarie per le finalità dell’accertamento, ivi incluse quelle legate direttamente o indirettamente ad operazioni relative all’amministrazione di beni o a depositi di singoli clienti. 25) Se la capogruppo è stata sottoposta a ispezione insieme alle società facenti parte del gruppo insediate nell’altro Paese, l’Autorità di vigilanza del Paese di origine fornisce a quella del Paese ospitante un rapporto di sintesi sulle risultanze ispettive d’interesse.

IV. COOPERAZIONE IN MATERIA DI VIGILANZA SUGLI ALTRI ENTI FINANZIARI 26) Le Autorità collaborano secondo le modalità previste nei precedenti paragrafi, in quanto compatibili, con riferimento agli insediamenti transfrontalieri e alla prestazione di servizi senza insediamento degli altri enti finanziari.

V. SOGGETTI COLLEGATI

27) La collaborazione prevista dal presente Memorandum si estende anche alla vigilanza sulle banche, sui gruppi bancari e sugli altri enti finanziari che siano collegati attraverso rapporti contrattuali, partecipativi o di altra natura a enti finanziari o banche insediate in uno dei due paesi. 28) Al riguardo, le Autorità si impegnano a scambiarsi informazioni di iniziativa o su richiesta. Inoltre ciascuna Autorità si impegna a effettuare, su richiesta dell’altra Autorità, ispezioni sugli enti di cui al paragrafo 27, concordandone oggetto, tempi e modalità.

VI COOPERAZIONE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

29) Le Autorità si impegnano a cooperare nei settori dell’antiriciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo. A tal fine, le Autorità si scambiano, su richiesta o d’iniziativa, tutte le informazioni necessarie a verificare il pieno adempimento degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette da parte delle banche e degli altri enti finanziari. Le Autorità assicurano che gli intermediari sottoposti a controllo trasmettano, anche in deroga al segreto bancario, alle controparti dell’altro Paese le informazioni necessarie per l’adempimento dei menzionati obblighi, anche in presenza di soggetti parti di un rapporto fiduciario.

VII. SEGRETO D’UFFICIO 30) Il rispetto del vincolo del segreto d’ufficio è presupposto necessario per il buon funzionamento della cooperazione tra le Autorità. Le Autorità concordano che informazioni di natura riservata acquisite in attuazione del presente Memorandum sono utilizzate solo per rispettive finalità istituzionali. Le informazioni acquisite in attuazione del presente Memorandum non possono essere trasmesse a terzi senza il preventivo assenso scritto dell’Autorità che le ha fornite. In tali casi ciascuna Autorità dà notizia all’altra, per iscritto e senza indugio, delle informazioni da fornire a terzi e delle circostanze che rendono necessaria la comunicazione. L’Autorità adotta tutte le misure idonee ad assicurare, nel rispetto della legge, la massima riservatezza nella trasmissione a terzi delle informazioni. Sono fatte salve, in ogni caso, le informazioni rese all’Autorità Giudiziaria nel quadro di indagini o procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente nonché gli altri casi di collaborazione doverosa ai sensi di norme di legge. In tali le Autorità si danno reciproca notizia delle comunicazioni effettuate.

VIII. DISPOSIZIONI FINALI 31) Per migliorare la qualità della cooperazione, i rappresentanti delle Autorità terranno incontri, al fine di discutere problemi relativi alle banche, ai gruppi bancari e agli altri enti finanziari che hanno insediamenti transfrontalieri nelle rispettive giurisdizioni. Nel corso degli incontri sarà anche esaminata l’efficacia dei meccanismi di cooperazione previsti dal presente Memorandum. 32) Le Autorità forniscono, su richiesta, informazioni sul proprio assetto regolamentare e danno notizia delle modifiche al quadro normativo, in particolare se di rilievo per le attività svolte dagli insediamenti transfrontalieri. Al fine di facilitare la collaborazione pratica, all’entrata in vigore del Memorandum, ciascuna Autorità invia all’altra una lista contenente i riferimenti relativi ai funzionari da contattare per lo scambio di informazioni (nominativi, posizioni ricoperte, telefono, fax e indirizzo e-mail). 33) Il presente Memorandum d’Intesa rimane in vigore fino a che una delle parti non comunica all’altra per iscritto che intende effettuare revisioni, modifiche o recedere dal Memorandum. La comunicazione deve essere effettuata con un preavviso di trenta giorni. 34) La cooperazione e l’assistenza fornite in conformità al presente Memorandum d’intesa proseguiranno per i trenta giorni successivi alla comunicazione data per iscritto da un’Autorità all’altra dell’intenzione di effettuare revisioni o interrompere la cooperazione e l’assistenza. Se una delle due Autorità invia tale comunicazione, la cooperazione e l’assistenza prevista dal Memorandum dovrà continuare ad essere prestata con riferimento a tutte le richieste di assistenza ricevute prima della data di inizio della predetta comunicazione, a meno che l’altra Autorità non ritiri la richiesta inoltrata e comunque fintantoché ciò non avvenga. In caso di cessazione del Memorandum d’intesa, le informazioni ottenute ai sensi dello stesso continueranno ad essere coperte dal segreto d’ufficio. 35) Le autorità si impegnano a modificare il presente Memorandum d’intesa alla luce dell’evoluzione delle legislazioni nazionali e comunitarie e dall’esperienza acquisita nell’esercizio dei controlli prudenziali sugli enti sottoposti alla rispettiva vigilanza. 36) Il Memorandum d’intesa è redatto in italiano in duplice copia.  

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