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CONVENTIO Inter Apostolicam Sedem et Rem Publicam Sancti MariniAccordo San Marino e Santa SedeSan Marino, 2 aprile 1992 (con Protocollo addizionale) |
Repubblica di San Marino e Religione
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ARTICOLI -2-Cappellano dell'Ospedale e della Casa di Riposo -3-Assistenza religiosa ai carcerati -5-Parrocchie: personalità giuridica civile -6-Basilica del Santo, luogo anche civile, reliquie -7-Fondo di sostentamento clero, importo minimo -8-Amministrazione dei beni degli enti -9-Manutenzione degli edifici di culto e annessi -10-Prelazione dello Stato in caso di alienazione -11-Commissione paritetica come arbitrato
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LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO |
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ARTICOLO 8
1. La proprietà, l'acquisizione, il possesso, l'amministrazione, l'alienazione dei beni temporali da parte di enti ecclesiastici, come pure la successione a tali beni a favore degli stessi enti, sono regolati dalle leggi ordinarie di applicazione generale. 2. In caso di vacanza di un beneficio ecclesiastico, la legale rappresentanza di esso è stabilita in base alle disposizioni del diritto canonico. 3. La costituzione o accettazione delle pie fondazioni, legati pii, come pure, anche per quelle già esistenti, l'amministrazione dei beni e il soddisfacimento dei relativi oneri, sono di esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica. |
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