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Banche della Repubblica di San Marino |
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Banche/Banks Sistema bancario sammarinese in generale e segreto bancario Banca Centrale della Repubblica di San Marino Banca Agricola Commerciale della Repubblica di San Marino Banca Sammarinese di Investimento Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino Credito Industriale Sammarinese
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Banche di San Marino e segreto bancario (seguito dalla interpretazione dello stesso emanata in data 30 gennaio 2009) SISTEMA BANCARIO SAMMARINESE L’attività
bancaria nella Repubblica di San Marino risale al 1880, anno in cui la
S.U.M.S. (Società Unione e Mutuo Soccorso), deliberò la costituzione
della prima banca sammarinese, la Cassa di Risparmio della Repubblica di
San Marino, con finalità eminentemente sociali. Ancora nel 1920 fu costituita la Cassa Rurale di Depositi e Prestiti di Faetano, in forma cooperativa, che ha dato poi origine alle attuali: Fondazione “Ente Cassa di Faetano” e Banca di San Marino S.p.A.. Nel 1980 è
sorto il
Credito
Industriale Sammarinese S.a. ora Credito Industriale Sammarinese
S.p.A. - Istituto Bancario Sammarinese S.p.A.: 22 marzo 2000 - Banca Commerciale Sammarinese S.p.A.: 27 marzo 2000 - Euro Commercial Bank S.p.A.: 27 marzo 2000 - Banca Partner S.p.A.: 3 maggio 2002; - Banca Sammarinese di Investimento S.p.A.: 29 maggio 2002 - Asset Banca S.p.A: 6 agosto 2003 - Credito Sammarinese S.p.A.: 20 agosto 2003.
Punti di forza del sistema bancario e finanziario sammarinese sono la riservatezza e la vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Le persone fisiche residenti nella Repubblica di San Marino e le persone giuridiche con sede nella Repubblica di San Marino non sono soggette al pagamento del 'capital gain'.
NORME SPECIFICHE SUL SEGRETO BANCARIO (Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi, 17 novembre 2005 n.165) parte I disciplina dei soggetti e delle attività riservate Titolo Vii segreto bancario Articolo 36 Obbligo del segreto bancario 1. Per “segreto bancario” s’intende il divieto dei soggetti autorizzati di rivelare a terzi i dati e le notizie acquisite nell’esercizio delle attività riservate di cui all’Allegato 1. 2. Il segreto bancario vincola gli amministratori, i sindaci, i revisori contabili, gli attuari, i dipendenti di qualsiasi ordine e grado, ivi compresi coloro che svolgono tirocini o periodi di formazione professionale, i consulenti esterni, i procuratori, i liquidatori, i commissari di soggetti autorizzati. 3. L’obbligo del segreto bancario, sui dati e le notizie di cui al primo comma, vincola anche i promotori finanziari di cui all’articolo 25, nonché gli agenti e gli intermediari di cui all’articolo 27. 4. L’obbligo del segreto bancario, sui dati e le notizie di cui al primo comma, vincola anche le persone fisiche ovvero gli amministratori, i dipendenti, i sindaci e i revisori contabili delle società cui i soggetti autorizzati hanno esternalizzato funzioni. 5. Il segreto bancario non potrà essere opposto: a) all’autorità giudiziaria penale. In tali casi gli atti del procedimento giudiziario, nella fase istruttoria, saranno mantenuti rigorosamente riservati. b) all’autorità di vigilanza nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e di contrasto del terrorismo e del riciclaggio del denaro di provenienza illecita. 6. Non si ha violazione del segreto bancario quando: a) l’interessato rilascia, con apposita dichiarazione scritta, il proprio consenso alla comunicazione dei dati a un determinato destinatario per un fine prestabilito; b) i dati e le notizie provengano da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque; c) la comunicazione a terzi è necessaria per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche ed espresse richieste dell’interessato; d) la comunicazione a terzi è conseguenza diretta e necessaria alla risoluzione contrattuale per inadempimento dell’interessato o all’escussione di garanzie ricevute; e) il soggetto tenuto al segreto bancario è convenuto in giudizio civile o denunciato in giudizio penale, nei limiti in cui la comunicazione dei dati e delle notizie coperte da segreto bancario è utile alla difesa processuale; f) la comunicazione è rivolta a soggetti svolgenti l’attività di cui alla lettera H dell’Allegato 1, autorizzati ai sensi della presente legge, e abbia ad oggetto le informazioni strettamente necessarie per svolgere una corretta valutazione dei rischi e per poter adempiere alle obbligazioni assunte nell’esercizio della suddetta attività riservata; g) la comunicazione è finalizzata alla prestazione dei servizi di cui all’articolo 50 e all’articolo 51 ed avvenga nel rispetto di quanto ivi stabilito. 7. In caso di decesso dell’interessato ovvero di apertura di procedura concorsuale o d’interdizione o d’inabilitazione a suo carico, rispettivamente l’erede, il procuratore del concorso, il tutore e il curatore, così come coloro che venissero incaricati di redigere l’inventario dei beni dell’interdicendo o inabilitando, possono ottenere comunicazione dei dati e delle notizie coperte dal segreto bancario, relativamente al periodo anteriore alla morte o al provvedimento giudiziale di nomina, solo previa autorizzazione del Commissario della Legge; in mancanza di tale autorizzazione hanno diritto di ricevere comunicazione unicamente dei dati e delle notizie riferibili alla data del decesso o del provvedimento giudiziale di nomina e al periodo successivo. 8. L’obbligo di mantenere il segreto bancario continua a sussistere anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, della carica, della funzione o dell’esercizio della professione. 9. L’autorità di vigilanza vigila sul rigoroso rispetto del segreto bancario. parte v sanzioni Titolo i sanzioni penali Articolo 139 Violazione del segreto bancario 1. La violazione del segreto bancario da parte dei soggetti tenuti al suo rispetto ai sensi dell’articolo 36 (riportato sopra) è punita con la prigionia di primo grado, la multa e l’interdizione di terzo grado dalle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario presso società o altri enti con personalità giuridica. 2. La stessa pena si applica a chiunque, venuto abusivamente o involontariamente a conoscenza di dati e notizie coperti da segreto bancario, li riveli a terzi ovvero li impieghi a proprio o altrui profitto. --------------------------------------------------------------------------------------- Interpretazione del 'segreto bancario' emanata in data 30 gennaio 2009 dalla Banca Centrale
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Clausola di esclusione della responsabilità Non si può garantire che il testo riportato riproduca esattamente quello ufficiale, giacente presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Il sito www.libertas.sm non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell’utilizzazione del testo pubblicato. |
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