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L'istituto del trust nella legislazione sammarinese |
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ARTICOLI 3-Ambito di applicazione della legge 4-Legge regolatrice e riconoscimento dei trust esteri 5-Giurisdizione della Repubblica di San Marino in materia di trust 8-Estratto dell’atto istitutivo 9-Registro dei trust della Repubblica di San Marino 13-Separazione patrimoniale e vincolo di destinazione 14-Modifica dell’atto istitutivo del trust 17-Distribuzione di beni in trust 18-Dell'accettazione e del rifiuto della nomina nell'ufficio di trustee 19-Trustee autorizzati e trustee qualificati 21-Buona fede e diligenza nell'adempimento 22-Tutela dell’integrità dei beni in trust 24-Conflitto di interessi e vantaggio patrimoniale 26-Obbligo di riservatezza nei confronti dei terzi 30-Adempimenti a fini di pubblicità 35-Forma e contenuto dell’atto di delega 36-Potere di depositare i beni in trust 37-Potere di assicurare i beni in trust 38-Potere di effettuare anticipazioni a favore del beneficiario 39-Potere di accumulare frutti e proventi 40-Compenso, costi e spese del trustee 41-Cessazione del trustee dall'ufficio 42-Trasferimento dei beni in trust 43-Consegna di atti e documenti 44-Inadempimento degli obblighi previsti dalla legge e dell’atto istitutivo 45-Responsabilità dei co-trustee 46-Responsabilità solidale del beneficiario 48-Prescrizione 49-Responsabilità del trustee per le obbligazioni contratte verso i terzi 52-Rinuncia, differimento dell’attribuzione ed estinzione del trust per volontà dei beneficiari 53-Atti di disposizione della posizione giuridica di beneficiario a favore di terzi 59-Esercizio abusivo dell’ufficio di trustee 60-Sottrazione o distrazione di beni in trust 62-Violazione dell’obbligo di rendicontazione 63-Falsità nelle scritture contabili relative al trust 64-Adempimenti relativi alla registrazione e al deposito di atti |
LEGGE 17 marzo 2005 n.37 |
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Titolo iII dei soggetti del trust CAPO 1 De trestee Sezione 2 Degli obblighi del trustee Articolo 24 conflitto di interessi e vantaggio patrimoniale
1. Prima di accettare l’incarico, il soggetto nominato trustee con atto tra vivi deve informare per iscritto il disponente circa le eventuali cause di conflitto di cui sia a conoscenza tra gli interessi di cui è portatore a qualunque titolo e quelli del beneficiario, oppure con lo scopo del trust. 2. Il trustee nominato nel testamento che si trovi in conflitto di interessi ne dà tempestivamente notizia al Tribunale, il quale prende i provvedimenti opportuni per tutelare gli interessi del beneficiario, o lo scopo del trust. 3. Salve le disposizioni dell’atto istitutivo che attribuiscano specifici diritti o poteri al trustee, il trustee non può agire in conflitto di interessi con il beneficiario, o con lo scopo del trust. In ogni caso, il trustee non può, neppure per interposta persona: a) acquistare la posizione giuridica di beneficiario o accettarla in garanzia; b) stipulare atti relativi ai beni in trust con sé stesso, salvo il caso in cui operi in qualità di trustee di altro trust e ciò sia consentito dall’atto istitutivo; c) fare concorrenza per conto proprio o di terzi all’attività esercitata come trustee. 4. Il trustee non può procurare a sé o ad altri, né direttamente né indirettamente, un vantaggio patrimoniale per effetto del suo ufficio, salvo diverse disposizioni della legge, o dell’atto istitutivo. |
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