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Accordo San Marino ed Unione Europea 

 Bruxelles, 3 dicembre 2004

(detto ACCORDO ECOFIN)

 con MEMORANDUM

ARTICOLI

1-Oggetto

2-Definizione di beneficiario effettivo

3-Identità e residenza dei beneficiari effettivi

4-Definizione di agente pagatore

5-Definizione di autorità competente

6-Definizione di pagamento di interessi

7-Ritenuta alla fonte

8-Ripartizione del gettito fiscale

9-Comunicazione volontaria

10-Eliminazione della doppia imposizione fiscale

11-Disposizioni transitorie per i titoli di credito negoziabili

12-Altre ritenute fiscali – Rapporti con altre disposizioni convenzionali

13-Scambio di informazioni su richiesta

14-Riservatezza

15-Consultazione e riesame

16-Firma, entrata in vigore e denuncia

17-Applicazione e sospensione

18-Diritti e regolamento finale

19-Portata territoriale

20-Allegati

21-Lingue

MEMORANDUM

LEGGE APPLICATIVA

CIRCOLARE APPLICATIVA

ACCORDO

TRA LA COMUNITÀ EUROPEAE LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

CHE STABILISCE MISURE EQUIVALENTI A QUELLE DEFINITE NELLA DIRETTIVA 2003/48/CE DEL CONSIGLIO IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DA RISPARMIO SOTTO FORMA DI PAGAMENTI DI INTERESSI 

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata "Comunità",e

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO, in seguito denominata "San Marino",

entrambe in seguito denominate la "parte contraente" o le "parti contraenti", HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 2

 Definizione di beneficiario effettivo

1.      Ai fini del presente accordo, per “beneficiario effettivo” si intende qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale e attribuito un pagamento di interessi, a meno che tale persona dimostri di non aver percepito, o di non aver ricevuto in attribuzione, tale pagamento a proprio vantaggio, ossia:

a. agisce come agente pagatore ai sensi dell’articolo 4, o

b. agisce per conto di una persona giuridica, di un fondo d'investimento o di un organismo paragonabile o equivalente per l’investimento collettivo in valori mobiliari; o

c. agisce per conto di un’altra persona fisica che e il beneficiario effettivo e comunica all’agente pagatore l’identità di tale beneficiario effettivo conformemente all’articolo 3.

2.      Quando un agente pagatore dispone di informazioni secondo le quali la persona fisica che percepisce un pagamento di interessi, o a favore della quale e attribuito un pagamento di interessi, potrebbe non essere il beneficiario effettivo, e non rientra nei casi menzionati alla lettera (a) o alla lettera (b) del paragrafo 1, detto agente si adopera in modo adeguato per determinare l’identità del beneficiario effettivo, a norma dell’articolo 3. Se l’agente pagatore non e in grado di identificare il beneficiario effettivo, detto agente considera la persona fisica di cui sopra come beneficiario effettivo.

Clausola di esclusione della responsabilità

Non si può garantire che il testo riportato riproduca esattamente quello ufficiale.  Solo  quello che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale  della Repubblica di San Marino è da considerarsi autentico.

Il testo qui pubblicato è stato ricavato dal sito http://register.consilium.eu.int che consente appunto l'accesso ai documenti (pubblici) del Consiglio della Unione europea.

Il sito  www.libertas.sm  non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell’utilizzazione del testo pubblicato.

 

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