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parte
iI
vigilanza sulle attività riservate
Titolo i
strumenti e ambiti della vigilanza
capo
I
disposizioni generali
Articolo 39
Poteri regolamentari
1. L’autorità di vigilanza, nello svolgimento delle
proprie funzioni, emana provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti
e di carattere generale che danno esecuzione e integrano le disposizioni
della presente legge e dei decreti di attuazione, nonché ogni altro
provvedimento che l’autorità di vigilanza ritiene opportuno per il
raggiungimento delle proprie finalità.
2. I provvedimenti di cui al primo comma si
dividono in regolamenti, circolari e istruzioni.
3. Le istruzioni sono i provvedimenti emanati
dall’autorità di vigilanza quale unità di contrasto al riciclaggio o
“financial intellingence unit” ai sensi dell’articolo 8, quinto comma,
della
Legge 15 dicembre
1998 n.123, così come modificato dalla
Legge 26 febbraio
2004 n.28, e hanno per oggetto argomenti connessi
all’applicazione delle norme di legge sopraindicate e delle loro
eventuali successive modifiche.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono resi pubblici secondo le
modalità ritenute più opportune dall’autorità di vigilanza, anche
attraverso la pubblicazione sul sito internet della stessa. I
regolamenti emanati dall’autorità di vigilanza sono pubblicati sul
Bollettino Ufficiale.
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