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Titolo iII
dei
soggetti del
trust
CAPO 1
De trestee
Sezione 2
Degli obblighi del
trustee
Articolo 27
contabilità e inventario
1. Il trustee tiene la contabilità annuale dei fatti amministrativi
che interessano i beni in trust e dà notizia dei risultati annualmente
nel Libro degli eventi e valuta il loro valore di mercato secondo le
modalità e in applicazione dei criteri stabiliti da apposito decreto
reggenziale da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge.
2. L’annotazione deve avvenire entro il 31 marzo dell’anno
successivo.
3. Il trustee redige l’inventario dei beni in trust, unitamente ad
una relazione contenente il riepilogo e la descrizione dei principali
eventi modificativi della consistenza e della composizione dei beni in
trust.
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